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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14487/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; Uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, che hanno chiesto in via preliminare disapplicarsi la normativa interna sulla conservazione e gestione dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche, perché in contrasto con l'interpretazione della direttiva 2002/58 dell'Unione; ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 24

I. 20 novembre 2017, n. 167; 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla

I. 23 novembre 2021 n. 178; 1, comma 1 bis,

I. 23 novembre 2021, n. 178 di conversione del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come interpretato dalle sentenze della CGUE; ovvero ancora disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in ordine all'interpretazione della citata direttiva con riguardo alla medesima normativa interna italiana; hanno, quindi, concluso, in ogni caso, per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 giugno 2020, rideterminando la pena irrogata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando per tutti il giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata in concorso, commesso presso un ufficio postale.

L'accertamento della responsabilità degli imputati era fondato dai giudici di merito sulla complessiva valutazione dei dati testimoniali, documentali, delle verifiche effettuate presso attività di ricezione alberghiera e sui dati dei tabulati di utenze telefoniche cellulari, oltre che dei riscontri in ordine alla titolarità e uso di un'autovettura, della stessa marca e modello di quella utilizzata dai rapinatori.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la comune difesa degli imputati deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 191 cod. proc. pen.; ha osservato il ricorrente che gli elementi di prova considerati dalle sentenze di merito, attraverso l'esame dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini con decreto del P.M., derivavano da fonti di prova acquisite in violazione di norme di legge e, in particolare, delle disposizioni del diritto dell'Unione (direttiva 2002/58, art. 15, § 1, come interpretato dalla sentenza della Grande sezione della CGUE 2 marzo 2021, causa C-746/2018, alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), rispetto alle quali si pone in contrasto l'art. 132, comma 3, d.

Igs. 196/2003, che attribuisce al P.M. (e non al giudice) il potere di disporre l'acquisizione dei dati inerenti al traffico di comunicazioni, eseguite mediante apparati telefonici cellulari, e alla loro ubicazione; la difesa ha messo in evidenza il carattere decisivo degli elementi di prova desunti dall'esame dei tabulati, tale da determinare - attraverso l'espunzione di quel materiale dal compendio delle prove raccolte - la destrutturazione della motivazione su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità; ha considerato, in ipotesi di non riconosciuta diretta applicabilità del diritto dell'Unione nel presente giudizio, la necessità che la Corte disponga il rinvio pregiudiziale (obbligatorio, vertendosi in ipotesi di ricorso rivolto all'autorità di ultima istanza nel sistema processuale nazionale) alla Corte di giustizia dell'Unione affinché si pronunci sulla compatibilità, con il contenuto della direttiva 2002/58, e in particolare dell'art. 15, § 1, come interpretato dalla sentenza della Grande sezione della CGUE 2 marzo 2021, causa C-746/2018, alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della disposizione dell'art. 132 d.

Igs. 169/2003.

2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, quanto all'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; la decisione aveva omesso di valutare le specifiche censure riguardanti gli elementi a carico del ricorrente, con riguardo all'operato riconoscimento fotografico eseguito dalla teste [OSCURATO:PERSONA] (in ragione delle modalità di osservazione del soggetto, seduto all'interno dell'abitacolo di un'autovettura, e della posizione assunta dalla testimone, a sua volta all'interno del proprio veicolo che si era posto alle spalle di quello dell'imputato, che non permetteva una visuale libera e tale da potere apprezzare compiutamente la fisionomia del volto del soggetto) e al riconoscimento eseguito dall'albergatore [OSCURATO:PERSONA], in presenza di una deposizione caratterizzata da incertezze, imprecisioni ripetute, atteggiamenti di fastidio e finanche ragioni di avversione e risentimento nei confronti dell'imputato; inoltre, la sentenza impugnata aveva fatto leva su dati storici e circostanze di valore neutro, al più integranti motivi di sospetto o costituenti mere illazioni (la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel territorio emiliano una settimana prima della commissione del reato; il controllo del ricorrente a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA], indicata come mezzo utilizzato dai rapinatori, in alcune occasioni accertate negli anni precedenti; l'intestazione di un'utenza cellulare palesemente nella disponibilità e intestata ad altro soggetto, con evidente travisamento del dato probatorio); infine, del tutto carente l'apparato motivazionale rispetto alle censure formulate sui criteri di valutazione delle prove a discarico fornite (la testimonianza del fratello del ricorrente, sulla loro presenza nei giorni antecedenti e nel giorno della rapina in altra parte del territorio nazionale - in Campania - ; le testimonianze dell'albergatore, ove erano stati alloggiati il ricorrente ed il fratello nei medesimi giorni, e di un commerciante di legname, presso il quale il ricorrente aveva eseguito acquisti di legna nello stesso arco di tempo, entrambi operanti nel medesimo territorio).

2.2. Con il terzo motivo si deduce analogo vizio di motivazione, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, quanto all'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza impugnata aveva omesso di valutare le specifiche censure riguardanti gli elementi a carico del ricorrente, con riguardo all'operato riconoscimento fotografico eseguito dalle testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specie con riguardo alle incertezze ed al mancato riconoscimento avvenuto nel corso dell'esame dibattimentale di entrambe le testimoni e alle ragioni che avevano indotto a tali risultati; anche il riconoscimento eseguito dall'albergatore [OSCURATO:PERSONA] era stato erroneamente valutato, atteso l'esito negativo avvenuto nel corso dell'esame dibattimentale; anche per il [OSCURATO:PERSONA] erano stati utilizzati argomenti di prova costituiti da mere illazioni, come per il [OSCURATO:PERSONA] (la presenza nel territorio emiliano una settimana prima della commissione del reato; il controllo del ricorrente a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA] in altre precedenti occasioni, lontane nel tempo), ovvero da dati storici privi di rilevanza rispetto alla condotta contestata (l'essere stato denunciato per una truffa consumata in territorio emiliano, unitamente al [OSCURATO:PERSONA]); del tutto mancante la valutazione del dato riguardante i tabulati telefonici, che per il ricorrente non attestavano in alcun modo la sua presenza nella zona ove si era consumata la rapina; manifestamente illogica la motivazione, sia nella parte in cui aveva privato di rilevanza il dato documentale della busta paga prodotta dalla difesa (attestante la presenza sul posto di lavoro in Puglia del ricorrente, nel giorno della commessa rapina), sia per la totale svalutazione della prova testimoniale a discarico fornita attraverso il fratello del ricorrente, sulla circostanza della presenza sul luogo di lavoro nel giorno della commessa rapina, svalutazione derivata da un indinnostrato accordo tra i germani per concordare il contenuto della deposizione.

