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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25350/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di L'Aquila, in funzione di tribunale del riesame, con ordinanza resa il 17 febbraio 2022, ha parzialmente annullato (escludendo la gravità indiziaria quanto al capo 20, confermandola quanto agli altri capi e sostituendo la misura cautelare inizialmente applicata) l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], riferita in origine all'imputazione provvisoria per i reati di cui ai capi 1 e 20 della rubrica (rispettivamente, quanto al capo 1, art. 74, d.P.R. n. 309/1990; quanto al capo 20, artt. 544-bis e 336 cod.pen.).

1.1. Brevemente sintetizzando l'oggetto del presente procedimento, la Tudoran é innanzitutto ritenuta compartecipe di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1): associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (alias Toni) e composta in larga parte da soggetti di nazionalità albanese, ma con addentellati anche in ambienti di 'ndrangheta ed operante sia in Abruzzo che in altre regioni; il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 é contestato alla Tudoran come prestanome del [OSCURATO:PERSONA] (cui era sentimentalmente legata) nella gestione del bar [OSCURATO:PERSONA] III di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta base logistica del gruppo criminoso, nella sua qualità di intestataria della [OSCURATO:SOCIETA]. (società di cui il Mici era gestore di fatto) dal 2016 al 2019, e poi facendosi assumere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva acquisito l'attività economica.

1.2. Nell'ampio percorso motivazionale, l'ordinanza del Tribunale del Riesame rigetta in primo luogo le lagnanze della Tudoran in ordine all'asserita nullità dell'interrogatorio di garanzia, che secondo la difesa del prevenuto sarebbe dovuta all'esiguità del tempo messo a disposizione della stessa difesa per la consultazione degli atti del procedimento.

Di seguito vengono illustrate le ragioni della modifica della misura cautelare in relazione all'esclusione della soglia di gravità indiziaria quanto ai delitti di cui al capo

20. Sul piano cautelare, la misura inframuraria é stata infatti sostituita, per effetto del meno gravoso quadro indiziario, con l'obbligo di dimora nel comune di Vasto.

2. Avverso la prefata ordinanza insorge la Tudoran, con atto affidato in sostanza a due ordini di motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge processuale, nonché vizio di motivazione in relazione alla dedotta nullità dell'interrogatorio di garanzia.

Richiamando i contenuti del gravarne proposto al Tribunale del Riesame e la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui le censure relative alla predetta nullità sono state respinte, il ricorrente sottolinea che il vizio dedotto ha reso necessario l'esercizio, da parte dell'indagato, della facoltà di non rispondere; inoltre, l'eccezione di nullità era stata proposta fin da subito al G.i.p., ergo non era necessario riproporre preventivamente a quest'ultimo la doglianza in esame; il Collegio adìto era, invece, nelle condizioni di rilevare la predetta nullità, che va ad incidere sulla legittimità della misura applicata all'indagato.

2.2. Con il secondo motivo la deducente lamenta violazione di legge processuale, nonché vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria riferita al residuo delitto di associazione a delinquere di cui al capo 1 ascritto alla Tudoran.

In premessa la deducente riporta testualmente una memoria depositata prima della discussione avanti il Tribunale, in cui si confutava - per quanto qui d'interesse -, quanto al capo 1, l'assenza di gravi indizi a proposito della compartecipazione della donna al sodalizio criminoso, sol perché costei, avendo avuto una relazione sentimentale con il [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto l'intestazione di un bar.

Il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, pur escludendo la gravità indiziaria quanto al capo 20, ha invece ritenuto raggiunta la soglia dei gravi indizi quanto alla condotta di partecipazione al sodalizio di cui al capo 1, contestata alla Tudoran, sulla base di un'equazione fra l'intestazione fittizia del bar e l'appartenenza all'associazione criminosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo é manifestamente infondato.

In via preliminare va, infatti, richiamata la pacifica giurisprudenza di legittimità in base alla quale, poiché il procedimento di riesame é preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non é consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità (così, ex multis, Sez.

U, Sentenza n. 26 del 05/07/1995.

Galletto, Rv. 202015; Sez. 3, Sentenza n. 809 del 17/02/2000, Demo, Rv. 216065; Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 23/10/2012, Russo, Rv. 254447; Sez. 4, Sentenza n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294).

Per il resto, é affatto corretta e condivisibile la motivazione offerta in proposito dall'ordinanza impugnata, anche laddove evidenzia la circostanza che il difensore, a fronte del breve lasso di tempo dall'avviso di deposito degli atti, non ha chiesto in sede di interrogatorio che lo stesso fosse differito onde consentire la consultazione dell'incarto.

In proposito, il Tribunale del Riesame ha correttamente richiamato la prevalente e qui condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di misure cautelari, la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di nullità, essendo preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (ex multis vds.

Sez. 2, Sentenza n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876, riferita a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare impugnata avendo i difensori eccepito solo la nullità dell'atto senza richiedere il differimento dell'interrogatorio).

2. Quanto alle censure contenute nel secondo motivo a proposito della gravità indiziaria del reato ascritto alla Tudoran, si premette che la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod.proc.pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

In tal senso va ricordato il mai disatteso indirizzo giurisprudenziale in base al quale il termine "indizi", adoperato dall'art. 273 primo comma Cod.

Proc. Pen., ha una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, secondo comma.

Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo doveva essere ancorato (Sez. 6, Sentenza n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme vds. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, Sentenza n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930).

2.1. Si premette ulteriormente che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

2.2. Sulla scorta dei suddetti principi, il motivo in esame risulta infondato.

La posizione di prestanome della Tudoran era funzionale a rendere possibile per il Mici non solo il controllo di fatto dell'esercizio, ma anche l'utilizzo dello stesso quale base logistica del gruppo e come punto di riferimento delle attività criminali del sodalizio: viene indicata al riguardo la portata emblematica del pestaggio ai danni del cittadino cinese [OSCURATO:PERSONA], verificatosi presso il bar [OSCURATO:PERSONA] III, a seguito del quale il Mici chiede alla Tudoran di cancellare il video dell'episodio dal sistema di videosorveglianza del locale, ottenendo risposta affermativa dalla odierna ricorrente.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di L'Aquila, in funzione di tribunale del riesame, con ordinanza resa il 17 febbraio 2022, ha parzialmente annullato (escludendo la gravità indiziaria quanto al capo 20, confermandola quanto agli altri capi e sostituendo la misura cautelare inizialmente applicata) l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], riferita in origine all'imputazione provvisoria per i reati di cui ai capi 1 e 20 della rubrica (rispettivamente, quanto al capo 1, art. 74, d.P.R. n. 309/1990; quanto al capo 20, artt. 544-bis e 336 cod.pen.). 1.1. Brevemente sintetizzando l'oggetto del presente procedimento, la Tudoran é innanzitutto ritenuta compartecipe di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1): associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (alias Toni) e composta in larga parte da soggetti di nazionalità albanese, ma con addentellati anche in ambienti di 'ndrangheta ed operante sia in Abruzzo che in altre regioni; il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 é contestato alla Tudoran come prestanome del [OSCURATO:PERSONA] (cui era sentimentalmente legata) nella gestione del bar [OSCURATO:PERSONA] III di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta base logistica del gruppo criminoso, nella sua qualità di intestataria della [OSCURATO:SOCIETA]. (società di cui il Mici era gestore di fatto) dal 2016 al 2019, e poi facendosi assumere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva acquisito l'attività economica. 1.2. Nell'ampio percorso motivazionale, l'ordinanza del Tribunale del Riesame rigetta in primo luogo le lagnanze della Tudoran in ordine all'asserita nullità dell'interrogatorio di garanzia, che secondo la difesa del prevenuto sarebbe dovuta all'esiguità del tempo messo a disposizione della stessa difesa per la consultazione degli atti del procedimento. Di seguito vengono illustrate le ragioni della modifica della misura cautelare in relazione all'esclusione della soglia di gravità indiziaria quanto ai delitti di cui al capo 20. Sul piano cautelare, la misura inframuraria é stata infatti sostituita, per effetto del meno gravoso quadro indiziario, con l'obbligo di dimora nel comune di Vasto. 2. Avverso la prefata ordinanza insorge la Tudoran, con atto affidato in sostanza a due ordini di motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge processuale, nonché vizio di motivazione in relazione alla dedotta nullità dell'interrogatorio di garanzia. Richiamando i contenuti del gravarne proposto al Tribunale del Riesame e la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui le censure relative alla predetta nullità sono state respinte, il ricorrente sottolinea che il vizio dedotto ha reso necessario l'esercizio, da parte dell'indagato, della facoltà di non rispondere; inoltre, l'eccezione di nullità era stata proposta fin da subito al G.i.p., ergo non era necessario riproporre preventivamente a quest'ultimo la doglianza in esame; il Collegio adìto era, invece, nelle condizioni di rilevare la predetta nullità, che va ad incidere sulla legittimità della misura applicata all'indagato. 2.2. Con il secondo motivo la deducente lamenta violazione di legge processuale, nonché vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria riferita al residuo delitto di associazione a delinquere di cui al capo 1 ascritto alla Tudoran. In premessa la deducente riporta testualmente una memoria depositata prima della discussione avanti il Tribunale, in cui si confutava - per quanto qui d'interesse -, quanto al capo 1, l'assenza di gravi indizi a proposito della compartecipazione della donna al sodalizio criminoso, sol perché costei, avendo avuto una relazione sentimentale con il [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto l'intestazione di un bar. Il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, pur escludendo la gravità indiziaria quanto al capo 20, ha invece ritenuto raggiunta la soglia dei gravi indizi quanto alla condotta di partecipazione al sodalizio di cui al capo 1, contestata alla Tudoran, sulla base di un'equazione fra l'intestazione fittizia del bar e l'appartenenza all'associazione criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é manifestamente infondato. In via preliminare va, infatti, richiamata la pacifica giurisprudenza di legittimità in base alla quale, poiché il procedimento di riesame é preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non é consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità (così, ex multis, Sez. U, Sentenza n. 26 del 05/07/1995. Galletto, Rv. 202015; Sez. 3, Sentenza n. 809 del 17/02/2000, Demo, Rv. 216065; Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 23/10/2012, Russo, Rv. 254447; Sez. 4, Sentenza n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294). Per il resto, é affatto corretta e condivisibile la motivazione offerta in proposito dall'ordinanza impugnata, anche laddove evidenzia la circostanza che il difensore, a fronte del breve lasso di tempo dall'avviso di deposito degli atti, non ha chiesto in sede di interrogatorio che lo stesso fosse differito onde consentire la consultazione dell'incarto. In proposito, il Tribunale del Riesame ha correttamente richiamato la prevalente e qui condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di misure cautelari, la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di nullità, essendo preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (ex multis vds. Sez. 2, Sentenza n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876, riferita a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare impugnata avendo i difensori eccepito solo la nullità dell'atto senza richiedere il differimento dell'interrogatorio). 2. Quanto alle censure contenute nel secondo motivo a proposito della gravità indiziaria del reato ascritto alla Tudoran, si premette che la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod.proc.pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio". In tal senso va ricordato il mai disatteso indirizzo giurisprudenziale in base al quale il termine "indizi", adoperato dall'art. 273 primo comma Cod. Proc. Pen., ha una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, secondo comma. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo doveva essere ancorato (Sez. 6, Sentenza n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme vds. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, Sentenza n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930). 2.1. Si premette ulteriormente che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 2.2. Sulla scorta dei suddetti principi, il motivo in esame risulta infondato. La posizione di prestanome della Tudoran era funzionale a rendere possibile per il Mici non solo il controllo di fatto dell'esercizio, ma anche l'utilizzo dello stesso quale base logistica del gruppo e come punto di riferimento delle attività criminali del sodalizio: viene indicata al riguardo la portata emblematica del pestaggio ai danni del cittadino cinese [OSCURATO:PERSONA], verificatosi presso il bar [OSCURATO:PERSONA] III, a seguito del quale il Mici chiede alla Tudoran di cancellare il video dell'episodio dal sistema di videosorveglianza del locale, ottenendo risposta affermativa dalla odierna ricorrente. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riget
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