CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44649/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/7/2020 del Tribunale di Mantova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Mantova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni volontarie lievissime e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, difettando, in relazione al primo, la necessaria querela della persona offesa ed essendo il secondo invece prescritto. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta improcedibilità del reato di lesioni, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sarebbe aggravato ai sensi dell'art. 585 c.p. in quanto in fatto contestato che a commetterlo sono state più persone riunite. Lo stesso reato doveva, dunque, ritenersi procedibile d'ufficio con conseguente irrilevanza della mancata proposizione della querela da parte della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La contestazione "in fatto" di un'aggravante, quando la formulazione dell'imputazione non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, può considerarsi validamente effettuata soltanto qualora la stessa imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). La precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante può dirsi dunque indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione in questa forma possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito. Da questa condizione discende che l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato. Conseguentemente, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la contestazione in fatto non da luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale (Sez. U, Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). 3. Alla luce di queste consolidate coordinate interpretative, le censure del Procuratore Generale ricorrente risultano manifestamente infondate e generiche. Infatti dalla formulazione del capo d'imputazione non si ricava in alcun modo che il titolare dell'azione penale abbia contestato in fatto l'aggravante di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 585 c.p., posto che lo stesso si limita ad evocare il mero concorso degli imputati nella causazione delle lesioni patite dalla vittima del reato, senza descrivere le modalità di consumazione del reato e senza precisare se essi abbiano agito o anche solo siano stati simultaneamente presenti nel luogo e nel momento della realizzazione del fatto tipico. Né la sentenza impugnata ha indugiato, nemmeno implicitamente, su tali circostanze. Conseguentemente l'obiezione per cui il fatto sarebbe stato commesso da più persone riunite - connotazione che trascende il mero concorso delle stesse nel reato ed implica una valutazione delle circostanze fattuali che ne caratterizzano la realizzazione - non può ritenersi fondata sul tenore dell'editto imputativo, ma è evidentemente (ed eventualmente) frutto della cognizione di fonti esterne all'imputazione ed alla stessa sentenza impugnata, che il ricorrente non si è premurato anche solo di indicare, non consentendo a questa Corte di apprezzare l'effettività del vizio denunziato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 19/10/20217 [OSCURATO:PERSONA] lerJestensor Il Presidente ./. S