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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11220/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8920-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 641/2019 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 07/08/2019; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 8920/2020 Numero sezionale 2945/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 11220/2022Data pubblicazione 06/04/2022 partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha intrapreso un giudizio per il risarcimento del danno da incidente stradale, nel quale è stata disposta una CTU, che ha espresso dubbi sulla stessa dinamica dell'incidente, con la conseguenza che il giudizio si è concluso con il rigetto della domanda dell'attrice.

Quest'ultima, ritenendo di aver perso la causa per una colpa professionale del consulente tecnico, ha agito nei confronti di costui, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’esito negativo della lite. 2.-[OSCURATO:PERSONA] di pace ha rigettato la domanda ritenendola non provata, con decisione confermata dal Tribunale di Rimini che, a sua volta, ha escluso non solo un qualche errore professionale da parte del consulente tecnico, ma altresì che ciò che a costui viene attribuito possa avere avuto una rilevanza decisiva nella decisione della precedente controversa. 3.-[OSCURATO:PERSONA] con due motivi.

Si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il CTU chiamato in causa.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile, e si risolve nel rimproverare alla sentenza impugnata di non aver né pronunciato né adeguatamente motivato il rigetto delle richieste istruttorie, che, se invece accolte, avrebbero consentito di dimostrare la responsabilità del consulente relativamente all'esito negativo della precedente causa.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 8920/2020 Numero sezionale 2945/2022 In particolare, ritiene la ricorrente che, anche ad intendere come Numero di raccolta generale 11220/2022Data pubblicazione 06/04/2022 rigetto implicito il rifiuto di ammettere le prove, esso comunque è del tutto immotivato.

Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 115, 116 del codice di procedura civile, e nuovamente violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile: si tratta di una specificazione del motivo precedente.

Nuovamente la ricorrente si duole della mancata ammissione di prove, che, se invece ammesse, avrebbero dimostrato la responsabilità del consulente tecnico quanto all'esito negativo del precedente giudizio poiché miravano a provare che un incidente si era effettivamente verificato, al contrario di quanto aveva invece asserito il consulente nella sua relazione. 6.-I due motivi possono trattarsi insieme e sono inammissibili. 7.-Infatti, la ratio della decisione impugnata è ben altra. 8.-Il giudice di secondo grado in realtà ha ritenuto superflue implicitamente le prove, e si dice ciò senza pregiudizio del fatto che la valutazione se ammetterle o meno è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non censurabile in Cassazione se non per difetto assoluto di motivazione; il giudice di merito, si ripete, ha ritenuto innanzitutto che la ricorrente non ha allegato, piuttosto che provato, quali fossero le condotte da attribuire al consulente e da ritenersi dolose o colpose, o comunque nelle quali il consulente avrebbe errato: in particolare il giudice di merito osserva che la prospettazione della appellante “non offre il benché minimo elemento idoneo a individuare un errore di valutazione dell'Omicini” con ciò intendendo dire che, più che difetto di prova, si tratta di un difetto di allegazione, ossia di un difetto di descrizione della condotta del convenuto a cui si attribuisce la causa del proprio danno.

In realtà, secondo il giudice di merito, la appellante avrebbe indicato solo due condotte del consulente a cui dare rilievo ai fini della colpa professionale, vale a dire l'erronea descrizione dello F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 8920/2020 stato dei luoghi e l’omessa compiuta risposta alle osservazioni del Numero sezionale 2945/2022Numero di raccolta generale 11220/2022 CTP: su questi due aspetti il giudice di appello replica che si tratta Data pubblicazione 06/04/2022 di fatti assolutamente irrilevanti rispetto alla decisione, o comunque infondati, e sui quali dunque non v’era bisogno di fare alcuna istruzione, e conclude, dopo aver ricordato che la ricorrente non ha neanche dimostrato l'incidenza della consulenza tecnica sul giudizio conclusosi negativamente, incidenza determinante per poter attribuire al consulente la responsabilità esclusiva dell'esito negativo, che comunque la ricorrente si limita a richiedere una rimeditazione del giudizio alla luce delle risultanze istruttorie e senza offrire elementi tecnici che consentano di apprezzare l'errore valutativo del CTU.

In conclusione, la ratio della decisione impugnata è diversa da quella censurata e non consiste nel rigetto della domanda per difetto di adeguata prova, ma nel rigetto della domanda per difetto di adeguata allegazione, ossia di adeguata descrizione delle condotte attribuite al CTU ed alle quali attribuire efficacia causale rispetto al danno. 7.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1800,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 17.3.2022 Il Presidente F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 8920/2020 Numero sezionale 2945/2022 Numero di raccolta generale 11220/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8920-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 641/2019 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 07/08/2019; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 8920/2020 Numero sezionale 2945/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 11220/2022Data pubblicazione 06/04/2022 partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha intrapreso un giudizio per il risarcimento del danno da incidente stradale, nel quale è stata disposta una CTU, che ha espresso dubbi sulla stessa dinamica dell'incidente, con la conseguenza che il giudizio si è concluso con il rigetto della domanda dell'attrice. Quest'ultima, ritenendo di aver perso la causa per una colpa professionale del consulente tecnico, ha agito nei confronti di costui, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’esito negativo della lite. 2.-[OSCURATO:PERSONA] di pace ha rigettato la domanda ritenendola non provata, con decisione confermata dal Tribunale di Rimini che, a sua volta, ha escluso non solo un qualche errore professionale da parte del consulente tecnico, ma altresì che ciò che a costui viene attribuito possa avere avuto una rilevanza decisiva nella decisione della precedente controversa. 3.-[OSCURATO:PERSONA] con due motivi. Si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il CTU chiamato in causa. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile, e si risolve nel rimproverare alla sentenza impugnata di non aver né pronunciato né adeguatamente motivato il rigetto delle richieste istruttorie, che, se invece accolte, avrebbero consentito di dimostrare la responsabilità del consulente relativamente all'esito negativo della precedente causa. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 8920/2020 Numero sezionale 2945/2022 In particolare, ritiene la ricorrente che, anche ad intendere come Numero di raccolta generale 11220/2022Data pubblicazione 06/04/2022 rigetto implicito il rifiuto di ammettere le prove, esso comunque è del tutto immotivato. Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 115, 116 del codice di procedura civile, e nuovamente violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile: si tratta di una specificazione del motivo precedente. Nuovamente la ricorrente si duole della mancata ammissione di prove, che, se invece ammesse, avrebbero dimostrato la responsabilità del consulente tecnico quanto all'esito negativo del precedente giudizio poiché miravano a provare che un incidente si era effettivamente verificato, al contrario di quanto aveva invece asserito il consulente nella sua relazione. 6.-I due motivi possono trattarsi insieme e sono inammissibili. 7.-Infatti, la ratio della decisione impugnata è ben altra. 8.-Il giudice di secondo grado in realtà ha ritenuto superflue implicitamente le prove, e si dice ciò senza pregiudizio del fatto che la valutazione se ammetterle o meno è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non censurabile in Cassazione se non per difetto assoluto di motivazione; il giudice di merito, si ripete, ha ritenuto innanzitutto che la ricorrente non ha allegato, piuttosto che provato, quali fossero le condotte da attribuire al consulente e da ritenersi dolose o colpose, o comunque nelle quali il consulente avrebbe errato: in particolare il giudice di merito osserva che la prospettazione della appellante “non offre il benché minimo elemento idoneo a individuare un errore di valutazione dell'Omicini” con ciò intendendo dire che, più che difetto di prova, si tratta di un difetto di allegazione, ossia di un difetto di descrizione della condotta del convenuto a cui si attribuisce la causa del proprio danno. In realtà, secondo il giudice di merito, la appellante avrebbe indicato solo due condotte del consulente a cui dare rilievo ai fini della colpa professionale, vale a dire l'erronea descrizione dello F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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In conclusione, la ratio della decisione impugnata è diversa da quella censurata e non consiste nel rigetto della domanda per difetto di adeguata prova, ma nel rigetto della domanda per difetto di adeguata allegazione, ossia di adeguata descrizione delle condotte attribuite al CTU ed alle quali attribuire efficacia causale rispetto al danno. 7.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1800,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 17.3.2022 Il Presidente F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 8920/2020 Numero sezionale 2945/2022 Numero di raccolta generale 11220/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e
Sentenza Cassazione n. 11220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris