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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07871/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4721/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n. 1723/2018 depositata il 26/10/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazioni delle sanzioni relative a compravendita del 16 maggio 2013, avente ad oggetto alcuni terreni. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello.

3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.Il contribuente ha resistito con controricorso. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 17 ottobre 2023, previa presentazione di due istanze di condono da parte del contribuente – solo la prima (presentata in base alla precedente disciplina)oggetto di diniego.

CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022, e la rinuncia al presente giudizio. 2.Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).

3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabilisce che il condono si perfeziona 5.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022.

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4721/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1723/2018 depositata il 26/10/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazioni delle sanzioni relative a compravendita del 16 maggio 2013, avente ad oggetto alcuni terreni. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.Il contribuente ha resistito con controricorso. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 17 ottobre 2023, previa presentazione di due istanze di condono da parte del contribuente – solo la prima (presentata in base alla precedente disciplina)oggetto di diniego. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022, e la rinuncia al presente giudizio. 2.Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201). 3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabilisce che il condono si perfeziona 5.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
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