CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31344/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con un unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili del concorso di reati di cui agli artt. 633,624 e 625 cod. pen. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale entrambi i ricorrenti eccepiscono l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine agli elementi di prova del reato di cui all'art. 633 cod. pen., per mancanza di gravi indizi relativamente alla loro collocazione all'interno dell'abitazione occupata, è inammissibile, perché versato in fatto e fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-6); 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]