CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19726/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13838-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ora [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Responsabilità solidale dell’impresa committente riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivonei confronti dei dipendenti dell’impresa subfornitrice R.G.N.13838/2021 Cron. Rep. Ud.27/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. A R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 426/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/11/2020 R.G.N. 176/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.13838/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria, ha condannato la società “Bistefani dolciaria s.p.a.” (ora [OSCURATO:SOCIETA].), ai sensi dell’art. 29 del d.lg.vo n. 276 del 2003, al pagamento dei contributi previdenziali derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo contributivo da parte delle società appaltatrici “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, debitore principale e subappaltatrice “[OSCURATO:PERSONA] scrl”; la Corte territoriale, riscontrata la sussistenza degli estremi di legge per l’applicabilità della norma richiamata, ha riformato la sentenza di prime cure soltanto quanto all’ammontare del debito contributivo, riducendone l’importo, dichiarando legittima l’escussione della committente da parte dell’INPS, e disponendo altresì l’obbligo solidale delle società appaltatrice e subappaltatrice a tenere indenne l’appellante dal pagamento del debito contributivo; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “Bistefani dolciaria s.p.a.” (ora “[OSCURATO:SOCIETA].”), sulla base diquattro motivi, illustrati da successiva memoria; l’INPS ha depositato controricorso; il “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e la società “[OSCURATO:PERSONA] scrl” sono rimaste intimate; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, degli artt.112, 103 e 106 c.p.c.”, per avere, la Corte territoriale, rigettato l’eccezione d’inammissibilità della domanda proposta dall’INPS nei propri confronti senza aver previamente accertato la responsabilità della cooperativa appaltatrice, obbligata principale; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, circa i presupposti e i limiti della solidarietà”; la censura si riferisce all’omessa rilevanza, ai fini dell’insorgere dell’obbligo in capo alla committente, del l’esistenza del DURC emesso in favore della società appaltatrice, nonché dell’inesattaripartizione dell’onus probandi; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. circa la prova delle violazioni operate dal Consorzio”; riepilogando il contenuto di alcune dichiarazioni testimoniali, ne sostiene la discordanza rispetto alle affermazioni contenute nel verbale ispettivo; col quarto motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. con riguardo all’art.1 del D.L. n. 228/1989 convertito nella legge n. 389/1989 con riguardo al ccnl da utilizzare” per la determinazione della retribuzione da assumere a base di calcolo ai fini previdenziali; il primo motivo è infondato;l’obbligazione solidale del committente per i debiti dell’appaltatrice (ed eventualmente della subappaltatrice) è affermata dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 nel senso che essa sussiste in via automatica, per il solo fatto di rivestire la posizione di appaltante/committente; inoltre, per tutto il periodo da gennaio ad aprile 2012 la legge non fissava nessuna limitazione di sorta circa l’attribuzione al creditore del beneficium e scussionis , limitandosi a fissare l’obbligo solidale senza altra prescrizionelimitativa; l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo vigente all'epoca in cui i contributi oggetto del contendere avrebbero dovuto essere versati (dovendosi applicare il principio espresso da Cass. n. 34982 del 17 novembre 2021, per il quale„ in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile, per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, è quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione edalla contribuzione), così disponeva :"In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché c on ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: "Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo omogenea a tutti quelli che svolg ono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento" (Cass. n. 25172 del2019; Cass. n. 6299 del 2020); pertanto, la garanzia del committente prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 trova applicazione anche quando vengono in questione non solo contratti di appalto, ma, altresì, di subfornitura; la Corte di cassazione ha fondato la propria decisione sulla sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 della Corte costituzionale che, in un'ipotesi di subfornitura, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al richiamato art. 29, stabilendone l'applicazione estensiva sulla base del principio secondo il quale scopo precipuo della norma in materia di responsabilità solidale, è quello di scongiurare che la divaricazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, insita nei meccanismi di decentramento produttivo, ridondiin danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto ; tale ratio non giustifica invero , altresì alla luce dell'art. 3 Cost., un'esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli di decentramento; sulla base di tali considerazioni, l'articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, va interpretato, a giudizio della Corte costituzionale, nel senso che il committente/appaltatore èobbligato in solido anche con il subfornitore, relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, al pari di quanto lo è verso i dipendenti del subappaltatore;l'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore costituisceil naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come sottotipo dell'appalto e di quella che sostanzialmente equipara i due negozi; la Corte costituzionale ha, inoltre, sottolineato che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un appalto ordinario; pertanto, in base allo schema di solidarietà previsto dalla norma fondante(vigente ratione temporis), in virtù dell’applicazione del criterio della preventiva escussione il creditore ha diritto di scegliere quale debitore escutere, ed ha altresì diritto di regresso nei confronti degli altri debitori, quali, nel caso in esame, il consorzio di cooperative Blizzard ingaggiato dall’appaltatrice a svolgere servizi di imballaggio e confezionamento in fine linea, pulizia e portineria in favore dell’originaria committente; il secondo motivo non merita accoglimento; non risulta dall’esame del provvedimento impugnato che la Corte d’appello abbia addossato l’onere della prova a un soggetto diverso da quello che pretendeva il riconoscimento della propria pretesa, giusta la regola civilistica generale; quanto all’asserita erroneità del rigetto, da parte della Corte d’appello, dell’eccezione proposta dall’odierna ricorrente, riguardante l’insorgenza dell’obbligo contributivo a suo carico solo dopo aver ottenuto dall’appaltatrice il DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi, la censura non merita accoglimento , atteso che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, la responsabilità del committente è di tipo legale, in quanto prevista ex lege, e, quindi, sorge al solo verificarsi delle condizioni poste dalla legge, postulando l'esistenza del rapporto contrattuale con il subfornitore e l'inadempimento, da parte di quest'ultimo, dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti (cfr., in tal senso, da ultimo Cass. n. 24981 del 2022); il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili perché domandano a questa Corte un riesame dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese in favore delle parti rimaste intimate; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a