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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 12067/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 16773-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, al LUNGOTEVERE delle ARMI n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 302/2021 del TRIBUNALE di LAI\ifEZIA TERME, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede alla Corte di Cassazione di rigettare il ricorso e per l'effetto di confermare la sentenza n. 302/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; osserva quanto segue.

Con atto di citazione regolarmente notificato il 18/11/13, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. e propose opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 5/11/2013 ad istanza della Cascardo, con cui quest'ultima gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 7.855,95 oltre interessi successivi, nella ritenuta qualità di «proprietario di numero uno unità immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento alle proprie quote millesimali di proprietà», e ciò in forza della sentenza n.675/2013 con la quale il Tribunale di Paola aveva dichiarato la responsabilità del Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" corrente alla via Gioacchino da Fiore n.3 in Paola (CS) per i danni asseritamente subiti dalla predetta intimante, poi opposta, a seguito della dedotta impossibilità di locare a terzi gli immobili oggetto di giudizio.

Con l'opposizione [OSCURATO:PERSONA] dedusse ed eccepì l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del preteso titolo esecutivo, sia in quanto privo di efficacia esecutiva nei confronti di esso opponente, sia per l'inesistente supposta qualità di proprietario- condomino dell'intera quota dell'immobile, e, comunque, chiese accertarsi l'obbligo di manleva in capo alla società venditrice C.L.

Ric. 2021 n. 16773 sez.

M3 - Ad. 24-02-2022 -2- [OSCURATO:SOCIETA]., sua dante causa, tenuta — a detta dell'opponente — a garantire l'acquirente per le somme richieste nel precetto opposto, poiché relative a spese condominiali per fatti antecedenti alla compravendita dell'immobile in questione.

Con comparsa di costituzione e risposta del 7/02/14 si costituì la società [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Paola; l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, in difetto di autorizzazione da parte del giudice; l'infondatezza nel merito della domanda proposta nei confronti della medesima società.

Non si costituì in giudizio la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che, benché regolarmente citata in giudizio, rimase contumace.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] fatte precisare le conclusioni pronunciò sentenza, con la quale, in via preliminare, accolse la questione di (in)competenza territoriale in favore del Tribunale di Paola.

La motivazione del Tribunale è la seguente.

«L'ecckione (di incompetenza territoriale), dirimente per la decisione, è stata ritualmente dedotta dalla tera chiamata in causa all'atto della sua costitnione, in sede di comparsa costitutiva, oltre ad essere rilevabile d'ufficio nei termini di cui all'art. 38 c.p.c.

La competerka territoriale in caso di controversia vedente, come nella sspecie, in materia di opposkione (preventiva) a precetto ex ad. 615 cp.e. è determinata in base alla disciplina dell'art. 27 cp.e. che sancisce, quale criterio di collegamento in via principale, il foro .speciale, esclusivo ed inderogabile del giudice del luogo dell'esecnione (rectius della minacciata esecikione), salva la di3poskione dell'art. 480, comma 3, cp•c. che stabilisce un criterio di collegamento sussidiario operante esclusivamente nell'ipotesi in cui l'atto di precetto non contenga la dichiarckione di Ric. 2021 n. 16773 sez.

M3 - Ad. 24-02-2022 -3- residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecnione e che, in tale ipotesi, individua il giudice competente in quello del luogo in cui il precetto è stato notificato.

A mente della diJposiione da ultimo richiamata, dunque, solo in difetto di indicazione da parte del creditore istante nell'atto di precetto della dichiarwzione di residena o della elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecnione, l'effetto sarà quello dell'individunione, in via sussidiaria, del forum executionis nel luogo in cui l'atto di precetto è stato notificato.

In altri termini, la scelta del foro territorialmente competente, che il creditore ha la facoltà di esercitare mediante l'indicaione della residen.za o l'elezione del domicilio, è destinata a prevalere su quello del luogo della notifica, sempre che, in caso di contestcqione di tale competenza, nel territorio del primo si trovino beni del debitore da sottoporre ad esecu.zione secondo la regola generale dell'art. 26 c.p.c.; di tale prova esseniale al radicamento della competenza, operante nell'ipotesi specifica di omessa elezione di domicilio, è onerato il creditore.

Orbene, nella fatti.specie scrutinata non è necessario acquisire la prova incombente sul creditore appena richiamata, posto che nell'atto di precetto notificato, versato in atti, l'intimante ha eipressamente eletto domicilio in Paola (CS) presso lo studio del suo procuratore costituito.

Inoltre, per stessa ammissione dell'opponente, quest'ultimo risulta essere proprietario pro quota dell'immobile sito nel predetto Comune, identificato in catasto al foglio n. 21, p. lla 202 sub 23, acquistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] facente parte proprio del "[OSCURATO:PERSONA]" sito in Paola, sul quale l'intimante potrebbe soddisfare la propria pretesa esecutiva, radicando così la competenza del giudice dell'esecuRione a norma degli artt. 26 e 27 c.p.c.

Detta pacifica circostanza non necessita di alcuna prova da parte del creditore, siccome emergente dalle reciproche difese delle parti costituite, oltre che documentalmente provata.

Ric. 2021 n. 16773 sez.

M3 - Ad. 24-02-2022 -4- Ciò che vale, in accoglimento della sollevata eccezione, a ritenere incompetente il Tribunale adito e, conseguentemente, a radicare la competenza presso il Tribunale di Paola, ai sensi dell'art.480 co. 3 c.p.c. cui rinvia l'art. 27 c.p.c.» Avverso la sentenza ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], con i seguenti motivi: I) Violazione degli artt. 27, 100, 112, 480, comma 3, cod. proc. civ., in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe stata legittimata a proporre l'eccezione di incompetenza territoriale Il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse comunque titolo, in quanto convenuta in manleva, a eccepire l'incompetenza territoriale del giudice chiamato a decidere sulla causa principale.

La questione di competenza è stata, peraltro, ritualmente fatta valere in sede di prima difesa e vale, in ogni caso, quanto si va a esporre con riferimento al secondo motivo, con riferimento al rilievo di ufficio.

Deve, inoltre, rilevarsi che le due cause, quella di opposizione all'esecuzione e quella di manleva sono connesse e quindi la società «chiamata in causa» in realtà assume veste di convenuta anche nel giudizio di opposizione, in quanto l'opponente l'ha citata (anche) al fine di estenderle il giudicato sull'opposizione.

Nella qualità di convenuta la [OSCURATO:SOCIETA]. è, pertanto, legittimata a proporre l'eccezione d'incompetenza.

II) Violazione degli artt. 27, 38 comma 3, 480 comma 3, cod. proc. civ. per avere il Tribunale ritenuto ritualmente sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la questione di competenza territoriale Il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha affermato che la questione era rilevabile anche d'ufficio e l'affermazione è esatta, trattandosi di competenza inderogabile, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ. (causa di opposizione all'esecuzione forzata).

La competenza del Ric. 2021 n. 16773 sez.

M3 - Ad. 24-02-2022 -5- 1/911>t ixt /ie 4, -,‘•;24.4nAil( Tribunale di Paola appare correttamente affermata, poiché conforme alla giurisprudenza (peraltro richiamata dallo stesso ricorrente) di questa Corte, al quale il Collegio aderisce e intende dare continuità (Cass. n. 9670 del 11/04/2008 Rv. 602535 - 01), che afferma: «In tema di foro relativo all'opposkione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'eseakione forata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residerka o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione.

Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realivarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris", l'ele.zione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposkione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudkio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.». (più di recente, con riferimenti anche alla giurisprudenza costituzionale, si veda Cass. n. 08024 del 22/03/2021 Rv. 660988 - 01).

La questione di competenza territoriale è stata, inoltre, ritualmente discussa dalle parti (ossia dai difensori del [OSCURATO:SOCIETA].) in quanto il Tribunale si è pronunciato dopo avere fatto precisare le conclusioni.

III) Violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.

Il motivo afferma che la condanna alle spese di lite del Fazio sia stata illegittimamente pronunciata in quanto basata sulla non corretta statuizione della competenza di diverso Tribunale.

Il motivo è infondato, il criterio della soccombenza è stato correttamente applicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in quanto sull'eccezione di competenza il Fazio è stato del tutto soccombente.

Ric. 2021 n. 16773 sez.

M3 - Ad. 24-02-2022 -6- Ciò posto, la competenza del Tribunale di Paola è stata correttamente dichiarata e non ha rilievo che non si sia costituita l'opposta [OSCURATO:PERSONA], posto che emerge dagli atti che l'elezione di domicilio in precetto era corretta, essendo nel Comune di Paola l'immobile da espropriare.

Deve, pertanto, rigettarsi il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale di Paola.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Paola; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 16773-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, al LUNGOTEVERE delle ARMI n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 302/2021 del TRIBUNALE di LAI\ifEZIA TERME, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede alla Corte di Cassazione di rigettare il ricorso e per l'effetto di confermare la sentenza n. 302/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; osserva quanto segue. Con atto di citazione regolarmente notificato il 18/11/13, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. e propose opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 5/11/2013 ad istanza della Cascardo, con cui quest'ultima gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 7.855,95 oltre interessi successivi, nella ritenuta qualità di «proprietario di numero uno unità immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento alle proprie quote millesimali di proprietà», e ciò in forza della sentenza n.675/2013 con la quale il Tribunale di Paola aveva dichiarato la responsabilità del Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" corrente alla via Gioacchino da Fiore n.3 in Paola (CS) per i danni asseritamente subiti dalla predetta intimante, poi opposta, a seguito della dedotta impossibilità di locare a terzi gli immobili oggetto di giudizio. Con l'opposizione [OSCURATO:PERSONA] dedusse ed eccepì l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del preteso titolo esecutivo, sia in quanto privo di efficacia esecutiva nei confronti di esso opponente, sia per l'inesistente supposta qualità di proprietario- condomino dell'intera quota dell'immobile, e, comunque, chiese accertarsi l'obbligo di manleva in capo alla società venditrice C.L. Ric. 2021 n. 16773 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -2- [OSCURATO:SOCIETA]., sua dante causa, tenuta — a detta dell'opponente — a garantire l'acquirente per le somme richieste nel precetto opposto, poiché relative a spese condominiali per fatti antecedenti alla compravendita dell'immobile in questione. Con comparsa di costituzione e risposta del 7/02/14 si costituì la società [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Paola; l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, in difetto di autorizzazione da parte del giudice; l'infondatezza nel merito della domanda proposta nei confronti della medesima società. Non si costituì in giudizio la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che, benché regolarmente citata in giudizio, rimase contumace. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] fatte precisare le conclusioni pronunciò sentenza, con la quale, in via preliminare, accolse la questione di (in)competenza territoriale in favore del Tribunale di Paola. La motivazione del Tribunale è la seguente. «L'ecckione (di incompetenza territoriale), dirimente per la decisione, è stata ritualmente dedotta dalla tera chiamata in causa all'atto della sua costitnione, in sede di comparsa costitutiva, oltre ad essere rilevabile d'ufficio nei termini di cui all'art. 38 c.p.c. La competerka territoriale in caso di controversia vedente, come nella sspecie, in materia di opposkione (preventiva) a precetto ex ad. 615 cp.e. è determinata in base alla disciplina dell'art. 27 cp.e. che sancisce, quale criterio di collegamento in via principale, il foro .speciale, esclusivo ed inderogabile del giudice del luogo dell'esecnione (rectius della minacciata esecikione), salva la di3poskione dell'art. 480, comma 3, cp•c. che stabilisce un criterio di collegamento sussidiario operante esclusivamente nell'ipotesi in cui l'atto di precetto non contenga la dichiarckione di Ric. 2021 n. 16773 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -3- residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecnione e che, in tale ipotesi, individua il giudice competente in quello del luogo in cui il precetto è stato notificato. A mente della diJposiione da ultimo richiamata, dunque, solo in difetto di indicazione da parte del creditore istante nell'atto di precetto della dichiarwzione di residena o della elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecnione, l'effetto sarà quello dell'individunione, in via sussidiaria, del forum executionis nel luogo in cui l'atto di precetto è stato notificato. In altri termini, la scelta del foro territorialmente competente, che il creditore ha la facoltà di esercitare mediante l'indicaione della residen.za o l'elezione del domicilio, è destinata a prevalere su quello del luogo della notifica, sempre che, in caso di contestcqione di tale competenza, nel territorio del primo si trovino beni del debitore da sottoporre ad esecu.zione secondo la regola generale dell'art. 26 c.p.c.; di tale prova esseniale al radicamento della competenza, operante nell'ipotesi specifica di omessa elezione di domicilio, è onerato il creditore. Orbene, nella fatti.specie scrutinata non è necessario acquisire la prova incombente sul creditore appena richiamata, posto che nell'atto di precetto notificato, versato in atti, l'intimante ha eipressamente eletto domicilio in Paola (CS) presso lo studio del suo procuratore costituito. Inoltre, per stessa ammissione dell'opponente, quest'ultimo risulta essere proprietario pro quota dell'immobile sito nel predetto Comune, identificato in catasto al foglio n. 21, p. lla 202 sub 23, acquistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] facente parte proprio del "[OSCURATO:PERSONA]" sito in Paola, sul quale l'intimante potrebbe soddisfare la propria pretesa esecutiva, radicando così la competenza del giudice dell'esecuRione a norma degli artt. 26 e 27 c.p.c. Detta pacifica circostanza non necessita di alcuna prova da parte del creditore, siccome emergente dalle reciproche difese delle parti costituite, oltre che documentalmente provata. Ric. 2021 n. 16773 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -4- Ciò che vale, in accoglimento della sollevata eccezione, a ritenere incompetente il Tribunale adito e, conseguentemente, a radicare la competenza presso il Tribunale di Paola, ai sensi dell'art.480 co. 3 c.p.c. cui rinvia l'art. 27 c.p.c.» Avverso la sentenza ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], con i seguenti motivi: I) Violazione degli artt. 27, 100, 112, 480, comma 3, cod. proc. civ., in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe stata legittimata a proporre l'eccezione di incompetenza territoriale Il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse comunque titolo, in quanto convenuta in manleva, a eccepire l'incompetenza territoriale del giudice chiamato a decidere sulla causa principale. La questione di competenza è stata, peraltro, ritualmente fatta valere in sede di prima difesa e vale, in ogni caso, quanto si va a esporre con riferimento al secondo motivo, con riferimento al rilievo di ufficio. Deve, inoltre, rilevarsi che le due cause, quella di opposizione all'esecuzione e quella di manleva sono connesse e quindi la società «chiamata in causa» in realtà assume veste di convenuta anche nel giudizio di opposizione, in quanto l'opponente l'ha citata (anche) al fine di estenderle il giudicato sull'opposizione. Nella qualità di convenuta la [OSCURATO:SOCIETA]. è, pertanto, legittimata a proporre l'eccezione d'incompetenza. II) Violazione degli artt. 27, 38 comma 3, 480 comma 3, cod. proc. civ. per avere il Tribunale ritenuto ritualmente sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la questione di competenza territoriale Il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha affermato che la questione era rilevabile anche d'ufficio e l'affermazione è esatta, trattandosi di competenza inderogabile, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ. (causa di opposizione all'esecuzione forzata). La competenza del Ric. 2021 n. 16773 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -5- 1/911>t ixt /ie 4, -,‘•;24.4nAil( Tribunale di Paola appare correttamente affermata, poiché conforme alla giurisprudenza (peraltro richiamata dallo stesso ricorrente) di questa Corte, al quale il Collegio aderisce e intende dare continuità (Cass. n. 9670 del 11/04/2008 Rv. 602535 - 01), che afferma: «In tema di foro relativo all'opposkione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'eseakione forata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residerka o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realivarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris", l'ele.zione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposkione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudkio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.». (più di recente, con riferimenti anche alla giurisprudenza costituzionale, si veda Cass. n. 08024 del 22/03/2021 Rv. 660988 - 01). La questione di competenza territoriale è stata, inoltre, ritualmente discussa dalle parti (ossia dai difensori del [OSCURATO:SOCIETA].) in quanto il Tribunale si è pronunciato dopo avere fatto precisare le conclusioni. III) Violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. Il motivo afferma che la condanna alle spese di lite del Fazio sia stata illegittimamente pronunciata in quanto basata sulla non corretta statuizione della competenza di diverso Tribunale. Il motivo è infondato, il criterio della soccombenza è stato correttamente applicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in quanto sull'eccezione di competenza il Fazio è stato del tutto soccombente. Ric. 2021 n. 16773 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -6- Ciò posto, la competenza del Tribunale di Paola è stata correttamente dichiarata e non ha rilievo che non si sia costituita l'opposta [OSCURATO:PERSONA], posto che emerge dagli atti che l'elezione di domicilio in precetto era corretta, essendo nel Comune di Paola l'immobile da espropriare. Deve, pertanto, rigettarsi il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale di Paola. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Paola; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
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