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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 49262/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 12 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Caltanisetta ha dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, applicata con ordinanza del 24 giugno 2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestato al capo 1) e ha confermato il provvedimento applicativo in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi primo e quarto, 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 2).

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il difensore lamenta la violazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. e 14 della Costituzione e il difetto di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese autorizzate con decreto dal pubblico ministero, anziché del giudice per le indagini preliminari, pur essendo state operate in luogo di privata dimora.

Deduce il difensore che, posto che il proprietario del fondo agricolo in questione ([OSCURATO:PERSONA], il cognato del ricorrente) in quel luogo svolgeva attività lavorativa in modo stabile, il terreno sarebbe da ascrivere all'ambito dei luoghi di privata dimora, inteso come luogo in cui vengono svolti non occasionalmente atti di vita privata e che non risulta aperto al pubblico e accessibile a terzi senza il consenso del titolare.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, in tale luogo non sarebbe stato possibile eseguire videoriprese a fini investigativi in assenza dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

2.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la mera presenza sul fondo dell'indagato nelle giornate del 9 e 10 maggio 2022 non assumerebbe grave valenza indiziaria rispetto al delitto contestato.

La presenza nel fondo rurale, peraltro di proprietà di un parente, sarebbe limitata a due giorni consecutivi, a fronte di indagini durate mesi, e, comunque, gli inquirenti non avrebbero captato dialoghi compromettenti o indicativi della consapevolezza da parte dell'indagato dell'esistenza in loco di una piantagione di canapa indiana.

3.3. Con il terzo motivo il difensore censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto sussistenza di esigenze cautelari, in quanto, in seguito alla dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per l'ipotesi delittuosa più grave, ossia il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto correlativamente attenuare la diagnosi relativa alle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il difensore lamenta l'inosservanza degli artt. 191 cod. proc. pen. e 13 e 14 Cost. e il difetto di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza acquisite con decreto di autorizzazione del pubblico ministero e non già del Giudice per le indagini preliminari, in quanto si tratterebbe di riprese effettuate in luogo di privata dimora.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, le videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di "domicilio", sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'A.G. e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 - 01, nel caso di specie, la Corte ha precisato, con riferimento a videoriprese effettuate nei camerini - c.d. privè - di un locale notturno).

Le riprese video di comportamenti "non comunicativi" non possono, invece, essere eseguite all'interno del "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. e, dunque, ne è vietata la loro acquisizione e utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 - 01; v.

Corte cost. n. 135 del 2001).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non, disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen., utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non (Sez. 2, n. 22972 del 16/02/2018, Barnaba, Rv. 273000 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate nell'atrio di una ASL ove era posto l'orologio marcatempo utilizzato illegittimamente dagli autori del reato; Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016, F., Rv. 268936 - 01; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv.261053 - 01; Sez. 5, n. 37698 del 17/07/2008 (dep. 03/10/2008), Calabrese, Rv. 241946 - 01, con riferimento a riprese esterne ad un edificio ne inquadravano l'ingresso, i balconi e il cortile; Sez. 1, n. 4422 del 18/12/2008 (dep. 02/02/2009), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242793 - 01).

In tali casi deve, infatti, essere esclusa ogni intrusione tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio, poiché i luoghi esposti al pubblico sono caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità da parte di terzi.

La percettibilità dall'esterno fa venir meno le ragioni di tutela dei luoghi stessi, pur se di proprietà privata, sicché l'impiego della video camera potrebbe equipararsi ad un'operazione di appostamento della polizia giudiziaria, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Caltanissetta ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto, per quanto risulta accertato dall'ordinanza impugnata, il fondo di cui si controverte deve essere considerato un luogo esposto al pubblico, in quanto luogo che, pur non essendo di libero accesso, è posizionato in modo tale che il pubblico può vedere ciò che in esso si trova.

Le videoriprese delle attività svolte sul predetto fondo, eseguite su autorizzazione del Pubblico Ministero, sono, dunque, state legittimamente operate e sono, dunque, sono utilizzabili quali prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. 4.

Con il secondo motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la mera presenza sul fondo dell'indagato nelle giornate del 9 e 10 maggio 2022 non assumerebbe grave valenza indiziaria rispetto al delitto contestato.

5. Il motivo è fondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 4, n. 24985 del 22/05/2007, DI Chiara, Rv. 236853-01, fattispecie nella quale è stato escluso il concorso nel delitto di coltivazione di piantine di canapa indiana in capo a persona che occasionalmente aveva provveduto a innaffiarle, trovandosi insieme con il proprietario delle piante, autore dell'illecito).

Dunque, pur essendo sufficiente un contributo solo agevolatore e non condizionalistico, non può mancare un apporto apprezzabile e cioè non proprio insignificante ed il giudice di merito è chiamato a compiere tale ponderazione sulla base di tutte le emergenze del caso concreto.

Il Tribunale di Caltanissetta non ha, tuttavia, adempiuto correttamente a tale compito, in quanto la presenza del ricorrente in due soli giorni consecutivi sul fondo, peraltro di proprietà di un parente, ove vi era la piantagione di sostanza stupefacente non può essere considerata quale forma di contributo apprezzabile alla coltivazione della stessa, già da tempo avviata e ormai florida, atteso che integra un contributo obiettivamente insignificante.

L'accoglimento di questo motivo determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte dal ricorrente.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e, dunque, devono essere annullate senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 24 giugno 2022 nei confronti del Lonobile, con immediata scarcerazione dello stesso, se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 24 giugno 2022.

Dichiara la cessazione della misura cautelare e ordina l'immediata scarcerazione del Lonobile, se non detenuto per altra causa.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 12 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Caltanisetta ha dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, applicata con ordinanza del 24 giugno 2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestato al capo 1) e ha confermato il provvedimento applicativo in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi primo e quarto, 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 2). 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il difensore lamenta la violazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. e 14 della Costituzione e il difetto di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese autorizzate con decreto dal pubblico ministero, anziché del giudice per le indagini preliminari, pur essendo state operate in luogo di privata dimora. Deduce il difensore che, posto che il proprietario del fondo agricolo in questione ([OSCURATO:PERSONA], il cognato del ricorrente) in quel luogo svolgeva attività lavorativa in modo stabile, il terreno sarebbe da ascrivere all'ambito dei luoghi di privata dimora, inteso come luogo in cui vengono svolti non occasionalmente atti di vita privata e che non risulta aperto al pubblico e accessibile a terzi senza il consenso del titolare. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, in tale luogo non sarebbe stato possibile eseguire videoriprese a fini investigativi in assenza dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la mera presenza sul fondo dell'indagato nelle giornate del 9 e 10 maggio 2022 non assumerebbe grave valenza indiziaria rispetto al delitto contestato. La presenza nel fondo rurale, peraltro di proprietà di un parente, sarebbe limitata a due giorni consecutivi, a fronte di indagini durate mesi, e, comunque, gli inquirenti non avrebbero captato dialoghi compromettenti o indicativi della consapevolezza da parte dell'indagato dell'esistenza in loco di una piantagione di canapa indiana. 3.3. Con il terzo motivo il difensore censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto sussistenza di esigenze cautelari, in quanto, in seguito alla dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per l'ipotesi delittuosa più grave, ossia il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto correlativamente attenuare la diagnosi relativa alle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il difensore lamenta l'inosservanza degli artt. 191 cod. proc. pen. e 13 e 14 Cost. e il difetto di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza acquisite con decreto di autorizzazione del pubblico ministero e non già del Giudice per le indagini preliminari, in quanto si tratterebbe di riprese effettuate in luogo di privata dimora. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, le videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di "domicilio", sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'A.G. e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 - 01, nel caso di specie, la Corte ha precisato, con riferimento a videoriprese effettuate nei camerini - c.d. privè - di un locale notturno). Le riprese video di comportamenti "non comunicativi" non possono, invece, essere eseguite all'interno del "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. e, dunque, ne è vietata la loro acquisizione e utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 - 01; v. Corte cost. n. 135 del 2001). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non, disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen., utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non (Sez. 2, n. 22972 del 16/02/2018, Barnaba, Rv. 273000 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate nell'atrio di una ASL ove era posto l'orologio marcatempo utilizzato illegittimamente dagli autori del reato; Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016, F., Rv. 268936 - 01; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv.261053 - 01; Sez. 5, n. 37698 del 17/07/2008 (dep. 03/10/2008), Calabrese, Rv. 241946 - 01, con riferimento a riprese esterne ad un edificio ne inquadravano l'ingresso, i balconi e il cortile; Sez. 1, n. 4422 del 18/12/2008 (dep. 02/02/2009), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242793 - 01). In tali casi deve, infatti, essere esclusa ogni intrusione tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio, poiché i luoghi esposti al pubblico sono caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità da parte di terzi. La percettibilità dall'esterno fa venir meno le ragioni di tutela dei luoghi stessi, pur se di proprietà privata, sicché l'impiego della video camera potrebbe equipararsi ad un'operazione di appostamento della polizia giudiziaria, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Il Tribunale di Caltanissetta ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto, per quanto risulta accertato dall'ordinanza impugnata, il fondo di cui si controverte deve essere considerato un luogo esposto al pubblico, in quanto luogo che, pur non essendo di libero accesso, è posizionato in modo tale che il pubblico può vedere ciò che in esso si trova. Le videoriprese delle attività svolte sul predetto fondo, eseguite su autorizzazione del Pubblico Ministero, sono, dunque, state legittimamente operate e sono, dunque, sono utilizzabili quali prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. 4. Con il secondo motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la mera presenza sul fondo dell'indagato nelle giornate del 9 e 10 maggio 2022 non assumerebbe grave valenza indiziaria rispetto al delitto contestato. 5. Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 4, n. 24985 del 22/05/2007, DI Chiara, Rv. 236853-01, fattispecie nella quale è stato escluso il concorso nel delitto di coltivazione di piantine di canapa indiana in capo a persona che occasionalmente aveva provveduto a innaffiarle, trovandosi insieme con il proprietario delle piante, autore dell'illecito). Dunque, pur essendo sufficiente un contributo solo agevolatore e non condizionalistico, non può mancare un apporto apprezzabile e cioè non proprio insignificante ed il giudice di merito è chiamato a compiere tale ponderazione sulla base di tutte le emergenze del caso concreto. Il Tribunale di Caltanissetta non ha, tuttavia, adempiuto correttamente a tale compito, in quanto la presenza del ricorrente in due soli giorni consecutivi sul fondo, peraltro di proprietà di un parente, ove vi era la piantagione di sostanza stupefacente non può essere considerata quale forma di contributo apprezzabile alla coltivazione della stessa, già da tempo avviata e ormai florida, atteso che integra un contributo obiettivamente insignificante. L'accoglimento di questo motivo determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte dal ricorrente. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e, dunque, devono essere annullate senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 24 giugno 2022 nei confronti del Lonobile, con immediata scarcerazione dello stesso, se non detenuto per altra causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 24 giugno 2022. Dichiara la cessazione della misura cautelare e ordina l'immediata scarcerazione del Lonobile, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazio
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