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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 31401/2026

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ella Corte d'appello di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore AntoniettaPicardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell’interesse del ricorrente, si riporta aimotivi del ricorso e conclude per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste, che harideterminato la pena inflitta dal giudice di primo grado nei confronti di LucaPesamosca – quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].

SocietàSportiva Dilettantistica dichiarata fallita il 30/11/2020 - in relazione ai delitti dibancarotta fraudolenta patrimoniale, per la distrazione di somme prelevate daiconti correnti sociali in epoca successiva al manifestarsi dello stato di insolvenza,per compensi di amministratore non deliberati dall’assemblea, per rimborsi spesenon giustificati e per spese personali, effettuati tramite carta di credito aziendale,e registrati come rimborso finanziamenti infruttiferi; di bancarotta semplicedocumentale per irregolare tenuta della contabilità (così riqualificata l’originariaimputazione) e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto essendosiastenuto dal richiedere il fallimento per il maturare di interessi e sanzioni correlatiall’ingente debito tributario oggetto di cartelle di pagamento notificate nel 2014.2.

Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi, di seguito enunciati nei limitirichiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole della motivazione con la quale è stataritenuta la natura distrattiva dei prelievi (euro 3.187,06 ed euro 6.200,00) prividi contropartita, risultando smentito dal compendio istruttorio il dubbio espressodalla Corte di appello circa la effettività del finanziamento soci che, invece, – sisostiene - sarebbe avvenuto prima dei cinque anni analizzati dagli organi dellaprocedura, atteso che la voce debito verso soci per finanziamenti compare nelbilancio 2014.

La condotta integrerebbe, al più, il reato di bancarottapreferenziale.2.2.

Con il secondo motivo, si contesta la natura distrattiva dei compensiall’amministratore, perché privi di delibera assembleare, e dei rimborsi per speseingiustificate ovvero incoerenti rispetto all’oggetto sociale.

Si sostiene che laCorte di appello abbia omesso di interrogarsi sulla effettività della prestazionegestoria e sulla congruità del compenso rispetto all’impegno profuso, atteso chela delibera assembleare non è elemento costitutivo del diritto, ma solo fonte delrelativo accertamento e della conseguente liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.E’ fondato in modo assorbente il primo motivo, per cui la sentenzaimpugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.2.La sentenza impugnata non si è confrontata con la deduzione formulatanell’atto di appello, con cui si sosteneva che il ricorrente avesse effettuato unfinanziamento soci appostato nel bilancio societario del 2014, dell’importo di euro199.000, e che quindi, i prelievi contestati costituissero una forma di rimborso,integrante al più una bancarotta preferenziale.A fronte di tale specifica doglianza dell’appellante, la Corte di appello si èlimitata ad annotare che “non vi è alcuna traccia o evidenza di pregressifinanziamenti da parte dell’imputato, quando elargiti e per quali importi, tali dapoter esser posti in correlazione con le plurime spese e acquisti effettuati dalprevenuto, che rappresentano vieppiù una modalità di autorimborso del tuttoanomala e inverosimile” omettendo, tuttavia, di replicare adeguatamente alladeduzione difensiva, e, quindi, senza verificare se, effettivamente, nel bilancio del2014, come dedotto, vi fosse traccia dell’indicato finanziamento, tanto più che ildifensore afferma che esso era rimasto intatto nel suo ammontare negli annisuccessivi.Nel rinnovato giudizio, dovrà essere, dunque, verificata l’effettiva esistenza diun versamento da parte del ricorrente, e, in caso affermativo, la natura dellostesso, con conseguenti riflessi sulla qualificazione giuridica dei prelievi, atteso cheil prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in contocapitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarottafraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibilenel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme qualerestituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo ( con o senza interessi,riservandosi in tal modo il diritto alla restituzione anche durante la vita dellasocietà (Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006, Rv. 588234; conf., ex plurimis, Sez.civ. 1, n. 25585 del 03/12/2014, Rv. 633810; Sez. civ. 1, n. 2758 del 23/02/2012,Rv. 621560; Sez. civ. 1, n. 21563 del 13/08/2008, Rv. 605073), integra lafattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5 - , n. 8431 del 01/02/2019,Vesprini, Rv. 276031; nello stesso senso, Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008,3.L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che dovràverificare la esistenza (o meno) nei bilanci societari, specificamente in quello 2014,di un credito da versamento soci in capo al ricorrente, tale da giustificare i prelievidegli anni successivi, restando assorbite le ulteriori deduzioni.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di appello di Trieste.Così deciso il 25 maggio 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore AntoniettaPicardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell’interesse del ricorrente, si riporta aimotivi del ricorso e conclude per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste, che harideterminato la pena inflitta dal giudice di primo grado nei confronti di LucaPesamosca – quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. SocietàSportiva Dilettantistica dichiarata fallita il 30/11/2020 - in relazione ai delitti dibancarotta fraudolenta patrimoniale, per la distrazione di somme prelevate daiconti correnti sociali in epoca successiva al manifestarsi dello stato di insolvenza,per compensi di amministratore non deliberati dall’assemblea, per rimborsi spesenon giustificati e per spese personali, effettuati tramite carta di credito aziendale,e registrati come rimborso finanziamenti infruttiferi; di bancarotta semplicedocumentale per irregolare tenuta della contabilità (così riqualificata l’originariaimputazione) e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto essendosiastenuto dal richiedere il fallimento per il maturare di interessi e sanzioni correlatiall’ingente debito tributario oggetto di cartelle di pagamento notificate nel 2014.2. Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi, di seguito enunciati nei limitirichiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole della motivazione con la quale è stataritenuta la natura distrattiva dei prelievi (euro 3.187,06 ed euro 6.200,00) prividi contropartita, risultando smentito dal compendio istruttorio il dubbio espressodalla Corte di appello circa la effettività del finanziamento soci che, invece, – sisostiene - sarebbe avvenuto prima dei cinque anni analizzati dagli organi dellaprocedura, atteso che la voce debito verso soci per finanziamenti compare nelbilancio 2014. La condotta integrerebbe, al più, il reato di bancarottapreferenziale.2.2. Con il secondo motivo, si contesta la natura distrattiva dei compensiall’amministratore, perché privi di delibera assembleare, e dei rimborsi per speseingiustificate ovvero incoerenti rispetto all’oggetto sociale. Si sostiene che laCorte di appello abbia omesso di interrogarsi sulla effettività della prestazionegestoria e sulla congruità del compenso rispetto all’impegno profuso, atteso chela delibera assembleare non è elemento costitutivo del diritto, ma solo fonte delrelativo accertamento e della conseguente liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.E’ fondato in modo assorbente il primo motivo, per cui la sentenzaimpugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.2.La sentenza impugnata non si è confrontata con la deduzione formulatanell’atto di appello, con cui si sosteneva che il ricorrente avesse effettuato unfinanziamento soci appostato nel bilancio societario del 2014, dell’importo di euro199.000, e che quindi, i prelievi contestati costituissero una forma di rimborso,integrante al più una bancarotta preferenziale.A fronte di tale specifica doglianza dell’appellante, la Corte di appello si èlimitata ad annotare che “non vi è alcuna traccia o evidenza di pregressifinanziamenti da parte dell’imputato, quando elargiti e per quali importi, tali dapoter esser posti in correlazione con le plurime spese e acquisti effettuati dalprevenuto, che rappresentano vieppiù una modalità di autorimborso del tuttoanomala e inverosimile” omettendo, tuttavia, di replicare adeguatamente alladeduzione difensiva, e, quindi, senza verificare se, effettivamente, nel bilancio del2014, come dedotto, vi fosse traccia dell’indicato finanziamento, tanto più che ildifensore afferma che esso era rimasto intatto nel suo ammontare negli annisuccessivi.Nel rinnovato giudizio, dovrà essere, dunque, verificata l’effettiva esistenza diun versamento da parte del ricorrente, e, in caso affermativo, la natura dellostesso, con conseguenti riflessi sulla qualificazione giuridica dei prelievi, atteso cheil prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in contocapitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarottafraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibilenel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme qualerestituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo ( con o senza interessi,riservandosi in tal modo il diritto alla restituzione anche durante la vita dellasocietà (Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006, Rv. 588234; conf., ex plurimis, Sez.civ. 1, n. 25585 del 03/12/2014, Rv. 633810; Sez. civ. 1, n. 2758 del 23/02/2012,Rv. 621560; Sez. civ. 1, n. 21563 del 13/08/2008, Rv. 605073), integra lafattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5 - , n. 8431 del 01/02/2019,Vesprini, Rv. 276031; nello stesso senso, Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008,3.L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che dovràverificare la esistenza (o meno) nei bilanci societari, specificamente in quello 2014,di un credito da versamento soci in capo al ricorrente, tale da giustificare i prelievidegli anni successivi, restando assorbite le ulteriori deduzioni. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di appello di Trieste.Così deciso il 25 maggio 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella Catena
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