CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 24817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Salerno,per i delitti di furto in abitazione e tentativo di furto per due distinti episodi, avvenuti nel Maggio 2020. Avverso il provvedimento l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Col primo lamenta l'assenza della motivazione per la confermata responsabilità riguardo al delitto di furto tentato, in quanto la Corte si sarebbe occupata solo della fattispecie consumata senza spendere argomenti quanto al quella tentata; la carenza non sarebbe sanata neppure dalle dichiarazioni ammissive di responsabilità da parte del coimputato. 2.Tramite il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'ari: 99 cp e la illogicità di motivazione quanto alla ritenuta recidiva reiterata. Infatti,dal certificato penale si ricavano due precedenti condanne, la prima del 2014 e la seconda del 2016 per le quali non era stata contestata la recidiva. Sul punto la difesa evidenzia che il primo Giudice aveva considerato le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti mentre il giudizio di prevalenza è impedito dal comma quarto dell'art 69 cp. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia, articolando un solo motivo, col quale lamenta violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale confermato la responsabilità senza dar conto degli elementi soggettivo ed oggettivo dei delitti e senza fornire risposte ai motivi di appello. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso, segnalando che la questione inerente la recidiva reiterata è posta all'attenzione delle SU con udienza fissata al 30.3.2023. Nel merito ha richiesto l'annullamento con rinvio per il trattamento sanzionatorio relativamente a [OSCURATO:PERSONA] , con declaratoria di inammissibilità nel resto e per l'inammissibilità del ricorso Salerno. [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la genericità delle censure e per il mancato confronto con la motivazione che intenderebbe censurare, che, quanto al tema della responsabilità, ha valorizzato l'ammissione da parte dell'imputato riguardo ad entrambi i delitti oggetto di imputazione, avendo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento contestato solo l'effrazione delle finestre mediante le quali egli ed il coimputato si erano introdotti nelle abitazioni allo scopo di perpetrare i furti. Il ricorso per cassazione è inammissibile - per difetto di specificità "estrinseca" - quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2.Con il secondo motivo la difesa ha posto, invero piuttosto confusamente - poiché nella rubrica del motivo si dà atto della violazione delle norme incriminatrici speciali sulla bancarotta fraudolenta e ci si riferisce alla violazione della suddetta legge penale - la questione della recidiva reiterata contestata all'imputato. Si deduce, sul punto il vizio di manifesta illogicità della motivazione, oltre che il travisamento della prova con riguardo alla ritenuta recidiva reiterata. 2.1.Le doglianze di violazione di legge, oltre che di travisamento della prova, risultano in sostanza irricevibili, più che inammissibili, essendo la prima relativa a norme penali che non sono in rilievo nel caso in esame, e la seconda ad un ipotizzato travisamento probatorio del tutto inconferente e che in alcun modo è argomentato nell'atto di ricorso. 2.2. Quanto alla residua deduzione di motivazione illogica, va osservato che la difesa rappresenta che le modalità dell'azione non appaiono meritevoli della contestazione della recidiva ex art 99/4 cp, riferendosi ad alcune caratteristiche della condotta, essendo il furto realizzato in abitazioni disabitate, con un valore modesto della refurdva ed avendo tenuto il ricorrente un comportamento collaborativo. Si tratta, all'evidenza, di una inammissibile richiesta al Collegio di apprezzamento diretto di elementi di fatto, di cui i Giudici del merito hanno già tenuto conto, anche al fine di riconoscere le circostanze attenuanti ex art 62 bis cp - come ammette la stessa difesa - con valutazione corretta ed adeguata, come tale insindacabile in questa sede di legittimità. 2.3.Si deduce, infineXerrata applicazione della recidiva reiterata, in quanto non sostenuta da precedenti condanne corredate dalla contestazione di recidiva. In proposito nell'atto di ricorso si assume, in primis, che già il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la recidiva reiterata e che ne sarebbe indice rivelatore l'operato giudizio di bilanciamento ex art 69 cp con valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto non può che annotarsi come il Tribunale abbia sbagliato nel formulare il bilanciamento ex art 69 cp con giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, stante il divieto di cui all'ad 69/4 cp e, tuttavia - come si legge nella sentenza impugnata - la stessa recidiva è stata considerata in sede di aumento di pena per la continuazione, disponendosi l'incremento di pena di un terzo, ai sensi dell'ad 81 cpv cp ultimo comma, di modo che l'aggravante della recidiva non è stata neutralizzata dal predetto errore. La motivazione, quindi, appare corretta alla luce della lezione interpretativa di questa Corte regolatrice per la quale nel giudizio di comparazione delle circostanze, in caso di recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., il divieto di prevalenza delle attenuanti opera se il giudice, in concreto, ritenga di disporre l'aumento di pena per la recidiva, oltre che nel caso in cui la recidiva medesima sia obbligatoria per essere il nuovo delitto compreso nell'elencazione di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 16628 del 31/03/2016 Ud. (dep. 21/04/2016 ) Rv. 266530. Per altro verso, quanto alla recidiva in discussione, deve osservarsi che la Corte di appello ha dato atto esplicitamente di aderire all'orientamento giurisprudenziale per il quale il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice, essendo sufficiente che l'imputato al momento della consumazione del reato risulti gravato da più sentenze di condanna definitiva per reati che, posti in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità. Ex multis :(Sez. 2 , Sentenza n. 21451 del 05/03/2019 Ud. (dep. 16/05/2019 ) Rv. 275816. Nella fattispecie in esame - come la stessa difesa pone in rilievo - l'imputato risulta gravato da due sentenze di condanna precedenti la perpetrazione dei delitti oggetto del presente processo, risalenti al 2014 e 2016; sentenze che i Giudici del merito hanno valorizzato al fine di giustificare la ritenuta recidiva, facendo riferimento alla natura ed al tempo dei reati pregressi, ritenendo i delitti oggetto del presente giudizio significativi, se posti in relazione a quelli già in precedenza giudicati in via definitiva, di maggiore propensione a delinquere, dando atto, altresì, che nelle more del giudizio risultavano passate in giudicato altre pronunzie di condanna. L'orientamento al quale il Giudice di appello ha fatto riferimento è stato convalidato dalla recente pronunzia delle SU di questa Corte nr 4278 del 2022, della quale è disponibile allo stato solo l'informazione provvisoria, secondo la quale ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione. 3.11 ricorso Salerno è inammissibile per la sua genericità assoluta, poiché la difesa si limita ad enunciare doglianze prive di contenuti ed argomenti specifici, lamentando carenze motivazionali quanto all'affermazione di responsabilità, che non si occupa neppure di illustrare ma che solo assertivamente prospetta come presenti. In proposito è necessario e sufficiente constatare come la motivazione avversata abbia fatto riferimento all'ammissione di responsabilità dell'imputato rispetto agli addebiti che gli sono mossi, dovendo, altresì, precisarsi che in fase di appello la difesa aveva prospettato come motivo di gravame la ricorrenza nella fattispecie concreta del delitto impossibile ex art 49 cp; di conseguenza l'attuale censura sarebbe inammissibile anche quale motivo nuovo, ai sensi dell'art 606 comma terzo cpp. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.2.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregori