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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 24497/2025

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O Sul ricorso n. 9077/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3711/26/2021 depositata il 13 ottobre 2021.

Visto l’atto depositato il 15 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 9077/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3711/26/2021 depositata il 13 ottobre 2021. Visto l’atto depositato il 15 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a
Decreto Cassazione n. 24497/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris