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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20702/2026

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e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando carenza di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; - che il ricorso è macroscopicamente inammissibile perché ripropone un motivo al quale, come puntualmente indicato nella motivazione della sentenza impugnata, l'imputato aveva rinunciato in appello; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al ve P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando carenza di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; - che il ricorso è macroscopicamente inammissibile perché ripropone un motivo al quale, come puntualmente indicato nella motivazione della sentenza impugnata, l'imputato aveva rinunciato in appello; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al ve P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20702/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris