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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 34813/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Canada) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 luglio 2026 la Corte di appello di Roma, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto colpito dal mandato di arresto a fini estradizionali emesso dall'Autorità giudiziaria canadese per l'esecuzione di una mandato di arresto nazionale emesso il 12 marzo 2026 dalla Corte superiore del [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento n. 200-01-275421-265 per i reati, contestati in nove capi di imputazione, meglio indicati nella predetta ordinanza, commessi dal [OSCURATO:PERSONA] quale capo di un'organizzazione criminale del [OSCURATO:PERSONA] denominata "Blood family mafia" (BFM),

2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen., in quanto rilevanti per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 297, n. 3, e 714, n, 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] si trova ristretto in custodia cautelare dal 26 marzo 2025 nell'ambito di altro procedimento estradizionale per fatti connessi a quelli contestati con l'ordinanza impugnata e già noti alle Autorità canadesi prima dell'emissione del mandato di arresto canadese, come emerge dalla dichiarazione giurata del sergente investigativo di [OSCURATO:PERSONA].

Approssimandosi il termine massimo di scadenza della misura cautelare disposta nell'ambito dell'altro procedimento estradizionale in data 26 settembre 2026, appare evidente che la nuova ordinanza risulta emessa allo scopo di prolungare il termine di sottoposizione a misura cautelare del ricorrente.

La Corte di appello avrebbe dovuto riscontrare i presupposti per la retrodatazione e non emettere il nuovo titolo cautelare.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui posticipa la decorrenza del termine di custodia cautelare a circa due mesi dall'esecuzione del provvedimento custodiale.

L'ordinanza cautelare è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA], come detto, già detenuto in virtù di altro provvedimento cautelare, in data 30 luglio 2026.

Tuttavia, nell'ordinanza si dispone che il relativo termine cominci a decorrere dalla scadenza del termine dell'altra misura cautelare, e, dunque, dal 26 settembre 2026.

In tale modo si realizza l'ingiustificato prolungamento del termine custodiale, che non può essere superato dal fatto che è stato il Ministero della Giustizia a richiedere che il termine decorra in questo modo.

2.3. Con il terzo motivo si prospetta violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. per omessa tempestiva traduzione del provvedimento custodiale.

L'ordinanza impugnata è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] non tradotta nella lingua a lui nota in data 30 luglio 2026.

Solo in data 4 agosto 2026, nel corso della sua audizione ai sensi dell'art. 717 cod. proc. pen., l'ordinanza veniva notificata al ricorrente tradotta in francese, 9tanto che si doveva procedere alla sospensione per alcuni minuti dell'udienza per consentirgli di leggere l'ordinanza tradotta nella lingua a lui nota.

Si sostiene che non possa considerarsi congruo il termine di quattro giorni che è servito per disporre la traduzione del provvedimento cautelare soprattutto se la notifica dell'ordinanza tradotta è avvenuta nel corso dell'udienza fissata ex art. 717 cod. proc. pen. 3.

Il procedimento si è svolto con trattazione orale e, all'esito, le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è privo di pregio e va rigettato.

1.1. L'art. 714 cod. proc. pen., dopo avere previsto che l'estradando può essere sottoposto, a richesta del Ministro della Giustizia, a misure coercitive, stabilisce, al comma 2, per quanto di interesse in questa sede, che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280 codice citato.

Nell'ambito, quindi, della verifica di compatibilità delle disposizioni di cui al libro I del titolo IV del codice di procedura penale con la disciplina delle misure cautelari in sede di estradizione, questa Corte ha già affermato, ad esempio, che, quando il Ministro della Giustizia sospende, a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., l'esecuzione "a soddisfatta giustizia italiana", non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 41540 del 28/11/2006, Stosic, Rv. 234917-01).

Allo stesso modo, si è affermato che nel computo del termine annuale di durata massima delle misure coercitive previsto, con riguardo all'estradizione per l'estero, dall'art. 714, comma 4, cod. proc. pen., trova applicazione il disposto dell'art. 297, comma 1, cod. proc. pen. per l'individuazione della sua decorrenza, atteso il richiamo, contenuto nell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., alle disposizioni del titolo I del libro IV, "in quanto applicabili", mentre non opera il meccanismo di "congelamento" disciplinato dall'art. 297, comma 4, cod. proc. pen., che attiene alle sole fasi del giudizio di primo grado o del giudizio d'impugnazione (Sez. 6, n. 7361 del 21/01/2026, Rv. 289413-01).

Proseguendo nella disamina, si è sostenuto che il divieto ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen..di plurime contestazioni cautelari con applicazione della medesima misura coercitiva per "uno stesso fatto" è applicabile, in assenza di 3specifica normativa convenzionale o interna, anche in sede estradizionale, in ragione del generale richiamo operato dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito (Sez. 6, n. 36577 del 16/09/2022, RV. 283733-01: fattispecie in cui, in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la cessazione di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti di un estradando che aveva già sofferto il periodo massimo di custodia nel corso di altra procedura estradizionale instaurata, per i medesimi fatti, a seguito di una precedente domanda).

Per contro, si è affermato che la disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare applicazione a fronte di una prima misura cautelare adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione e di una seconda misura emessa nel procedimento estradizionale ed esclusivamente funzionale alla consegna, in quanto i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, sicché non sono cumulabili (Sez. 6, n. 45697 del 12/09/2023, RV. 285391-01).

1.2. Il tema posto dal ricorrente concerne l'applicabilità della disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in ipotesi in cui l'estradando sia destinatario di misure cautelar', applicate nell'ambito di distinti procedimenti estradizionali e per fatti diversi, ma ritenuti connessi.

Ritiene la Corte di rispondere negativamente al quesito per quanto di seguito argomentato.

1.3. Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. là già richiamata sentenza imp.

Stosic), non può dubitarsi in merito alla diretta applicabilità dei principi sanciti dall'art 13 Cost. al tema della estradizione.

La Corte costituzionale, infatti, ha da tempo contrassegnato in termini rigorosi la dimensione "funzionale" della custodia cautelare, raccordandola - appunto - al soddisfacimento delle esigenze "strettamente inerenti al processo": locuzione, quest'ultima, omnicomprensiva e, come tale, riferibile ad ogni procedimento giurisdizionale che, a norma dell'art. 111 Cost., deve conformarsi ai caratteri del fair trial, enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, più volte rimarcati dalla giurisprudenza di Strasburgo e, per quel che qui interessa, puntualmente individuati nella Raccomandazione n. 12 del 1975, con la quale il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha dettato i "diritti minimi" da assicurare all'estradando nel corso della relativa procedura.

La funzione "cautelare" della custodia e, più in generale, delle misure limitative della libertà personale è, dunque, connotazione "costituzionalmente 4obbligata", a prescindere dalla natura del procedimento all'interno del quale, e "per" il quale, la legge ne prevede la applicazione.

Dunque, anche le misure coercitive interne al procedimento estradizionale si giustificano, nel quadro dei principi tracciati dalla Carta fondamentale, soltanto se e nei limiti in cui - si presentino come strumenti indispensabili per il raggiungimento dei fini che quello specifico procedimento è istituzionalmente destinato a conseguire.

A misurare la legittimità della compressione dello status libertatis - ovviamente disposta nei casi e nei modi previsti dalla legge - starà, dunque, un limite "interno e strutturale", rappresentato dal raggiungimento della funzione cautelare o dal suo esaurimento, ed un limite "esterno" e necessariamente "normativo", rappresentato, appunto, dalle disposizioni che regolano i "limiti massimi della carcerazione preventiva", al lume dell'ineludibile precetto sancito - indipendentemente dal tipo di procedimento cui la carcerazione si riferisce dall'art. 13, ultimo comma, Cost.

Da tutto ciò, le Sezioni Unite hanno tratto alcuni corollari.

Deve, anzitutto, essere la legge a disciplinare espressamente e tassativamente i termini massimi entro i quali le misure coercitive possono essere applicate.

Tali disposizioni, inoltre, proprio perché incidenti su un diritto fondamentale della persona, non possono che essere di stretta interpretazione.

La durata delle misure limitative della libertà personale, infine, si raccorda - come si è già rammentato - alla specifica funzione che le caratterizza nel quadro della disciplina di sistema che il legislatore ha introdotto: ne deriva, pertanto, che i termini di durata massima delle misure, non possono che essere raccordati al paradigma del "sacrificio minimo" che la condizione di libertà deve sopportare per il raggiungimento dello specifico scopo cautelare che le misure sono chiamate a soddisfare nell'ambito del peculiare procedimento in cui possono trovare applicazione.

In linea di principio, quindi, già da ciò emerge con chiarezza come i termini "custodiali" stabiliti per il processo, e quelli che regolano la durata delle misure nel procedimento estradizionale, risultino, fra loro, concettualmente eterogenei, proprio perché - al di là delle garanzie che li possono accomunare - il fine e la durata del processo ordinario non hanno nulla a che vedere con l'estradizione.

Nel procedimento di estradizione, infatti, il codice di rito ha contrassegnato in termini assai ristretti la durata della privazione della libertà personale dell'estradando, imprimendo cadenze accelerate a tutte le diverse fasi in cui può articolarsi l'iter del procedimento di estradizione.

Il particolare regime codicistico, infatti, che delimita la durata delle misure coercitive entro spazi temporali, non soltanto predeterminati in modo rigoroso in stretta "proporzione" alle esigenze 5connesse ai singoli "stadi" in cui si snoda il procedimento, ma anche circoscritti entro limiti assai più contenuti di quelli che caratterizzano i termini di durata massima delle misure applicate nel procedimento ordinario (v., in particolare, artt. 708, commi 2 e 6; 741, comma 4; 715, commi 5 e 6; 718 cod. proc. peri.), sta evidentemente a denotare - come ratio unificante - una precisa opzione di "deroga", quanto allo specifico tema, spiegabile proprio in ragione delle peculiarità che caratterizzano l'estradizione e la condizione di chi vi è assoggettato.

Lo scrutinio della clausola di compatibilità, sancita, in tema di misure coercitive, dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., deve pertanto essere condotto in termini di assoluto rigore, proprio sul versante della durata delle misure, ad evitare, da un lato, una inammissibile "eterogenesi dei fini", giacché, come già rilevato, la funzione cautelare nel processo è affatto diversa da quella che è dato registrare in sede di estradizione, e, dall'altro, la creazione, in via interpretativa, di un novurn normativo, per fronteggiare le esigenze connesse alla (a volte apparente) mancanza di una disciplina espressa.

D'altra parte, il comma 4 dell'art. 714 codice cit. prevede termini unici di durata delle misure, senza assegnare alcun rilievo al carattere custodiale o meno delle stesse e, altro aspetto significativo, senza che la stessa previsione (ancora una volta, a differenza della disciplina "ordinaria") operi una qualche distinzione di regime in funzione della gravità del reato o della pena per i quali l'estradizione è stata richiesta.

1.4. Il termine, in buona sostanza, è previsto in funzione dei tempi di sviluppo del procedimento di consegna e con riguardo alla domanda di estradizione, nel pieno rispetto del principio di specialità.

E' evidente, allora, che non appare compatibile il disposto del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., se riferito ad ipotesi di connessione fra reati, con la disciplina dei termini di durata della misura cautelare applicata nell'ambito di un procedimento estradizionale, poiché gli stessi devono essere calcolati in funzione della singola domanda di estradizione e del relativo procedimento di consegna.

Non contraddice tale conclusione quanto statuito dalla già citata sentenza di questa Corte n. 36577 del 2022.

Invero, a fronte della apparente perentorietà del principio massimato, la motivazione della predetta sentenza fornisce un quadro di lettura diverso, posto che in quella fattispecie la Corte ha dichiarato la cessazione di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti di un estradando che aveva già sofferto il periodo massimo di custodia nel corso di altra procedura estradizionale instaurata, per i medesimi fatti, a seguito di una precedente domanda. 6Il caso esaminato, infatti, concerneva la riproposizione di una richiesta di estradizione per il medesimo fatto, riformulata a seguito di una prima archiviazione disposta dall'autorità richiedente, cui avevano fatto seguito nuove indagini ed una ulteriore domanda di estradizione, presentata per gli stessi fatti per i quali lo Stato richiedente aveva già ottenuto l'estradizione, preceduta in Italia dall'applicazione di misura cautelare per il periodo massimo consentito.

2. Anche il secondo motivo va rigettato, sebbene con le opportune rettifiche ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.

La Corte di appello ha contraddittoriamente affermato, da un lato, la compatibilità della misura cautelare in atto con quella applicata nell'ambito dell'altro procedimento estradizionale, dall'altra la decorrenza degli effetti della prima dalla cessazione della seconda, come richiesto dal Ministro della Giustizia (v. punto 97 dell'ordinanza impugnata), aggiungendo, ancora una volta in maniera contraddittoria, che "il termine annuale previsto dal comma 4 della citata disposizione [id est art. 714] decorre dall'inizio dell'esecuzione della misura riferita a questo procedimento" (v. punto 100 dell'ordinanza impugnata).

Al riguardo, ritiene il collegio che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 297, comma 5, prima parte, e 714, comma 2, cod. proc. pen., stante la compatibilità tra le due misure cautelari, gli effetti della misura cautelare applicata con l'ordinanza impugnata decorrono dal giorno in cui è stato notificato il provvedimento cautelare al [OSCURATO:PERSONA].

E', dunque, dal 30 luglio 2026 che decorre il termine previsto dall'art. 714, comma 4, cod. proc. pen., ed in tale senso deve essere correttamente inteso il passaggio motivazionale riportato al punto 97 dell'ordinanza impugnata.

Come è noto, nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento (Sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014, Rv. 260279-01).

Invero, come precisato in motivazione, questa "regola" discende dai principi dell'economia", dell'efficienza processuale" e della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale".

E' possibile, pertanto, procedere a rettificare la contraddittoria affermazione in diritto contenuta nell'ordinanza impugnata, senza che ciò comporti l'annullamento del provvedimento.

3. E' inammissibile, infine, il terzo motivo. 7Innanzitutto, per come emerge dall'impugnata ordinanza»! [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto ad interrogatorio da parte del Procuratore generale ai sensi dell'art. 703 cod. proc. pen., non prestando il consenso e non rinunciando al principio di specialità.

Quindi, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento cautelare in lingua italiana, il [OSCURATO:PERSONA] riceveva la traduzione dell'ordinanza nella lingua a lui nota nel corso dell'udienza fissata per la sua audizione ai sensi dell'art. 717 cod. proc. pen.

Per consentirgli di apprendere il contenuto del provvedimento, veniva disposta la sospensione dell'audizione, prima di procedere al suo interrogatorio.

Ai sensi dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., a pena di nullità, entro un termine congruo, l'Autorità giudiziaria procedente deve disporre la traduzione scritta, tra l'altro, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, fra i quali rientrano anche le ordinanze custodiali emesse nell'ambito di un procedimento estradizionale (Sez. 6, n. 40153 del 23/10/2024, Rv. 287043-01).

Nel caso di specie, la Corte di appello aveva disposto la traduzione dell'ordinanza impugnata nella lingua nota al [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di tre giorni a cura dell'interpretl da nominarsi.

Il provvedimento tradotto veniva messo a disposizione del ricorrente prima della sua audizione ai sensi dell'art. 717 cod. proc. pen., e il [OSCURATO:PERSONA], che comunque era stato già interrogato dal Procuratore generale in sede di accertamenti ai sensi dell'art. 703 cod. proc. pen., beneficiava anche di un breve termine per esaminarlo prima del suo interrogatorio.

Non risultano formulate eccezioni nel corso della sua audizione avvenuta in data 4 agosto 2026.

Orbene, come già affermato da questa Corte, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse della persona alloglotta a dedurre la nullità derivante dalla tardiva traduzione dell'ordinanza genetica se la stessa alleghi, quale conseguenza del ritardo, un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa (Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287455-01).

Nel caso di specie, a parte la generica doglianza circa l'asserita incongruità del termine previsto per la traduzione del provvedimento cautelare, il ricorrente non ha allegato o almeno prospettato, né dinanzi alla Corte di appello, chiedendo all'uopo un congruo termine prima di procedere agli adempimenti di cui all'art. 717 cod. proc. pen., considerato che il termine di cinque giorni ivi indicato non è perentorio (Sez. 6, n. 41732 del 02/10/2006, Rv. 235298-01), né in questa sede, un concreto pregiudizio per i suoi diritti difensivi derivante dall'asserito ritardo con il quale gli veniva notificata l'ordinanza cautelare tradotta nella lingua a lui nota.

Per tale ragione, la doglianza risulta generica e aspecifica, e, come tale, 8inammissibile.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà anche gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - tof disp. att. cod proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Canada) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 luglio 2026 la Corte di appello di Roma, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto colpito dal mandato di arresto a fini estradizionali emesso dall'Autorità giudiziaria canadese per l'esecuzione di una mandato di arresto nazionale emesso il 12 marzo 2026 dalla Corte superiore del [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento n. 200-01-275421-265 per i reati, contestati in nove capi di imputazione, meglio indicati nella predetta ordinanza, commessi dal [OSCURATO:PERSONA] quale capo di un'organizzazione criminale del [OSCURATO:PERSONA] denominata "Blood family mafia" (BFM), 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen., in quanto rilevanti per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 297, n. 3, e 714, n, 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] si trova ristretto in custodia cautelare dal 26 marzo 2025 nell'ambito di altro procedimento estradizionale per fatti connessi a quelli contestati con l'ordinanza impugnata e già noti alle Autorità canadesi prima dell'emissione del mandato di arresto canadese, come emerge dalla dichiarazione giurata del sergente investigativo di [OSCURATO:PERSONA]. Approssimandosi il termine massimo di scadenza della misura cautelare disposta nell'ambito dell'altro procedimento estradizionale in data 26 settembre 2026, appare evidente che la nuova ordinanza risulta emessa allo scopo di prolungare il termine di sottoposizione a misura cautelare del ricorrente. La Corte di appello avrebbe dovuto riscontrare i presupposti per la retrodatazione e non emettere il nuovo titolo cautelare. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui posticipa la decorrenza del termine di custodia cautelare a circa due mesi dall'esecuzione del provvedimento custodiale. L'ordinanza cautelare è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA], come detto, già detenuto in virtù di altro provvedimento cautelare, in data 30 luglio 2026. Tuttavia, nell'ordinanza si dispone che il relativo termine cominci a decorrere dalla scadenza del termine dell'altra misura cautelare, e, dunque, dal 26 settembre 2026. In tale modo si realizza l'ingiustificato prolungamento del termine custodiale, che non può essere superato dal fatto che è stato il Ministero della Giustizia a richiedere che il termine decorra in questo modo. 2.3. Con il terzo motivo si prospetta violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. per omessa tempestiva traduzione del provvedimento custodiale. L'ordinanza impugnata è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] non tradotta nella lingua a lui nota in data 30 luglio 2026. Solo in data 4 agosto 2026, nel corso della sua audizione ai sensi dell'art. 717 cod. proc. pen., l'ordinanza veniva notificata al ricorrente tradotta in francese, 9tanto che si doveva procedere alla sospensione per alcuni minuti dell'udienza per consentirgli di leggere l'ordinanza tradotta nella lingua a lui nota. Si sostiene che non possa considerarsi congruo il termine di quattro giorni che è servito per disporre la traduzione del provvedimento cautelare soprattutto se la notifica dell'ordinanza tradotta è avvenuta nel corso dell'udienza fissata ex art. 717 cod. proc. pen. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e, all'esito, le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è privo di pregio e va rigettato. 1.1. L'art. 714 cod. proc. pen., dopo avere previsto che l'estradando può essere sottoposto, a richesta del Ministro della Giustizia, a misure coercitive, stabilisce, al comma 2, per quanto di interesse in questa sede, che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280 codice citato. Nell'ambito, quindi, della verifica di compatibilità delle disposizioni di cui al libro I del titolo IV del codice di procedura penale con la disciplina delle misure cautelari in sede di estradizione, questa Corte ha già affermato, ad esempio, che, quando il Ministro della Giustizia sospende, a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., l'esecuzione "a soddisfatta giustizia italiana", non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41540 del 28/11/2006, Stosic, Rv. 234917-01). Allo stesso modo, si è affermato che nel computo del termine annuale di durata massima delle misure coercitive previsto, con riguardo all'estradizione per l'estero, dall'art. 714, comma 4, cod. proc. pen., trova applicazione il disposto dell'art. 297, comma 1, cod. proc. pen. per l'individuazione della sua decorrenza, atteso il richiamo, contenuto nell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., alle disposizioni del titolo I del libro IV, "in quanto applicabili", mentre non opera il meccanismo di "congelamento" disciplinato dall'art. 297, comma 4, cod. proc. pen., che attiene alle sole fasi del giudizio di primo grado o del giudizio d'impugnazione (Sez. 6, n. 7361 del 21/01/2026, Rv. 289413-01). Proseguendo nella disamina, si è sostenuto che il divieto ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen..di plurime contestazioni cautelari con applicazione della medesima misura coercitiva per "uno stesso fatto" è applicabile, in assenza di 3specifica normativa convenzionale o interna, anche in sede estradizionale, in ragione del generale richiamo operato dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito (Sez. 6, n. 36577 del 16/09/2022, RV. 283733-01: fattispecie in cui, in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la cessazione di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti di un estradando che aveva già sofferto il periodo massimo di custodia nel corso di altra procedura estradizionale instaurata, per i medesimi fatti, a seguito di una precedente domanda). Per contro, si è affermato che la disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare applicazione a fronte di una prima misura cautelare adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione e di una seconda misura emessa nel procedimento estradizionale ed esclusivamente funzionale alla consegna, in quanto i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, sicché non sono cumulabili (Sez. 6, n. 45697 del 12/09/2023, RV. 285391-01). 1.2. Il tema posto dal ricorrente concerne l'applicabilità della disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in ipotesi in cui l'estradando sia destinatario di misure cautelar', applicate nell'ambito di distinti procedimenti estradizionali e per fatti diversi, ma ritenuti connessi. Ritiene la Corte di rispondere negativamente al quesito per quanto di seguito argomentato. 1.3. Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. là già richiamata sentenza imp. Stosic), non può dubitarsi in merito alla diretta applicabilità dei principi sanciti dall'art 13 Cost. al tema della estradizione. La Corte costituzionale, infatti, ha da tempo contrassegnato in termini rigorosi la dimensione "funzionale" della custodia cautelare, raccordandola - appunto - al soddisfacimento delle esigenze "strettamente inerenti al processo": locuzione, quest'ultima, omnicomprensiva e, come tale, riferibile ad ogni procedimento giurisdizionale che, a norma dell'art. 111 Cost., deve conformarsi ai caratteri del fair trial, enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, più volte rimarcati dalla giurisprudenza di Strasburgo e, per quel che qui interessa, puntualmente individuati nella Raccomandazione n. 12 del 1975, con la quale il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha dettato i "diritti minimi" da assicurare all'estradando nel corso della relativa procedura. La funzione "cautelare" della custodia e, più in generale, delle misure limitative della libertà personale è, dunque, connotazione "costituzionalmente 4obbligata", a prescindere dalla natura del procedimento all'interno del quale, e "per" il quale, la legge ne prevede la applicazione. Dunque, anche le misure coercitive interne al procedimento estradizionale si giustificano, nel quadro dei principi tracciati dalla Carta fondamentale, soltanto se e nei limiti in cui - si presentino come strumenti indispensabili per il raggiungimento dei fini che quello specifico procedimento è istituzionalmente destinato a conseguire. A misurare la legittimità della compressione dello status libertatis - ovviamente disposta nei casi e nei modi previsti dalla legge - starà, dunque, un limite "interno e strutturale", rappresentato dal raggiungimento della funzione cautelare o dal suo esaurimento, ed un limite "esterno" e necessariamente "normativo", rappresentato, appunto, dalle disposizioni che regolano i "limiti massimi della carcerazione preventiva", al lume dell'ineludibile precetto sancito - indipendentemente dal tipo di procedimento cui la carcerazione si riferisce dall'art. 13, ultimo comma, Cost. Da tutto ciò, le Sezioni Unite hanno tratto alcuni corollari. Deve, anzitutto, essere la legge a disciplinare espressamente e tassativamente i termini massimi entro i quali le misure coercitive possono essere applicate. Tali disposizioni, inoltre, proprio perché incidenti su un diritto fondamentale della persona, non possono che essere di stretta interpretazione. La durata delle misure limitative della libertà personale, infine, si raccorda - come si è già rammentato - alla specifica funzione che le caratterizza nel quadro della disciplina di sistema che il legislatore ha introdotto: ne deriva, pertanto, che i termini di durata massima delle misure, non possono che essere raccordati al paradigma del "sacrificio minimo" che la condizione di libertà deve sopportare per il raggiungimento dello specifico scopo cautelare che le misure sono chiamate a soddisfare nell'ambito del peculiare procedimento in cui possono trovare applicazione. In linea di principio, quindi, già da ciò emerge con chiarezza come i termini "custodiali" stabiliti per il processo, e quelli che regolano la durata delle misure nel procedimento estradizionale, risultino, fra loro, concettualmente eterogenei, proprio perché - al di là delle garanzie che li possono accomunare - il fine e la durata del processo ordinario non hanno nulla a che vedere con l'estradizione. Nel procedimento di estradizione, infatti, il codice di rito ha contrassegnato in termini assai ristretti la durata della privazione della libertà personale dell'estradando, imprimendo cadenze accelerate a tutte le diverse fasi in cui può articolarsi l'iter del procedimento di estradizione. Il particolare regime codicistico, infatti, che delimita la durata delle misure coercitive entro spazi temporali, non soltanto predeterminati in modo rigoroso in stretta "proporzione" alle esigenze 5connesse ai singoli "stadi" in cui si snoda il procedimento, ma anche circoscritti entro limiti assai più contenuti di quelli che caratterizzano i termini di durata massima delle misure applicate nel procedimento ordinario (v., in particolare, artt. 708, commi 2 e 6; 741, comma 4; 715, commi 5 e 6; 718 cod. proc. peri.), sta evidentemente a denotare - come ratio unificante - una precisa opzione di "deroga", quanto allo specifico tema, spiegabile proprio in ragione delle peculiarità che caratterizzano l'estradizione e la condizione di chi vi è assoggettato. Lo scrutinio della clausola di compatibilità, sancita, in tema di misure coercitive, dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., deve pertanto essere condotto in termini di assoluto rigore, proprio sul versante della durata delle misure, ad evitare, da un lato, una inammissibile "eterogenesi dei fini", giacché, come già rilevato, la funzione cautelare nel processo è affatto diversa da quella che è dato registrare in sede di estradizione, e, dall'altro, la creazione, in via interpretativa, di un novurn normativo, per fronteggiare le esigenze connesse alla (a volte apparente) mancanza di una disciplina espressa. D'altra parte, il comma 4 dell'art. 714 codice cit. prevede termini unici di durata delle misure, senza assegnare alcun rilievo al carattere custodiale o meno delle stesse e, altro aspetto significativo, senza che la stessa previsione (ancora una volta, a differenza della disciplina "ordinaria") operi una qualche distinzione di regime in funzione della gravità del reato o della pena per i quali l'estradizione è stata richiesta. 1.4. Il termine, in buona sostanza, è previsto in funzione dei tempi di sviluppo del procedimento di consegna e con riguardo alla domanda di estradizione, nel pieno rispetto del principio di specialità. E' evidente, allora, che non appare compatibile il disposto del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., se riferito ad ipotesi di connessione fra reati, con la disciplina dei termini di durata della misura cautelare applicata nell'ambito di un procedimento estradizionale, poiché gli stessi devono essere calcolati in funzione della singola domanda di estradizione e del relativo procedimento di consegna. Non contraddice tale conclusione quanto statuito dalla già citata sentenza di questa Corte n. 36577 del 2022. Invero, a fronte della apparente perentorietà del principio massimato, la motivazione della predetta sentenza fornisce un quadro di lettura diverso, posto che in quella fattispecie la Corte ha dichiarato la cessazione di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti di un estradando che aveva già sofferto il periodo massimo di custodia nel corso di altra procedura estradizionale instaurata, per i medesimi fatti, a seguito di una precedente domanda. 6Il caso esaminato, infatti, concerneva la riproposizione di una richiesta di estradizione per il medesimo fatto, riformulata a seguito di una prima archiviazione disposta dall'autorità richiedente, cui avevano fatto seguito nuove indagini ed una ulteriore domanda di estradizione, presentata per gli stessi fatti per i quali lo Stato richiedente aveva già ottenuto l'estradizione, preceduta in Italia dall'applicazione di misura cautelare per il periodo massimo consentito. 2. Anche il secondo motivo va rigettato, sebbene con le opportune rettifiche ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. La Corte di appello ha contraddittoriamente affermato, da un lato, la compatibilità della misura cautelare in atto con quella applicata nell'ambito dell'altro procedimento estradizionale, dall'altra la decorrenza degli effetti della prima dalla cessazione della seconda, come richiesto dal Ministro della Giustizia (v. punto 97 dell'ordinanza impugnata), aggiungendo, ancora una volta in maniera contraddittoria, che "il termine annuale previsto dal comma 4 della citata disposizione [id est art. 714] decorre dall'inizio dell'esecuzione della misura riferita a questo procedimento" (v. punto 100 dell'ordinanza impugnata). Al riguardo, ritiene il collegio che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 297, comma 5, prima parte, e 714, comma 2, cod. proc. pen., stante la compatibilità tra le due misure cautelari, gli effetti della misura cautelare applicata con l'ordinanza impugnata decorrono dal giorno in cui è stato notificato il provvedimento cautelare al [OSCURATO:PERSONA]. E', dunque, dal 30 luglio 2026 che decorre il termine previsto dall'art. 714, comma 4, cod. proc. pen., ed in tale senso deve essere correttamente inteso il passaggio motivazionale riportato al punto 97 dell'ordinanza impugnata. Come è noto, nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento (Sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014, Rv. 260279-01). Invero, come precisato in motivazione, questa "regola" discende dai principi dell'economia", dell'efficienza processuale" e della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale". E' possibile, pertanto, procedere a rettificare la contraddittoria affermazione in diritto contenuta nell'ordinanza impugnata, senza che ciò comporti l'annullamento del provvedimento. 3. E' inammissibile, infine, il terzo motivo. 7Innanzitutto, per come emerge dall'impugnata ordinanza»! [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto ad interrogatorio da parte del Procuratore generale ai sensi dell'art. 703 cod. proc. pen., non prestando il consenso e non rinunciando al principio di specialità. Quindi, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento cautelare in lingua italiana, il [OSCURATO:PERSONA] riceveva la traduzione dell'ordinanza nella lingua a lui nota nel corso dell'udienza fissata per la sua audizione ai sensi dell'art. 717 cod. proc. pen. Per consentirgli di apprendere il contenuto del provvedimento, veniva disposta la sospensione dell'audizione, prima di procedere al suo interrogatorio. Ai sensi dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., a pena di nullità, entro un termine congruo, l'Autorità giudiziaria procedente deve disporre la traduzione scritta, tra l'altro, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, fra i quali rientrano anche le ordinanze custodiali emesse nell'ambito di un procedimento estradizionale (Sez. 6, n. 40153 del 23/10/2024, Rv. 287043-01). Nel caso di specie, la Corte di appello aveva disposto la traduzione dell'ordinanza impugnata nella lingua nota al [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di tre giorni a cura dell'interpretl da nominarsi. Il provvedimento tradotto veniva messo a disposizione del ricorrente prima della sua audizione ai sensi dell'art. 717 cod. proc. pen., e il [OSCURATO:PERSONA], che comunque era stato già interrogato dal Procuratore generale in sede di accertamenti ai sensi dell'art. 703 cod. proc. pen., beneficiava anche di un breve termine per esaminarlo prima del suo interrogatorio. Non risultano formulate eccezioni nel corso della sua audizione avvenuta in data 4 agosto 2026. Orbene, come già affermato da questa Corte, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse della persona alloglotta a dedurre la nullità derivante dalla tardiva traduzione dell'ordinanza genetica se la stessa alleghi, quale conseguenza del ritardo, un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa (Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287455-01). Nel caso di specie, a parte la generica doglianza circa l'asserita incongruità del termine previsto per la traduzione del provvedimento cautelare, il ricorrente non ha allegato o almeno prospettato, né dinanzi alla Corte di appello, chiedendo all'uopo un congruo termine prima di procedere agli adempimenti di cui all'art. 717 cod. proc. pen., considerato che il termine di cinque giorni ivi indicato non è perentorio (Sez. 6, n. 41732 del 02/10/2006, Rv. 235298-01), né in questa sede, un concreto pregiudizio per i suoi diritti difensivi derivante dall'asserito ritardo con il quale gli veniva notificata l'ordinanza cautelare tradotta nella lingua a lui nota. Per tale ragione, la doglianza risulta generica e aspecifica, e, come tale, 8inammissibile. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà anche gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - tof disp. att. cod proc. pen. P.Q.M. Rigetta il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34813/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris