CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dato atto che alcun difensore è comparso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, in data 22 settembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale, il 24 gennaio 2019, il Tribunale nisseno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione a delitti p. e p. dall'art. 95, d.P.R. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), contestati come commessi in Caltanissetta il 7 maggio 2015 e consistiti nell'aver falsamente dichiarato per l'anno d'imposta 2014, ai fini dell'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato per non abbienti in due distinti procedimenti, l'assenza di redditi sua e del nucleo familiare, nonché l'assenza di titolarità di beni immobili o mobili registrati, laddove in realtà egli aveva percepito una somma pari a 200 euro dal Comune di Mussomeli a titolo di contributo economico e risultava intestatario di due immobili; i detti reati sono stati contestati con l'aggravante dell'avere ottenuto l'ammissione al beneficio richiesto, oltreché con la recidiva. La Corte di merito ha respinto le doglianze formulate in sede d'appello dall'imputato, escludendo che egli avesse commesso il fatto per errore scusabile circa l'obbligo di dichiarare i redditi nei termini di cui gli si contesta l'omissione o la falsa dichiarazione; sono state inoltre respinte le lagnanze in punto di trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Gentile, articolando tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato, che secondo il ricorrente sarebbe nella specie insussistente e sarebbe stato ritenuto dai giudici di merito unicamente sulla base della materialità del fatto, ossia dell'omessa dichiarazione di redditi; l'esponente richiama recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali il dolo generico del delitto a lui contestato, quanto meno nella sua forma eventuale, dev'essere rigorosamente provato. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 95, d.P.R. 115/2002: aggravante in merito alla quale la Corte nissena non ha fornito argomentazioni, limitandosi a richiamare quelle relative al primo motivo di ricorso. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivato unicamente in base ai precedenti del Gentile e senza argomentare in ordine alla modesta offensività della condotta.3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 95, d.P.R. 115/2002. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é generico, oltreché manifestamente infondato. Ed invero, la prospettazione del ricorrente si limita a confutare il percorso argomentativo della Corte di merito deducendo che il dolo dei delitti contestati sarebbe stato ritenuto sulla sola base del dato materiale della percezione di un contributo dal Comune di Mussomeli e della titolarità di due immobili, non dichiarata; ma non spiega in alcun modo le ragioni per le quali egli avrebbe omesso di dichiarare la ricezione della somma in denaro e il possesso dei cespiti di reddito oggetto di contestazione, né fornisce alcuna allegazione in proposito. Dal canto suo la Corte di merito ha escluso, correttamente, che possa nella specie parlarsi di errore scusabile: le disposizioni di riferimento (artt. 76, 79 e 92 del D.P.R. 115/2002) indicano chiaramente che l'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti deve indicare, nell'istanza, la somma dei redditi conseguiti nell'arco dell'intero periodo oggetto dell'ultima dichiarazione ai fini dell'imposta personale sul reddito da ogni componente della famiglia. É dunque del tutto chiaro che il Gentile fosse tenuto a dichiarare quale fosse il reddito percepito, nell'anno d'imposta precedente ciascuna dichiarazione, dal medesimo e dai componenti della sua famiglia, riferendo altresì in ordine all'eventuale (e nella specie comprovata) titolarità di beni immobili o mobili registrati. Come correttamente evidenziato dalla Corte nissena, la portata affatto univoca delle suddette disposizioni rende evidente che si é trattato di errore inescusabile, siccome incidente su norma richiamata nel precetto penale, al di là delle contrarie affermazioni del ricorrente: ed invero, deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013; Sez. 6, Sentenza n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808). 1.1. Del pari é manifestamente infondato il terzo motivo, a fronte del fatto che il diniego delle attenuanti generiche é stato motivato sulla base dei precedenti penali del Gentile, ritenuti di per sé sufficienti ad escludere il riconoscimento delle predette attenuanti; e ciò é perfettamente in linea con il pacifico indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (fra le tante vds. Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, in cui la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). 1.2. Quanto invece al secondo motivo di ricorso, esso é fondato. La motivazione fornita dalla Corte territoriale circa l'aggravante dell'avvenuto conseguimento del beneficio ingiustamente riconosciuto al Gentile non risulta in alcun modo enunciata, laddove la consistenza dei beni personali e dei redditi non dichiarati dal Gentile é tale da non rendere comprensibile in che termini l'odierno ricorrente avrebbe posseduto un reddito superiore a quello oltre il quale il beneficio non può essere riconosciuto: si rammenta al riguardo che li testo dell'art. 95 contiene un'aggravante ("la pena é aumentata") che si applica "se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio" e che va collegata alla dipendenza dalla falsità o dall'omissione dell'ottenimento del beneficio, altrimenti non dovuto: ossia al superamento del limite reddituale previsto dal combinato disposto degli articoli 76 e 79 del d.P.R. 115/2002. Lo si ricava a contrario dalla giurisprudenza apicale di legittimità, secondo la quale la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. U, Sentenza n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871). Nella specie la Corte di merito non correla l'aggravante de qua ad alcuno specifico elemento, limitandosi a dichiarare infondato il secondo motivo di doglianza, evidentemente ritenendo - in modo erroneo - che il solo fatto di avere ottenuto il beneficio richiesto esponesse il Gentile all'aggravamento della pena, anche laddove egli non superasse il limite reddituale previsto dalle norme sopra richiamate. 2. Per le suesposte ragioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto concernente l'aggravante di cui all'art. 95, comma 2, d.P.R. 115/2002, con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, altra Sezione, per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato. Si dichiara irrevocabile, ai sensi dell'art. 624, cod.proc.pen., l'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 95, comma 2, d.P.R. 115/2002, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità del