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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 20642/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 749/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10480/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 11 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 4 giugno 2020 con la quale il Tribunale di Bologna ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto con strappo e, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità in quanto: il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato irritualmente notificato all’imputato presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e non invece presso la sua residenza o il domicilio eletto; «il deposito del decreto è avvenuto il 22.04.24 e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20642/2025 Roma, lì, 03/06/2025 non sono stati rispettati i criteri previsti dall’art. 157 c.p. non essendovi materialmente i termini alla data del

24.05. 2024 dettati dalla legge per la prima notificazione dell’imputato» (dato che gli effetti della notificazione decorrerebbero dall’effettivo ricevimento, da parte dell’imputato, della relativa raccomandata); nella specie «vi erano due domicili dichiarati» e l’imputato non avrebbe potuto manifestare la volontà di comparire all’udienza.

Inoltre, nel caso di rinvio dell’udienza per inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., la relativa ordinanza doveva essere notificata all’imputato non comparso.

2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione degli artt. 624-bis cod. pen., 194 e 195 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, alla luce del compendio in atti, e alla qualificazione del fatto a mente dell’art. 624-bis cit.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 624 cod. pen. e il vizio di motivazione, ribadendo che il fatto sarebbe stato erroneamente sussunto nell’art. 624-bis cod. pen. e dunque non si sarebbe potuta irrogare la pena minima da esso posta.

2.4. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’esclusione dei presupposti per assolvere l’imputato a mente di quest’ultima norma.

2.5. Con il quinto motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ragione della prescrizione del reato nelle more del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, in modo assorbente, nei limiti di seguito esposti; la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; e deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. al Giudice civile, rimanendo assorbite le censure relative al trattamento sanzionatorio.

1. A proposito del primo motivo, occorre osservare che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen. (anteriore alla novella di cui al d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150), vigente al momento dell’elezione di domicilio compiuto dall’imputato («Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore.

Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale»), «il verbale di elezione di domicilio è preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all'indagato o all'imputato, con la conseguenza che deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché l'avvertimento che l'indagato o imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore» (Sez. 2, n. 36826 del 05/10/2021, Talesco, Rv. 282188 – 01; Conf.

Sez. 5, n. 671 del 21/11/2013 – dep. 2014, Freda, Rv. 257961 – 01).

Inoltre, «ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta» (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180 - 01).

1.1. Tanto premesso, dall'esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01), risulta che: - il 9 agosto 2017, il Taliba ha dichiarato il proprio domicilio, al fine delle notificazioni, in Carpi, via Guastalla n. 11/A presso la propria abitazione; tuttavia, non consta che sia stato avvertito dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni sarebbero state eseguite, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore (cfr. verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Carpi il 9 agosto 2017); - all’atto di appello, presentato il giorno 8 ottobre 2020, nel quale il Talib è indicato come residente a Carpi, via Wiligelmo n. 31, è allegata nomina difensiva (con contestuale conferimento di procura speciale) in data 11 settembre 2020 nella quale lo stesso imputato indica la propria residenza in tale ultimo luogo. - il decreto di citazione per il giudizio di appello, al fine della notifica a mezzo posta all’imputato, è stato indirizzato a Carpi, via Guastalla n. 11/A, ove il Talib è risultato sconosciuto (cfr. relata di notifica in data 8 maggio 2024); nonché a Carpi, via Wiligelmo n. 31, laddove non è stato consegnato per la temporanea assenza del destinatario (cfr. relata di notifica in data 8 maggio 2024); dunque, è stato notificato a mezzo PEC presso il difensore di fiducia (il 24 maggio 2024) ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Tuttavia, alla luce di quanto esposto retro (cfr. punto 1) l’originaria dichiarazione di domicilio, in mancanza del prescritto avvertimento all’imputato, non consentiva di dare ritualmente corso alla notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cit.; il che vale a fortiori in ragione del regime più rigoroso per la notificazione degli atti di citazione in giudizio previsto dal codice di rito, a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150 del 2022 (cfr. art. 157 s., spec. art. 157-ter cod. proc. pen.).

Lo stesso è a dirsi per la mera indicazione della residenza del Talib, contenuta nell’atto di appello e nella procura ad esso allegata.

Piuttosto, in ragione della temporanea assenza dell’imputato, che non aveva ricevuto gli avvertimenti di rito, nel luogo di residenza, occorreva dare corso ai successivi incombenti per perfezionare la notifica nei suoi confronti (cfr. artt. 157 s. cod. proc. pen.; cfr. spec. art. 157-ter, comma 1, cod. proc. pen.).

Ne deriva che, come già eccepito dalla difesa innanzi al Giudice del gravame, la notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello è affetta da nullità.

Poiché il fatto è stato ascritto al Talib come commesso il 19 luglio 2017, tenuto conto del massimo edittale di sei anni di reclusione ratione temporis previsto dall’art. 624-bis cod. pen., il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.), è decorso il 19 gennaio 2025: ragion per cui – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali.

La medesima sentenza deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 21/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 749/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10480/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 4 giugno 2020 con la quale il Tribunale di Bologna ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto con strappo e, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità in quanto: il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato irritualmente notificato all’imputato presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e non invece presso la sua residenza o il domicilio eletto; «il deposito del decreto è avvenuto il 22.04.24 e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20642/2025 Roma, lì, 03/06/2025 non sono stati rispettati i criteri previsti dall’art. 157 c.p. non essendovi materialmente i termini alla data del 24.05. 2024 dettati dalla legge per la prima notificazione dell’imputato» (dato che gli effetti della notificazione decorrerebbero dall’effettivo ricevimento, da parte dell’imputato, della relativa raccomandata); nella specie «vi erano due domicili dichiarati» e l’imputato non avrebbe potuto manifestare la volontà di comparire all’udienza. Inoltre, nel caso di rinvio dell’udienza per inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., la relativa ordinanza doveva essere notificata all’imputato non comparso. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione degli artt. 624-bis cod. pen., 194 e 195 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, alla luce del compendio in atti, e alla qualificazione del fatto a mente dell’art. 624-bis cit. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 624 cod. pen. e il vizio di motivazione, ribadendo che il fatto sarebbe stato erroneamente sussunto nell’art. 624-bis cod. pen. e dunque non si sarebbe potuta irrogare la pena minima da esso posta. 2.4. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’esclusione dei presupposti per assolvere l’imputato a mente di quest’ultima norma. 2.5. Con il quinto motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ragione della prescrizione del reato nelle more del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, in modo assorbente, nei limiti di seguito esposti; la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; e deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. al Giudice civile, rimanendo assorbite le censure relative al trattamento sanzionatorio. 1. A proposito del primo motivo, occorre osservare che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen. (anteriore alla novella di cui al d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150), vigente al momento dell’elezione di domicilio compiuto dall’imputato («Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale»), «il verbale di elezione di domicilio è preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all'indagato o all'imputato, con la conseguenza che deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché l'avvertimento che l'indagato o imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore» (Sez. 2, n. 36826 del 05/10/2021, Talesco, Rv. 282188 – 01; Conf. Sez. 5, n. 671 del 21/11/2013 – dep. 2014, Freda, Rv. 257961 – 01). Inoltre, «ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta» (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180 - 01). 1.1. Tanto premesso, dall'esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01), risulta che: - il 9 agosto 2017, il Taliba ha dichiarato il proprio domicilio, al fine delle notificazioni, in Carpi, via Guastalla n. 11/A presso la propria abitazione; tuttavia, non consta che sia stato avvertito dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni sarebbero state eseguite, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore (cfr. verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Carpi il 9 agosto 2017); - all’atto di appello, presentato il giorno 8 ottobre 2020, nel quale il Talib è indicato come residente a Carpi, via Wiligelmo n. 31, è allegata nomina difensiva (con contestuale conferimento di procura speciale) in data 11 settembre 2020 nella quale lo stesso imputato indica la propria residenza in tale ultimo luogo. - il decreto di citazione per il giudizio di appello, al fine della notifica a mezzo posta all’imputato, è stato indirizzato a Carpi, via Guastalla n. 11/A, ove il Talib è risultato sconosciuto (cfr. relata di notifica in data 8 maggio 2024); nonché a Carpi, via Wiligelmo n. 31, laddove non è stato consegnato per la temporanea assenza del destinatario (cfr. relata di notifica in data 8 maggio 2024); dunque, è stato notificato a mezzo PEC presso il difensore di fiducia (il 24 maggio 2024) ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Tuttavia, alla luce di quanto esposto retro (cfr. punto 1) l’originaria dichiarazione di domicilio, in mancanza del prescritto avvertimento all’imputato, non consentiva di dare ritualmente corso alla notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cit.; il che vale a fortiori in ragione del regime più rigoroso per la notificazione degli atti di citazione in giudizio previsto dal codice di rito, a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150 del 2022 (cfr. art. 157 s., spec. art. 157-ter cod. proc. pen.). Lo stesso è a dirsi per la mera indicazione della residenza del Talib, contenuta nell’atto di appello e nella procura ad esso allegata. Piuttosto, in ragione della temporanea assenza dell’imputato, che non aveva ricevuto gli avvertimenti di rito, nel luogo di residenza, occorreva dare corso ai successivi incombenti per perfezionare la notifica nei suoi confronti (cfr. artt. 157 s. cod. proc. pen.; cfr. spec. art. 157-ter, comma 1, cod. proc. pen.). Ne deriva che, come già eccepito dalla difesa innanzi al Giudice del gravame, la notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello è affetta da nullità. Poiché il fatto è stato ascritto al Talib come commesso il 19 luglio 2017, tenuto conto del massimo edittale di sei anni di reclusione ratione temporis previsto dall’art. 624-bis cod. pen., il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.), è decorso il 19 gennaio 2025: ragion per cui – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali. La medesima sentenza deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 21/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]