CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 11995/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso perl’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degliRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna hadichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza pronunciata il 27/05/2025 dal Tribunale di Modena e con la qualel’imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed € 3.000,00 diammenda in ordine al reato previsto dall’art.116, commi 15 e 17, del d.lgs. n.30aprile 1992, n.285.La Corte territoriale ha ritenuto che l’impugnazione proposta dal difensoredell’imputato fosse affetta da aspecificità dal punto di vista, quanto meno,estrinseco; in particolare ha rilevato che, nella formulazione dei due motivi diappello – riguardanti la mancata applicazione delle circostanze attenuantigeneriche e della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. – ladifesa non aveva sostanzialmente posto in discussione l’apparato argomentativodella sentenza di primo grado.In particolare, quanto al motivo riguardante l’applicazione dell’art.131-biscod.pen., ha osservato che l’appellante, adducendo l’occasionalità del fatto, nonaveva smentito quanto affermato dal Tribunale in ordine all’abitualità dellacondotta, concretizzante l’elemento oggettivo del reato contestato; mentre,quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, haargomentato che l’appellante aveva genericamente addotto l’irrilevanza deiprecedenti penali e richiamato elementi del tutto aspecifici, quali la naturacontravvenzionale del reato, la carenza di ulteriori aggravanti e la mancatacommissione di ulteriori illeciti in occasione del controllo.2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazioneDaniele [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo diimpugnazione, nel quale ha dedotto la violazione degli artt. 581 e 591cod.proc.pen.Ha dedotto che l’appello era teso a ottenere, da parte del giudice di appello,una nuova valutazione della res giudicanda e che, nell’impugnazione, era statofatto specifico riferimento alle carenze motivazionali della sentenza di primo grado.In particolare, ha esposto che – in ordine al diniego della causa di nonpunibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. – il giudice di primo grado aveva fattoriferimento esclusivo alla pericolosità dell’imputato, desunta dagli stessi indici postia fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche e, in particolare,dai suoi precedenti; esponeva che la Corte d’appello aveva quindi posto aconfutazione dell’appello dei profili di diritto non affrontati dal giudice di primogrado e né dalla difesa.In ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ha espostoche l’atto di appello aveva messo a base del motivo precisi elementi diconfutazione, quali la risalenza dei precedenti e il collaborativo comportamentotenuto dall’imputato nella fase del controllo e in sede processuale.3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Deve premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioniin punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma 1-bis dell’art.581cod.proc.pen. per effetto dell’art.33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022,n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare il relativopresupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi del quale:«l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ognirichiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici inrelazione alle ragioni di fatti o di diritto espresse nel provvedimento impugnati,con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione».Ne risulta, richiamando il contenuto della relazione illustrativa del d.lgs. n.150 del2022 che «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenutanell’atto d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espressenel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai qualisi riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificitàc.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione dicontrollo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello».Ne consegue che – come desumibile da tale inciso – risultano recepite sulpiano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza dilegittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello;questione, in particolare, fatta oggetto dell’arresto espresso da Sez.Un., n.8825del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, RV. 268822 – 01, nel quale è stato rilevatoche, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardantevizi patologici dell’impugnazione quali la totale indeterminatezza dell’esposizioneovvero la genericità o non pertinenza della critica), deve considerarsi causa diinammissibilità dell’appello anche la aspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa,sulla base del principio di diritto formulato, quando non risultano esplicitamenteenunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto postea fondamento della sentenza impugnata.Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato duefondamentali precisazioni; ovvero che, in considerazione della diversità strutturaleesistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che lariproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sécausa di inammissibilità dell'appello; ciò in quanto il giudizio di appello ha infattiper oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza,con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragionidedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata suargomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del Giudice diprimo grado.2.2 Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che il sindacatosull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc.pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso percassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - lavalutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata datali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione con laconseguenza che, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale proceduraprevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che sianomanifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca edestrinseca.Rilevando altresì che le suddette argomentazioni riguardano non solo imotivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi asostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenzaimpugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamentededotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni dellaloro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delledisposizioni cui si riferiscono.2.3 E’ stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalleSezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessarioche il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronunciadi cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando leragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre ilgiudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e diesercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che lecensure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizionisulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricaderesul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, conaccettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenzialiper le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez.3,n.12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841).3. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto adeguatogoverno dei suddetti principi.In particolare, in ordine alla mancata applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen., il motivo di appello – in riferimento alcontenuto della sentenza impugnata, facente riferimento alle circostanze del fattoe ai precedenti penali dell’imputato – conteneva precise allegazioni di fatto inordine agli elementi rappresentati dalla modalità della condotta, dall’occasionalità(facendo riferimento al solo precedente specifico sanzionato per viaamministrativa) e dalla modesta gravità del fatto.Mentre, in ordine al secondo motivo – in riferimento alla motivazione dellasentenza di primo grado, che ha negato le attenuanti generiche sulla base deiprecedenti dell’imputato – la difesa, in sede di appello, si è comunque raffrontatacon la motivazione medesima, richiamando gli elementi rappresentati dallarisalenza dei precedenti stessi, dal buon comportamento processuale oltre chedalla dedotta scarsa gravità del fatto.Ne consegue che la valutazione della Corte territoriale si è fondata, sullascorta della lettura del diritto vivente espressa da alcune pronunce di questa Corte(quale Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, v. 286812, con particolareriferimento al primo motivo), sulle ragioni di manifesta infondatezza dei motivi; lequali, alla luce del citato arresto delle Sezioni Unite, non sono però sanzionabilicon la pronuncia di inammissibilità prevista dall’art.591, comma primo, lett.c),cod.proc.pen..Ulteriormente, va difatti richiamato il principio – da ritenersi applicabileanche a seguito dell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art.581 cod.proc.pen.- per cui il giudice d'appello, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione soloquando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati oquando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, manon quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparatomotivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005).4. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinviocon trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]