CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 36148/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6567-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4190/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 5/8/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 06567 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 5 agosto 2019, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione nei confronti dell'INPS ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto una serie di omissioni contributive (derivanti dalla rilevata diversa decorrenza del rapporto e dall'inesatta applicazione del CCNL per alcuni dipendenti) implicante, ove confermate, la perdita del diritto agli sgravi di cui la Società aveva beneficiato; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non aver l'INPS, attore in senso sostanziale, adeguatamente allegato e provato le inadempienze contestate, recando la memoria difensiva indicazioni solo generiche inidonee ad offrire elementi probatori a sostegno della pretesa derivandone l'inammissibilità delle collegate istanze istruttorie per genericità oltre che per tardività della costituzione e conseguentemente superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Società; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., con riferimento all'art. 8, comma 9, I. n. 407/1990 e 3, comma 1, d.l. n. 71/1993, conv. in I. n. 151/1993, imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, avendo la Corte territoriale erroneamente posto a carico dell'Istituto ricorrente l'onere di provare l'insussistenza in capo alla Società dei requisiti necessari per fruire delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, comma 9, I. n. 407/1990; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 1157/2018 e Cass. n. 22314/2016) secondo cui in tema di sgravi contributivi grava sull'impresa che, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, vanti il relativo diritto, per avvalersene al fine di non versare per l'intero i contributi dovuti, l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione. /7 Così deciso in Roma, nell'adunanza carn ra edI [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]