2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, per manifesta illogicità, per l'affermato concorso nel delitto di rapina da parte di [OSCURATO:PERSONA]; in primo luogo era manifestamente illogica la valutazione, quale grave indizio, della circostanza riguardante la presenza del ricorrente in territorio emiliano nella settimana precedente alla rapina, presenza qualificata come ricognizione preparatoria della rapina senza alcun aggancio ad elementi fattuali reali; la conclusione raggiunta era, inoltre, contraddittoria rispetto al contenuto della motivazione che, in altra parte della decisione, dava atto della frequenza dei viaggi del ricorrente nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'esercizio dell'attività di lavoro di vendita di legna; priva di rilevanza era la circostanza dell'essere il ricorrente utilizzatore e detentore dell'autovettura utilizzata dai rapinatori, circostanza desunta dall'aver sottoscritto il contratto di assicurazione di quel veicolo, essendo emerso dagli atti del processo che lo stesso veicolo era nella disponibilità di più soggetti; infine, il tracciamento dei tabulati telefonici dell'utenza in uso al ricorrente nelle giornate del 21 e del 22 giugno 2017, attestante lo spostamento da Cerignola a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente da [OSCURATO:PERSONA] a Cerignola, trovava logica giustificazione nel ricordato svolgimento dell'attività di lavoro da parte del ricorrente; del tutto presuntivo il collegamento instaurato tra il percorso seguito dall'utenza cellulare riconducibile al ricorrente ed altro percorso seguito in contemporanea da altra utenze cellulare, da [OSCURATO:PERSONA] a Cerignola, in difetto di alcuna attribuzione della diversa utenza cellulare ad un soggetto determinato, in qualche modo collegabile alla commissione della rapina.

2.4. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, riguardo al riconoscimento della contestata recidiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], mancando la motivazione in ordine alla maggiore pericolosità desunta dal commesso reato; egualmente immotivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore del medesimo ricorrente con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, pur avendo la difesa messo in rilievo l'atteggiamento processuale osservato, in particolare quanto al consenso manifestato all'acquisizione di singoli atti nel corso dell'istruttoria; ulteriore vizio della motivazione andava rilevato in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonché per il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; infine, era manifestamente illogica la motivazione con cui la diminuzione della pena, conseguente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, era stata diversamente operata nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con motivi nuovi inviati a mezzo pec il 28 ottobre 2022, la difesa dei ricorrenti ha sollevato ulteriori profili di inutilizzabilità del contenuto dei dati probatori desumibili dall'esame dei tabulati telefonici acquisiti; ha dato conto dell'intervento di nuove decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (5 aprile 2022, causa C-140/20; 20 settembre 2022, cause riunite C-339/20 e C-397/20; 20 settembre 2022, cause riunite C-793/19 e C-794/19) le quali, interpretando il contenuto dell'art. 15, § 1, della direttiva 2002/58, alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, hanno statuito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a misure legislative dei singoli stati che prevedano, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, essendo consentita tale conservazione generalizzata e indifferenziata unicamente per gli indirizzi IP (attribuiti all'origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario) e per i dati relativi all'identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica; al contrario, per i dati relativi al traffico e per i dati relativi all'ubicazione, è consentita unicamente una conservazione mirata «delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile», con possibilità di ricorso a un'ingiunzione, rivolta ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante una decisione dell'autorità competente soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione "rapida" dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione.

Da tali decisioni ha derivato l'obbligo per la Corte di Cassazione di disapplicare la normativa interna (l'art. 123 d.

Igs. 196/2003, sia nel testo vigente all'epoca dei fatti, sia nel testo emendato dal dl. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla

I. 23 novembre 2021, n. 178; l'art. 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167 che, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, prevede che il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, è stabilito in settantadue mesi), in quanto in evidente contrasto con il diritto dell'Unione - ossia con il contenuto dell'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE e degli artt. 7, 8, 11 e 52 par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - poiché prescrive una conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione.

A questo riguardo, ha sottolineato la difesa che la sentenza 5 aprile 2022 cit., ha enunciato il principio in forza del quale il diritto dell'Unione impone al giudice penale nazionale di escludere informazioni ed elementi di prova che siano stati ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione, incompatibile con il diritto dell'Unione, anche ove l'acquisizione sia avvenuta mediante un accesso dell'autorità competente a tali dati in violazione del diritto dell'Unione, nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di persone sospettate di atti di criminalità.

Tale principio, ad avviso della difesa, sancisce il contrasto della norma transitoria, sopravvenuta al deposito dell'originario ricorso, introdotta dall'art. 1, comma 1 bis,

I. 23 novembre 2021, n. 178, diretta a regolare i criteri di utilizzazione delle prove già acquisite mediante esame dei tabulati telefonici nei processi pendenti, poiché la norma nazionale consente l'utilizzazione di dati probatori che, per effetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, sono stati acquisiti in violazione del diritto dell'Unione; né a diversa conclusione possono indurre le decisioni della giurisprudenza di legittimità intervenute sul contenuto della ricordata norma transitoria, trattandosi di arresti che precedevano le ultime decisioni della Corte di giustizia, in cui è stato enunciato il ricordato principio, che impedisce al giudice nazionale di limitare nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, a causa dell'incompatibilità di tale normativa con l'articolo 15, § 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali.

La difesa, inoltre, ha sollecitato la Corte di Cassazione - nell'ipotesi di mancata disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione - affinché venga sollevata questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 24

I. 20 novembre 2017, n. 167 (nella parte in cui prevede la conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di comunicazioni elettroniche, per la durata di 72 mesi), sia dell'art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla

I. 23 novembre 2021 n. 178 (che prevede la conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione), sia dell'art. 1, comma 1 bis,

I. 23 novembre 2021, n. 178 di conversione del d.l. 30 settembre 2021, n. 132 (nella parte in cui, dettando una disciplina transitoria, fa salva la possibilità di utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonostante siano stati acquisiti dal pubblico ministero e senza autorizzazione del Giudice), per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Infine, in via ulteriormente subordinata, la difesa ha richiesto che la Corte di Cassazione, quale organo di ultima istanza, proceda a disporre il rinvio pregiudiziale obbligatorio, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell'Unione per ragioni interpretative, riguardanti la compatibilità con il diritto dell'Unione sia dell'art. 24

I. 20 novembre 2017, n. 167, sia dell'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla

I. 23 novembre 2021 n. 178, sia della disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 1 bis, della

I. 23 novembre 2021 n. 178 di conversione del dl. 30 settembre 2021, n. 132, rispetto a quanto previsto dall'art. 15, § 1, della direttiva 2002/58, in relazione agli artt. 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, per come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 5 aprile 2022, causa C-140/20, ovvero se la disciplina dell'Unione osti o sia compatibile con una normativa nazionale, qual è quella prevista dalle norme su indicate (che prevedono la conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione delle comunicazioni elettroniche).[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

1.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'inutilizzabilità dei dati probatori desunti dai tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini, non risulta aver operato la necessaria verifica in ordine alla decisività del dato probatorio che si assume colpito dalla sanzione prevista dall'art. 191 cod. proc. pen.

La Corte ha avuto modo in più occasioni di ribadire il principio di diritto a mente del quale ove con il ricorso per cassazione si deduca la violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione a prove che si assumono illegittimamente acquisite, il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. 5 , n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 0; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 0; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 0); e ciò «in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 0).

Impregiudicata la questione dell'attuale inutilizzabilità dei dati probatori desunti da tabulati telefonici acquisiti in violazione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, alla stregua delle indicazioni che provengono dalla giurisprudenza eurounitaria, il ricorso non dimostra la decisività del dato probatorio che si assume inutilizzabile.

Al di là, infatti, dell'enunciazione astratta dei plurimi riferimenti operati dalla sentenza impugnata alle informazioni sul tempo e sui luoghi delle comunicazioni derivate dall'esame dei tabulati (pag. 14-15 del ricorso), la difesa ricorrente non è in grado di specificare, rispetto alla posizione dei singoli imputati, la portata degli elementi tratti dai tabulati rispetto al complesso dei dati di prova considerati per sostenere il giudizio di responsabilità degli imputati.

In particolare, dalla lettura delle decisioni di merito risulta che gli elementi a carico dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentati da fonti di prova diverse dai dati dei tabulati (riconoscimenti fotografici; dichiarazioni testimoniali; controlli di polizia sia per il [OSCURATO:PERSONA] - pagg. 16-17 della sentenza del Tribunale - che per il [OSCURATO:PERSONA] - pagg. 17-18 della stessa sentenza); al contrario, i tabulati telefonici riferiti all'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] non erano stati in alcun modo utilizzati a fini di prova (pag. 10 della sentenza del Tribunale); i dati dei tabulati telefonici sono stati solo valutati nel ritenerli non decisivi per attestare la presenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in altre località, a sostegno della prova d'alibi (il che fa venir meno alcuna rilevanza sulla denunciata erronea attribuzione al ricorrente dalla disponibilità di altra utenza).

Allo stesso modo, l'affermato concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella consumazione della rapina riposa in modo autosufficiente sulle dichiarazioni testimoniali (che hanno indicato la sua presenza a [OSCURATO:PERSONA] nella notte immediatamente precedente la rapina assieme ai due complici riconosciuti in fotografia dai testimoni: teste Petrolo), sui controlli di polizia e sugli accertamenti relativi a precedenti trasferte nella stessa zona e sulla disponibilità della vettura, da lui assicurata, che più testimoni hanno indicato come mezzo utilizzato dai rapinatori (sentenza del Tribunale, pagg. 5, 8- 9 e 19); sicché l'eliminazione dei dati relativi ai tabulati telefonici dell'utenza dell'imputato, che attesterebbero lo spostamento da Cerignola a [OSCURATO:PERSONA], oltre che i contatti con altra utenza non identificata avvenuti durante lo spostamento sul territorio delle utenze da [OSCURATO:PERSONA] a Cerignola, non aggiunge dati significativi o decisivi diversi da quelli già desunti dalle altre fonti di prova.

Il difetto di apprezzamento della denunziata inutilizzabilità, in termini di assenza di decisività della prova inutilizzabile, non impone la relativa declaratoria in questa sede (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 0) e rende irrilevanti sia l'ipotizzata questione di legittimità costituzionale, sia il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nei termini indicati dalla difesa.

1.2. Il secondo motivo che deduce vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso infondato.

In primo luogo, le censure che mirano a declassare la portata dei riconoscimenti fotografici dell'imputato operati dai testimoni si affidano ad argomenti che sono smentiti dagli atti processuali ovvero tendono ad una rivalutazione del patrimonio probatorio, in termini di inattendibilità della fonte, che non può trovare ingresso in sede di legittimità in assenza di alcuno dei vizi censurabili ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

Così, quanto alla testimonianza resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA], la lettura del verbale della prova richiamato dalla stessa difesa dà conto della reale posizione assunta dai veicoli (ove erano seduti la testimone e il soggetto alla guida del veicolo risultato nella disponibilità degli imputati e da loro utilizzato) e delle indicazioni fornite dalla testimone sulle condizioni che rendevano possibile la reciproca visione dei due conducenti (poiché la teste con il proprio veicolo si era posta non alle spalle di quello dell'imputato, ma in posizione perpendicolare tale da permettere una visuale libera che consentiva di osservare compiutamente la fisionomia del volto del soggetto), smentendo l'assunto da cui muove il giudizio di inaffidabilità della testimonianza.

Analogamente, la dedotta inattendibilità del teste Petrolo, in ragione della confusione del racconto, del nervosismo dimostrato e oltre a palesate ragioni di avversione e risentimento nei confronti dell'imputato, reitera censure che già la sentenza di primo grado aveva considerato e superato con argomentazioni prive di vizi logici (pagg. 15-16) in particolare mettendo in rilievo come il nucleo essenziale della testimonianza riguardante la presenza degli imputati e del [OSCURATO:PERSONA] era stata ribadita senza incertezze (pag. 8 della sentenza del Tribunale; v. anche pag. 13 della sentenza impugnata).

Anche la denuncia della carenza dell'apparato motivazionale, rispetto al contestato utilizzo dei criteri di valutazione delle prove a discarico fornite, ripropone questioni che il Tribunale aveva affrontato, fornendo precise indicazioni sull'esatta portata delle dichiarazioni testimoniali, sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali del congiunto (congruamente motivata in ragione del rapporto parentale che, in relazione a specifiche circostanze, può costituire indice di intrinseca inattendibilità: Sez. 2, n. 43349 del 17/10/2007, Levacovich, Rv. 238806 - 01), oltre che argomenti logici per superare i dati desunti dai tabulati telefonici e dai documenti fotografici, attesa l'interscambiabilità degli apparecchi cellulari tra diversi soggetti (pag. 18 della sentenza del Tribunale; pag. 14 della sentenza impugnata).

Il lamentato esame delle deduzioni formulate al riguardo con l'atto di appello non impone, pertanto, alcuna conseguenza diversa; è pacifico, infatti, che «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280).

Infine, le doglianze relative alla portata riconosciuta a dati costituenti al più motivi di sospetto o mere illazioni, trascurano la corretta valutazione del patrimonio dei dati di prova e di quelli indiziari, che le decisioni di merito hanno composto in un quadro di elementi convergenti nella dimostrazione della presenza del ricorrente nel territorio della consumata rapina, in giorni ed orari del tutto compatibili con l'esecuzione del delitto, alla guida di una vettura corrispondente a quella individuata come veicolo utilizzato dai rapinatori per la fuga.

1.3. Il terzo motivo di ricorso che denuncia vizi motivazionali del giudizio di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è egualmente infondato.

Le censure mosse in punto di manifesta illogicità e contraddittorietà del giudizio di attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva riconosciuto l'imputato nel corso dell'esame dibattimentale quando aveva visionato le foto utilizzate nel corso del riconoscimento eseguito dalla polizia giudiziaria), evocando finanche il travisamento della prova testimoniale resa - poiché la teste avrebbe affermato che il ricordo più preciso era quello emerso nel corso dell'udienza -, sono smentite dalla lettura integrale del verbale di udienza contenente l'esame della testimone (di cui il ricorrente riporta solo uno stralcio - pag. 20 del verbale - incompleto, perché riprodotto interrompendo altre frasi che smentiscono la tesi difensiva - pag. 21 - e senza considerare differenti e successivi passaggi in cui la testimone confermava la maggior precisione del ricordo all'epoca del riconoscimento fotografico eseguito nel corso delle indagini - pag. 24 -).

Il giudizio di attendibilità, formulato in modo analitico dalla sentenza di primo grado (pagg. 14 ss.) e condiviso dalla Corte territoriale, risulta aderente all'orientamento di legittimità che ritiene utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, «nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale» (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; negli stessi termini Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, Balan, Rv. 274470 - 0; Sez. 5, n. 51729 del 12/10/2016, D.B., Rv. 268860 - 0; Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015, Bartolozzi, Rv. 265813 - 0).

Ciò che rendeva superflua alcuna espressa risposta alle reiterative censure della difesa.

Le analoghe generiche censure dirette nei confronti del giudizio di attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], riproducono la difformità degli esiti dell'individuazione operata nella fase delle indagini, rispetto al risultato probatorio dell'assunzione della prova testimoniale in dibattimento, senza però considerare gli argomenti logici espressi già dalla decisione di primo grado per sostenere le ragioni di tale difformità e la prevalenza in termini di affidabilità del ricordo manifestato in occasione del riconoscimento fotografico operato il mese successivo rispetto al fatto (pag. 15 della sentenza del Tribunale).

La contestata portata del riconoscimento in forma dubitativa dell'imputato da parte dell'albergatore [OSCURATO:PERSONA], come componente del gruppo di soggetti che aveva soggiornato la notte precedente la rapina insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur se non considerata dalla sentenza impugnata, non risulta possedere il carattere della decisività nel porre in crisi l'assetto complessivo della motivazione fondata, oltre che sul duplice riconoscimento su ricordato, sulla valutazione di altri dati indiziari (concordanti e sovrapponibili con quelli già apprezzati per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]) che rafforzano il collegamento dell'imputato sia con la zona geografica, del tutto distante dal luogo di residenza, in cui si realizzò la rapina, sia con il veicolo pacificamente utilizzato dai rapinatori per la fuga successiva.

Analogamente, la mancata valutazione del dato riguardante i tabulati telefonici dell'utenza in uso al ricorrente (che non attestavano il collegamento dell'utenza nella zona ove si era consumata la rapina) non aveva alcuna portata decisiva, trattandosi di elemento in sé neutro per l'assenza di correlazioni logiche obbligate tra la collocazione geografica e l'uso dell'apparato telefonico e la posizione dell'imputato.

Infine, le critiche dirette all'errata valutazione delle prove a discarico costituiscono mera riproposizione delle tesi difensive già valutate sin dalla fase del giudizio di primo grado, peraltro senza adeguato e completo confronto con gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per fondare il giudizio di inattendibilità delle prove documentali e testimoniali addotte dalla difesa: così, quanto al valore della produzione documentale della busta paga che avrebbe dovuto confermare la presenza del ricorrente nella giornata del 22 giugno 2017 presso un'azienda agricola in Puglia (smentito sia per la genericità delle indicazioni sui soggetti in grado di attestare l'effettiva presenza sul luogo di lavoro, sia per l'agevole possibilità di impiegare soggetti diversi nell'attività lavorativa facendola risultare svolta dal dipendente assunto); allo stesso modo, per la palese inattendibilità della deposizione del fratello dell'imputato (derivata non solo dall' accordo tra i due fratelli per concordare il contenuto della deposizione, come inavvertitamente affermato dal teste, ma anche dal riscontro esterno derivato dalla documentata presenza in un hotel in [OSCURATO:PERSONA] in altri giorni precedenti la rapina, rispetto ai quali il teste aveva dichiarato che il fratello era sempre stato sul posto di lavoro: pag. 17 della sentenza del Tribunale).

1.4. Il quarto motivo del ricorso è generico nella censura, nella misura in cui contesta l'affermato concorso nel delitto di rapina da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insufficienti i dati della presenza sul territorio romagnolo all'epoca del commesso reato e dell'indimostrata disponibilità del veicolo riconosciuto come quello utilizzato dai rapinatori, senza confrontarsi criticamente con l'intero apparato motivazionale delle conformi decisioni di merito; ai dati della sicura presenza del ricorrente in provincia di [OSCURATO:PERSONA] nella giornata precedente la rapina, così come nella settimana precedente (unitamente al figlio Giacomo e a [OSCURATO:PERSONA], circostanza indiziaria precisa e grave, in ragione della mancata indicazione di ragionevoli motivi sulla ripetuta presenza, a breve distanza temporale, di soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] area geografica oggetto della consumata rapina), ed all'assicurata disponibilità della vettura utilizzata dai rapinatori (a lui riferibile non solo per l'utilizzo dello stesso veicolo quale conducente, ma anche per l'avvenuta stipula del relativo contratto di assicurazione: pag. 5), le decisioni hanno messo in rilievo l'iniziativa del ricorrente nello scegliere, la sera prima del giorno della consumata rapina, l'alloggio più adeguato per non lasciare tracce documentali del gruppo di quattro persone che dalla Puglia si erano recate in [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale, pag. 8 e 19; pag. 17 della sentenza impugnata), indice del contributo materiale nella predisposizione delle condizioni e dei mezzi per l'esecuzione della rapina.

1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale (pag. 18) ha indicato i dati fattuali espressivi della maggior pericolosità desumibile dal nuovo episodio di reato contestato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], alla luce del carattere specifico dei precedenti penali e dell'assenza di manifestazioni di resipiscenza, così fornendo adeguata base logica al riconoscimento della contestata recidiva; egualmente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, attraverso il richiamo ai "precedenti specifici per furto e rapina commessi in territori distanti dal luogo di dimora, analogamente all'episodio in contestazione" (ivi) che la Corte ha ritenuto evidentemente prevalente rispetto ad eventuali dati positivi, quali l'atteggiamento processuale evocato dalla difesa (alla stregua del costante insegnamento di legittimità che ritiene insindacabile in sede di legittimità la motivazione che richiami a sostegno del diniego gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti a tali fini: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); insussistente il lamentato vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., avendo La Corte territoriale messo in evidenza la portata del supporto logistico e materiale assicurato dal ricorrente ai correi (pag. 17).

Per ciò che concerne il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 , n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), essendo rilevante che il giudizio sia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02), sicché sfugge al sindacato di legittimità il giudizio espresso qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01; Sez.

Unite, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 0); in particolare, è sorretta da sufficiente motivazione la decisione che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481 - 0; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, cit.; Sez.

Unite, n. 10713 del 25/02/2010, cit.).

La sentenza impugnata ha compiutamente considerato il profilo soggettivo degli imputati, ritenendoli meritevoli delle circostanze attenuanti generiche, comparandolo con "l'intensità del dolo di premeditazione", oltre che con "la professionalità delittuosa desumibile dalle modalità di azione", stimando che in concreto le pene irrogate, comprese nella misura prossima ai minimi edittali, fossero quelle adeguate allo spessore criminale e alla gravità dell'episodio storico.

Insussistente la denunciata manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva operato la diminuzione della pena, conseguente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, in misura diversa nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché « in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; Uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, che hanno chiesto in via preliminare disapplicarsi la normativa interna sulla conservazione e gestione dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche, perché in contrasto con l'interpretazione della direttiva 2002/58 dell'Unione; ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 I. 20 novembre 2017, n. 167; 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla I. 23 novembre 2021 n. 178; 1, comma 1 bis, I. 23 novembre 2021, n. 178 di conversione del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come interpretato dalle sentenze della CGUE; ovvero ancora disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in ordine all'interpretazione della citata direttiva con riguardo alla medesima normativa interna italiana; hanno, quindi, concluso, in ogni caso, per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 giugno 2020, rideterminando la pena irrogata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando per tutti il giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata in concorso, commesso presso un ufficio postale. L'accertamento della responsabilità degli imputati era fondato dai giudici di merito sulla complessiva valutazione dei dati testimoniali, documentali, delle verifiche effettuate presso attività di ricezione alberghiera e sui dati dei tabulati di utenze telefoniche cellulari, oltre che dei riscontri in ordine alla titolarità e uso di un'autovettura, della stessa marca e modello di quella utilizzata dai rapinatori. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la comune difesa degli imputati deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 191 cod. proc. pen.; ha osservato il ricorrente che gli elementi di prova considerati dalle sentenze di merito, attraverso l'esame dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini con decreto del P.M., derivavano da fonti di prova acquisite in violazione di norme di legge e, in particolare, delle disposizioni del diritto dell'Unione (direttiva 2002/58, art. 15, § 1, come interpretato dalla sentenza della Grande sezione della CGUE 2 marzo 2021, causa C-746/2018, alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), rispetto alle quali si pone in contrasto l'art. 132, comma 3, d. Igs. 196/2003, che attribuisce al P.M. (e non al giudice) il potere di disporre l'acquisizione dei dati inerenti al traffico di comunicazioni, eseguite mediante apparati telefonici cellulari, e alla loro ubicazione; la difesa ha messo in evidenza il carattere decisivo degli elementi di prova desunti dall'esame dei tabulati, tale da determinare - attraverso l'espunzione di quel materiale dal compendio delle prove raccolte - la destrutturazione della motivazione su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità; ha considerato, in ipotesi di non riconosciuta diretta applicabilità del diritto dell'Unione nel presente giudizio, la necessità che la Corte disponga il rinvio pregiudiziale (obbligatorio, vertendosi in ipotesi di ricorso rivolto all'autorità di ultima istanza nel sistema processuale nazionale) alla Corte di giustizia dell'Unione affinché si pronunci sulla compatibilità, con il contenuto della direttiva 2002/58, e in particolare dell'art. 15, § 1, come interpretato dalla sentenza della Grande sezione della CGUE 2 marzo 2021, causa C-746/2018, alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della disposizione dell'art. 132 d. Igs. 169/2003. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, quanto all'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; la decisione aveva omesso di valutare le specifiche censure riguardanti gli elementi a carico del ricorrente, con riguardo all'operato riconoscimento fotografico eseguito dalla teste [OSCURATO:PERSONA] (in ragione delle modalità di osservazione del soggetto, seduto all'interno dell'abitacolo di un'autovettura, e della posizione assunta dalla testimone, a sua volta all'interno del proprio veicolo che si era posto alle spalle di quello dell'imputato, che non permetteva una visuale libera e tale da potere apprezzare compiutamente la fisionomia del volto del soggetto) e al riconoscimento eseguito dall'albergatore [OSCURATO:PERSONA], in presenza di una deposizione caratterizzata da incertezze, imprecisioni ripetute, atteggiamenti di fastidio e finanche ragioni di avversione e risentimento nei confronti dell'imputato; inoltre, la sentenza impugnata aveva fatto leva su dati storici e circostanze di valore neutro, al più integranti motivi di sospetto o costituenti mere illazioni (la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel territorio emiliano una settimana prima della commissione del reato; il controllo del ricorrente a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA], indicata come mezzo utilizzato dai rapinatori, in alcune occasioni accertate negli anni precedenti; l'intestazione di un'utenza cellulare palesemente nella disponibilità e intestata ad altro soggetto, con evidente travisamento del dato probatorio); infine, del tutto carente l'apparato motivazionale rispetto alle censure formulate sui criteri di valutazione delle prove a discarico fornite (la testimonianza del fratello del ricorrente, sulla loro presenza nei giorni antecedenti e nel giorno della rapina in altra parte del territorio nazionale - in Campania - ; le testimonianze dell'albergatore, ove erano stati alloggiati il ricorrente ed il fratello nei medesimi giorni, e di un commerciante di legname, presso il quale il ricorrente aveva eseguito acquisti di legna nello stesso arco di tempo, entrambi operanti nel medesimo territorio). 2.2. Con il terzo motivo si deduce analogo vizio di motivazione, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, quanto all'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza impugnata aveva omesso di valutare le specifiche censure riguardanti gli elementi a carico del ricorrente, con riguardo all'operato riconoscimento fotografico eseguito dalle testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specie con riguardo alle incertezze ed al mancato riconoscimento avvenuto nel corso dell'esame dibattimentale di entrambe le testimoni e alle ragioni che avevano indotto a tali risultati; anche il riconoscimento eseguito dall'albergatore [OSCURATO:PERSONA] era stato erroneamente valutato, atteso l'esito negativo avvenuto nel corso dell'esame dibattimentale; anche per il [OSCURATO:PERSONA] erano stati utilizzati argomenti di prova costituiti da mere illazioni, come per il [OSCURATO:PERSONA] (la presenza nel territorio emiliano una settimana prima della commissione del reato; il controllo del ricorrente a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA] in altre precedenti occasioni, lontane nel tempo), ovvero da dati storici privi di rilevanza rispetto alla condotta contestata (l'essere stato denunciato per una truffa consumata in territorio emiliano, unitamente al [OSCURATO:PERSONA]); del tutto mancante la valutazione del dato riguardante i tabulati telefonici, che per il ricorrente non attestavano in alcun modo la sua presenza nella zona ove si era consumata la rapina; manifestamente illogica la motivazione, sia nella parte in cui aveva privato di rilevanza il dato documentale della busta paga prodotta dalla difesa (attestante la presenza sul posto di lavoro in Puglia del ricorrente, nel giorno della commessa rapina), sia per la totale svalutazione della prova testimoniale a discarico fornita attraverso il fratello del ricorrente, sulla circostanza della presenza sul luogo di lavoro nel giorno della commessa rapina, svalutazione derivata da un indinnostrato accordo tra i germani per concordare il contenuto della deposizione. 2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, per manifesta illogicità, per l'affermato concorso nel delitto di rapina da parte di [OSCURATO:PERSONA]; in primo luogo era manifestamente illogica la valutazione, quale grave indizio, della circostanza riguardante la presenza del ricorrente in territorio emiliano nella settimana precedente alla rapina, presenza qualificata come ricognizione preparatoria della rapina senza alcun aggancio ad elementi fattuali reali; la conclusione raggiunta era, inoltre, contraddittoria rispetto al contenuto della motivazione che, in altra parte della decisione, dava atto della frequenza dei viaggi del ricorrente nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'esercizio dell'attività di lavoro di vendita di legna; priva di rilevanza era la circostanza dell'essere il ricorrente utilizzatore e detentore dell'autovettura utilizzata dai rapinatori, circostanza desunta dall'aver sottoscritto il contratto di assicurazione di quel veicolo, essendo emerso dagli atti del processo che lo stesso veicolo era nella disponibilità di più soggetti; infine, il tracciamento dei tabulati telefonici dell'utenza in uso al ricorrente nelle giornate del 21 e del 22 giugno 2017, attestante lo spostamento da Cerignola a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente da [OSCURATO:PERSONA] a Cerignola, trovava logica giustificazione nel ricordato svolgimento dell'attività di lavoro da parte del ricorrente; del tutto presuntivo il collegamento instaurato tra il percorso seguito dall'utenza cellulare riconducibile al ricorrente ed altro percorso seguito in contemporanea da altra utenze cellulare, da [OSCURATO:PERSONA] a Cerignola, in difetto di alcuna attribuzione della diversa utenza cellulare ad un soggetto determinato, in qualche modo collegabile alla commissione della rapina. 2.4. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, riguardo al riconoscimento della contestata recidiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], mancando la motivazione in ordine alla maggiore pericolosità desunta dal commesso reato; egualmente immotivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore del medesimo ricorrente con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, pur avendo la difesa messo in rilievo l'atteggiamento processuale osservato, in particolare quanto al consenso manifestato all'acquisizione di singoli atti nel corso dell'istruttoria; ulteriore vizio della motivazione andava rilevato in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonché per il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; infine, era manifestamente illogica la motivazione con cui la diminuzione della pena, conseguente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, era stata diversamente operata nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con motivi nuovi inviati a mezzo pec il 28 ottobre 2022, la difesa dei ricorrenti ha sollevato ulteriori profili di inutilizzabilità del contenuto dei dati probatori desumibili dall'esame dei tabulati telefonici acquisiti; ha dato conto dell'intervento di nuove decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (5 aprile 2022, causa C-140/20; 20 settembre 2022, cause riunite C-339/20 e C-397/20; 20 settembre 2022, cause riunite C-793/19 e C-794/19) le quali, interpretando il contenuto dell'art. 15, § 1, della direttiva 2002/58, alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, hanno statuito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a misure legislative dei singoli stati che prevedano, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, essendo consentita tale conservazione generalizzata e indifferenziata unicamente per gli indirizzi IP (attribuiti all'origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario) e per i dati relativi all'identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica; al contrario, per i dati relativi al traffico e per i dati relativi all'ubicazione, è consentita unicamente una conservazione mirata «delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile», con possibilità di ricorso a un'ingiunzione, rivolta ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante una decisione dell'autorità competente soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione "rapida" dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione. Da tali decisioni ha derivato l'obbligo per la Corte di Cassazione di disapplicare la normativa interna (l'art. 123 d. Igs. 196/2003, sia nel testo vigente all'epoca dei fatti, sia nel testo emendato dal dl. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla I. 23 novembre 2021, n. 178; l'art. 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167 che, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, prevede che il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, è stabilito in settantadue mesi), in quanto in evidente contrasto con il diritto dell'Unione - ossia con il contenuto dell'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE e degli artt. 7, 8, 11 e 52 par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - poiché prescrive una conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione. A questo riguardo, ha sottolineato la difesa che la sentenza 5 aprile 2022 cit., ha enunciato il principio in forza del quale il diritto dell'Unione impone al giudice penale nazionale di escludere informazioni ed elementi di prova che siano stati ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione, incompatibile con il diritto dell'Unione, anche ove l'acquisizione sia avvenuta mediante un accesso dell'autorità competente a tali dati in violazione del diritto dell'Unione, nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di persone sospettate di atti di criminalità. Tale principio, ad avviso della difesa, sancisce il contrasto della norma transitoria, sopravvenuta al deposito dell'originario ricorso, introdotta dall'art. 1, comma 1 bis, I. 23 novembre 2021, n. 178, diretta a regolare i criteri di utilizzazione delle prove già acquisite mediante esame dei tabulati telefonici nei processi pendenti, poiché la norma nazionale consente l'utilizzazione di dati probatori che, per effetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, sono stati acquisiti in violazione del diritto dell'Unione; né a diversa conclusione possono indurre le decisioni della giurisprudenza di legittimità intervenute sul contenuto della ricordata norma transitoria, trattandosi di arresti che precedevano le ultime decisioni della Corte di giustizia, in cui è stato enunciato il ricordato principio, che impedisce al giudice nazionale di limitare nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, a causa dell'incompatibilità di tale normativa con l'articolo 15, § 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali. La difesa, inoltre, ha sollecitato la Corte di Cassazione - nell'ipotesi di mancata disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione - affinché venga sollevata questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 24 I. 20 novembre 2017, n. 167 (nella parte in cui prevede la conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di comunicazioni elettroniche, per la durata di 72 mesi), sia dell'art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla I. 23 novembre 2021 n. 178 (che prevede la conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione), sia dell'art. 1, comma 1 bis, I. 23 novembre 2021, n. 178 di conversione del d.l. 30 settembre 2021, n. 132 (nella parte in cui, dettando una disciplina transitoria, fa salva la possibilità di utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonostante siano stati acquisiti dal pubblico ministero e senza autorizzazione del Giudice), per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Infine, in via ulteriormente subordinata, la difesa ha richiesto che la Corte di Cassazione, quale organo di ultima istanza, proceda a disporre il rinvio pregiudiziale obbligatorio, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell'Unione per ragioni interpretative, riguardanti la compatibilità con il diritto dell'Unione sia dell'art. 24 I. 20 novembre 2017, n. 167, sia dell'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla I. 23 novembre 2021 n. 178, sia della disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 1 bis, della I. 23 novembre 2021 n. 178 di conversione del dl. 30 settembre 2021, n. 132, rispetto a quanto previsto dall'art. 15, § 1, della direttiva 2002/58, in relazione agli artt. 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, per come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 5 aprile 2022, causa C-140/20, ovvero se la disciplina dell'Unione osti o sia compatibile con una normativa nazionale, qual è quella prevista dalle norme su indicate (che prevedono la conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione delle comunicazioni elettroniche).[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'inutilizzabilità dei dati probatori desunti dai tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini, non risulta aver operato la necessaria verifica in ordine alla decisività del dato probatorio che si assume colpito dalla sanzione prevista dall'art. 191 cod. proc. pen. La Corte ha avuto modo in più occasioni di ribadire il principio di diritto a mente del quale ove con il ricorso per cassazione si deduca la violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione a prove che si assumono illegittimamente acquisite, il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. 5 , n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 0; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 0; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 0); e ciò «in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 0). Impregiudicata la questione dell'attuale inutilizzabilità dei dati probatori desunti da tabulati telefonici acquisiti in violazione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, alla stregua delle indicazioni che provengono dalla giurisprudenza eurounitaria, il ricorso non dimostra la decisività del dato probatorio che si assume inutilizzabile. Al di là, infatti, dell'enunciazione astratta dei plurimi riferimenti operati dalla sentenza impugnata alle informazioni sul tempo e sui luoghi delle comunicazioni derivate dall'esame dei tabulati (pag. 14-15 del ricorso), la difesa ricorrente non è in grado di specificare, rispetto alla posizione dei singoli imputati, la portata degli elementi tratti dai tabulati rispetto al complesso dei dati di prova considerati per sostenere il giudizio di responsabilità degli imputati. In particolare, dalla lettura delle decisioni di merito risulta che gli elementi a carico dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentati da fonti di prova diverse dai dati dei tabulati (riconoscimenti fotografici; dichiarazioni testimoniali; controlli di polizia sia per il [OSCURATO:PERSONA] - pagg. 16-17 della sentenza del Tribunale - che per il [OSCURATO:PERSONA] - pagg. 17-18 della stessa sentenza); al contrario, i tabulati telefonici riferiti all'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] non erano stati in alcun modo utilizzati a fini di prova (pag. 10 della sentenza del Tribunale); i dati dei tabulati telefonici sono stati solo valutati nel ritenerli non decisivi per attestare la presenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in altre località, a sostegno della prova d'alibi (il che fa venir meno alcuna rilevanza sulla denunciata erronea attribuzione al ricorrente dalla disponibilità di altra utenza). Allo stesso modo, l'affermato concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella consumazione della rapina riposa in modo autosufficiente sulle dichiarazioni testimoniali (che hanno indicato la sua presenza a [OSCURATO:PERSONA] nella notte immediatamente precedente la rapina assieme ai due complici riconosciuti in fotografia dai testimoni: teste Petrolo), sui controlli di polizia e sugli accertamenti relativi a precedenti trasferte nella stessa zona e sulla disponibilità della vettura, da lui assicurata, che più testimoni hanno indicato come mezzo utilizzato dai rapinatori (sentenza del Tribunale, pagg. 5, 8- 9 e 19); sicché l'eliminazione dei dati relativi ai tabulati telefonici dell'utenza dell'imputato, che attesterebbero lo spostamento da Cerignola a [OSCURATO:PERSONA], oltre che i contatti con altra utenza non identificata avvenuti durante lo spostamento sul territorio delle utenze da [OSCURATO:PERSONA] a Cerignola, non aggiunge dati significativi o decisivi diversi da quelli già desunti dalle altre fonti di prova. Il difetto di apprezzamento della denunziata inutilizzabilità, in termini di assenza di decisività della prova inutilizzabile, non impone la relativa declaratoria in questa sede (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 0) e rende irrilevanti sia l'ipotizzata questione di legittimità costituzionale, sia il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nei termini indicati dalla difesa. 1.2. Il secondo motivo che deduce vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso infondato. In primo luogo, le censure che mirano a declassare la portata dei riconoscimenti fotografici dell'imputato operati dai testimoni si affidano ad argomenti che sono smentiti dagli atti processuali ovvero tendono ad una rivalutazione del patrimonio probatorio, in termini di inattendibilità della fonte, che non può trovare ingresso in sede di legittimità in assenza di alcuno dei vizi censurabili ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Così, quanto alla testimonianza resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA], la lettura del verbale della prova richiamato dalla stessa difesa dà conto della reale posizione assunta dai veicoli (ove erano seduti la testimone e il soggetto alla guida del veicolo risultato nella disponibilità degli imputati e da loro utilizzato) e delle indicazioni fornite dalla testimone sulle condizioni che rendevano possibile la reciproca visione dei due conducenti (poiché la teste con il proprio veicolo si era posta non alle spalle di quello dell'imputato, ma in posizione perpendicolare tale da permettere una visuale libera che consentiva di osservare compiutamente la fisionomia del volto del soggetto), smentendo l'assunto da cui muove il giudizio di inaffidabilità della testimonianza. Analogamente, la dedotta inattendibilità del teste Petrolo, in ragione della confusione del racconto, del nervosismo dimostrato e oltre a palesate ragioni di avversione e risentimento nei confronti dell'imputato, reitera censure che già la sentenza di primo grado aveva considerato e superato con argomentazioni prive di vizi logici (pagg. 15-16) in particolare mettendo in rilievo come il nucleo essenziale della testimonianza riguardante la presenza degli imputati e del [OSCURATO:PERSONA] era stata ribadita senza incertezze (pag. 8 della sentenza del Tribunale; v. anche pag. 13 della sentenza impugnata). Anche la denuncia della carenza dell'apparato motivazionale, rispetto al contestato utilizzo dei criteri di valutazione delle prove a discarico fornite, ripropone questioni che il Tribunale aveva affrontato, fornendo precise indicazioni sull'esatta portata delle dichiarazioni testimoniali, sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali del congiunto (congruamente motivata in ragione del rapporto parentale che, in relazione a specifiche circostanze, può costituire indice di intrinseca inattendibilità: Sez. 2, n. 43349 del 17/10/2007, Levacovich, Rv. 238806 - 01), oltre che argomenti logici per superare i dati desunti dai tabulati telefonici e dai documenti fotografici, attesa l'interscambiabilità degli apparecchi cellulari tra diversi soggetti (pag. 18 della sentenza del Tribunale; pag. 14 della sentenza impugnata). Il lamentato esame delle deduzioni formulate al riguardo con l'atto di appello non impone, pertanto, alcuna conseguenza diversa; è pacifico, infatti, che «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). Infine, le doglianze relative alla portata riconosciuta a dati costituenti al più motivi di sospetto o mere illazioni, trascurano la corretta valutazione del patrimonio dei dati di prova e di quelli indiziari, che le decisioni di merito hanno composto in un quadro di elementi convergenti nella dimostrazione della presenza del ricorrente nel territorio della consumata rapina, in giorni ed orari del tutto compatibili con l'esecuzione del delitto, alla guida di una vettura corrispondente a quella individuata come veicolo utilizzato dai rapinatori per la fuga. 1.3. Il terzo motivo di ricorso che denuncia vizi motivazionali del giudizio di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è egualmente infondato. Le censure mosse in punto di manifesta illogicità e contraddittorietà del giudizio di attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva riconosciuto l'imputato nel corso dell'esame dibattimentale quando aveva visionato le foto utilizzate nel corso del riconoscimento eseguito dalla polizia giudiziaria), evocando finanche il travisamento della prova testimoniale resa - poiché la teste avrebbe affermato che il ricordo più preciso era quello emerso nel corso dell'udienza -, sono smentite dalla lettura integrale del verbale di udienza contenente l'esame della testimone (di cui il ricorrente riporta solo uno stralcio - pag. 20 del verbale - incompleto, perché riprodotto interrompendo altre frasi che smentiscono la tesi difensiva - pag. 21 - e senza considerare differenti e successivi passaggi in cui la testimone confermava la maggior precisione del ricordo all'epoca del riconoscimento fotografico eseguito nel corso delle indagini - pag. 24 -). Il giudizio di attendibilità, formulato in modo analitico dalla sentenza di primo grado (pagg. 14 ss.) e condiviso dalla Corte territoriale, risulta aderente all'orientamento di legittimità che ritiene utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, «nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale» (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; negli stessi termini Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, Balan, Rv. 274470 - 0; Sez. 5, n. 51729 del 12/10/2016, D.B., Rv. 268860 - 0; Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015, Bartolozzi, Rv. 265813 - 0). Ciò che rendeva superflua alcuna espressa risposta alle reiterative censure della difesa. Le analoghe generiche censure dirette nei confronti del giudizio di attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], riproducono la difformità degli esiti dell'individuazione operata nella fase delle indagini, rispetto al risultato probatorio dell'assunzione della prova testimoniale in dibattimento, senza però considerare gli argomenti logici espressi già dalla decisione di primo grado per sostenere le ragioni di tale difformità e la prevalenza in termini di affidabilità del ricordo manifestato in occasione del riconoscimento fotografico operato il mese successivo rispetto al fatto (pag. 15 della sentenza del Tribunale). La contestata portata del riconoscimento in forma dubitativa dell'imputato da parte dell'albergatore [OSCURATO:PERSONA], come componente del gruppo di soggetti che aveva soggiornato la notte precedente la rapina insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur se non considerata dalla sentenza impugnata, non risulta possedere il carattere della decisività nel porre in crisi l'assetto complessivo della motivazione fondata, oltre che sul duplice riconoscimento su ricordato, sulla valutazione di altri dati indiziari (concordanti e sovrapponibili con quelli già apprezzati per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]) che rafforzano il collegamento dell'imputato sia con la zona geografica, del tutto distante dal luogo di residenza, in cui si realizzò la rapina, sia con il veicolo pacificamente utilizzato dai rapinatori per la fuga successiva. Analogamente, la mancata valutazione del dato riguardante i tabulati telefonici dell'utenza in uso al ricorrente (che non attestavano il collegamento dell'utenza nella zona ove si era consumata la rapina) non aveva alcuna portata decisiva, trattandosi di elemento in sé neutro per l'assenza di correlazioni logiche obbligate tra la collocazione geografica e l'uso dell'apparato telefonico e la posizione dell'imputato. Infine, le critiche dirette all'errata valutazione delle prove a discarico costituiscono mera riproposizione delle tesi difensive già valutate sin dalla fase del giudizio di primo grado, peraltro senza adeguato e completo confronto con gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per fondare il giudizio di inattendibilità delle prove documentali e testimoniali addotte dalla difesa: così, quanto al valore della produzione documentale della busta paga che avrebbe dovuto confermare la presenza del ricorrente nella giornata del 22 giugno 2017 presso un'azienda agricola in Puglia (smentito sia per la genericità delle indicazioni sui soggetti in grado di attestare l'effettiva presenza sul luogo di lavoro, sia per l'agevole possibilità di impiegare soggetti diversi nell'attività lavorativa facendola risultare svolta dal dipendente assunto); allo stesso modo, per la palese inattendibilità della deposizione del fratello dell'imputato (derivata non solo dall' accordo tra i due fratelli per concordare il contenuto della deposizione, come inavvertitamente affermato dal teste, ma anche dal riscontro esterno derivato dalla documentata presenza in un hotel in [OSCURATO:PERSONA] in altri giorni precedenti la rapina, rispetto ai quali il teste aveva dichiarato che il fratello era sempre stato sul posto di lavoro: pag. 17 della sentenza del Tribunale). 1.4. Il quarto motivo del ricorso è generico nella censura, nella misura in cui contesta l'affermato concorso nel delitto di rapina da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insufficienti i dati della presenza sul territorio romagnolo all'epoca del commesso reato e dell'indimostrata disponibilità del veicolo riconosciuto come quello utilizzato dai rapinatori, senza confrontarsi criticamente con l'intero apparato motivazionale delle conformi decisioni di merito; ai dati della sicura presenza del ricorrente in provincia di [OSCURATO:PERSONA] nella giornata precedente la rapina, così come nella settimana precedente (unitamente al figlio Giacomo e a [OSCURATO:PERSONA], circostanza indiziaria precisa e grave, in ragione della mancata indicazione di ragionevoli motivi sulla ripetuta presenza, a breve distanza temporale, di soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] area geografica oggetto della consumata rapina), ed all'assicurata disponibilità della vettura utilizzata dai rapinatori (a lui riferibile non solo per l'utilizzo dello stesso veicolo quale conducente, ma anche per l'avvenuta stipula del relativo contratto di assicurazione: pag. 5), le decisioni hanno messo in rilievo l'iniziativa del ricorrente nello scegliere, la sera prima del giorno della consumata rapina, l'alloggio più adeguato per non lasciare tracce documentali del gruppo di quattro persone che dalla Puglia si erano recate in [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale, pag. 8 e 19; pag. 17 della sentenza impugnata), indice del contributo materiale nella predisposizione delle condizioni e dei mezzi per l'esecuzione della rapina. 1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 18) ha indicato i dati fattuali espressivi della maggior pericolosità desumibile dal nuovo episodio di reato contestato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], alla luce del carattere specifico dei precedenti penali e dell'assenza di manifestazioni di resipiscenza, così fornendo adeguata base logica al riconoscimento della contestata recidiva; egualmente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, attraverso il richiamo ai "precedenti specifici per furto e rapina commessi in territori distanti dal luogo di dimora, analogamente all'episodio in contestazione" (ivi) che la Corte ha ritenuto evidentemente prevalente rispetto ad eventuali dati positivi, quali l'atteggiamento processuale evocato dalla difesa (alla stregua del costante insegnamento di legittimità che ritiene insindacabile in sede di legittimità la motivazione che richiami a sostegno del diniego gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti a tali fini: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); insussistente il lamentato vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., avendo La Corte territoriale messo in evidenza la portata del supporto logistico e materiale assicurato dal ricorrente ai correi (pag. 17). Per ciò che concerne il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 , n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), essendo rilevante che il giudizio sia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02), sicché sfugge al sindacato di legittimità il giudizio espresso qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01; Sez. Unite, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 0); in particolare, è sorretta da sufficiente motivazione la decisione che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481 - 0; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, cit.; Sez. Unite, n. 10713 del 25/02/2010, cit.). La sentenza impugnata ha compiutamente considerato il profilo soggettivo degli imputati, ritenendoli meritevoli delle circostanze attenuanti generiche, comparandolo con "l'intensità del dolo di premeditazione", oltre che con "la professionalità delittuosa desumibile dalle modalità di azione", stimando che in concreto le pene irrogate, comprese nella misura prossima ai minimi edittali, fossero quelle adeguate allo spessore criminale e alla gravità dell'episodio storico. Insussistente la denunciata manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva operato la diminuzione della pena, conseguente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, in misura diversa nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché « in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'o
Sentenza Cassazione n. 14487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris