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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 35485/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 14285-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] I SEBASTIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CARSILLO, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - MARCUCCIO N UNZIA, [OSCURATO:PERSONA], G.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] NASO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] BARB.AGALLO; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 41077/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

In fatto e in diritto - che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha formulato istanza per correzione di errore materiale Ric. 2022 n. 14285 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -2- dell'ordinanza n. 41077/21, depositata del 21 dicembre 2021, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l'ha condannata a rifondere — tra gli altri — a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate, in f, 9.000,00, più 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.; - che il ricorso riferisce che la Corte non ha provveduto a liquidare le spese di quel giudizio nei confronti del legale della Nicolosi, il predetto Avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbene dichiaratosi antistatario; - che il ricorso — contenente detta istanza — è stato ritualmente notificato alle altre parti; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per la data del 13 settembre 2022; - che l'istanza merita accoglimento, sussistendo le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle consentono l'applicazione dell'art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv-. 656078-01); - che deve, quindi, sostituirsi — nel dispositivo dell'ordinanza n. 41077/21, depositata del 21 dicembre 2021 — alle parole "[OSCURATO:PERSONA]", quelle "[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario", ed inoltre alle parole "per la seconda", quelle "per il secondo".

PQM La Corte dispone che il dispositivo della propria ordinanza n. 41077/21, depositata del 21 dicembre 2021 sia corretto, sostituendosi Ric. 2022 n. 14285 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -3- alle parole "[OSCURATO:PERSONA]", quelle "[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario", ed inoltre alle parole "per la seconda", quelle "per il secondo".

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 14285-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] I SEBASTIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CARSILLO, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - MARCUCCIO N UNZIA, [OSCURATO:PERSONA], G.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] NASO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] BARB.AGALLO; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 41077/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. In fatto e in diritto - che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha formulato istanza per correzione di errore materiale Ric. 2022 n. 14285 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- dell'ordinanza n. 41077/21, depositata del 21 dicembre 2021, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l'ha condannata a rifondere — tra gli altri — a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate, in f, 9.000,00, più 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.; - che il ricorso riferisce che la Corte non ha provveduto a liquidare le spese di quel giudizio nei confronti del legale della Nicolosi, il predetto Avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbene dichiaratosi antistatario; - che il ricorso — contenente detta istanza — è stato ritualmente notificato alle altre parti; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per la data del 13 settembre 2022; - che l'istanza merita accoglimento, sussistendo le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle consentono l'applicazione dell'art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv-. 656078-01); - che deve, quindi, sostituirsi — nel dispositivo dell'ordinanza n. 41077/21, depositata del 21 dicembre 2021 — alle parole "[OSCURATO:PERSONA]", quelle "[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario", ed inoltre alle parole "per la seconda", quelle "per il secondo". PQM La Corte dispone che il dispositivo della propria ordinanza n. 41077/21, depositata del 21 dicembre 2021 sia corretto, sostituendosi Ric. 2022 n. 14285 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- alle parole "[OSCURATO:PERSONA]", quelle "[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario", ed inoltre alle parole "per la seconda", quelle "per il secondo". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della
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