CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 09119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4817/2017 R.G. proposto da : COMUNE di ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, c.so [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrenti - a cui è stato riunito il ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, c.so [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrenti - contro COMUNE di ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n . 3018/2016 depositata il26/7/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/1/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., imprese che avevano eseguito tramite una società consortile all’uopo costituita un’opera stradale appaltata dal Comune di Ercolano, convenivano avanti al Tribunale di Napoli la stazione appaltante onde sentirla condannare - previo accertamento, fra l’altro, della fondatezza di tutte le riserve iscritte e della completa realizzazione delle opere previste in contratto – al pagamento di £. 10.149.074.355 per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento dell’amministrazione municipale, la cui mancata collaborazione ed errata progettazione aveva provocatosospensioni illegittime del corso dei lavori e un andamento anomalo degli stessi, £. 611.544.893 per revisione dei prezzi e £. 183.666.157 per lavori non contabilizzati. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 14188/2009, rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla questione della revisione dei prezzi sollevata dal convenuto, trattandosi di una controversia sul quantume non sull’an della revisione pretesa. Respingeva, del pari, l’eccezione di devoluzione ad arbitri della lite, dato che la domanda proposta davanti all’autorità giudiziaria ordinaria costituiva valida declinatoria della competenza arbitrale. Dichiarava, nel merito, l’improponibilità della domanda presentata dalle società attric i , in applicazione di quanto stabilito dall’art. 44 d.P.R. 1063/1962, dato che la stessa era stata spiegata prima dell’avvenuto collaudo dell’opera pubblica. Disattendeva, infine, la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Ercolano, con cui era stata richiesta la condanna delle società appaltatrici al pagamento di una penale di € 6.584.825,46 a causa del ritardo nel completamento delle opere, reputando che il ritardo maturato non fosse loro imputabile. 2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., riteneva, invece, che la domanda attorea fosse proponibile, giacché al momento della notifica dell’atto di citazione era oramai già interamente decorso il termine previsto per il completamento delle operazioni di collaudo e per l’approvazione del relativo certificato. Giudicava precluso l’esame delle eccezioni non rilevabili d’ufficio che il Comune di Ercolano aveva sollevato in primo grado e non aveva espressamente riproposto in appello, fra le quali doveva ricomprendersi, in particolare, l’eccezione di decadenza dal diritto di far valere le pretese derivanti da sospensioni illegittime e dall’andamento anomalo dei lavori a causa della tardività delle relative riserve. Stabiliva che le società appaltatrici erano ancora creditrici per complessivi € 305.186,2, oltre interessi exart. 36 d.P.R. 1063/1962, di cui € 105.894,12 a titolo di saldo del corrispettivo risultante dalla contabilità finale e € 199.292,08 in conseguenza della revisione dei prezzi. Determinava, inoltre, il risarcimento complessivamente dovuto alle società appaltatrici in € 286.124,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, di cui € 96.413,04 per maggiori oneri dovuti alle sospensioni illegittime dei lavori e € 189.711,36 per la tardiva percezione delle somme dovute a titolo di acconto e saldo. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 luglio 2016, ha presentato ricorso il Comune di Ercolanoal fine di far valere tre motivi di impugnazione, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ultime compagini , a loro volta, hanno proposto autonomo ricorso,prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Comune di Ercolano. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. È necessario disporre, in limine, la riunione dei due ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza, in applicazione dell’art.335 cod. proc. civ.. 5. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 37, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.: la materia del contendere, relativa a un appalto di opere pubbliche, imponeva di adire prima il collegio arbitrale e subordinatamente il giudice amministrativo, almeno rispetto alla richiesta di revisione dei prezzi; la Corte d’appello doveva perciò rilevare –in tesi – il proprio difetto di giurisdizione. 6. Il motivo è inammissibile. Qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado in modo espresso, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione esige la proposizione di uno specifico gravame, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso exart. 345, comma 2, cod. proc. civ. per il giudicato interno così formatosi. Nel caso di specie il tribunale, con la sentenza di primo grado, ha rigettato tanto l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla revisione prezzi, quanto l’eccezione di devoluzione ad arbitri della controversia, senza che sul punto l’amministrazione municipale abbia proposto alcun motivo di appello. La mancata impugnazione di queste statuizioni impediva alla Corte distrettuale di pronunciarsi in proposito e comporta l’inammissibilità della censura in esame, in ragione della cosa giudicata formale formatasi sul punto. 7. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 d.P.R. 1063/1962, in quanto la domanda attorea è stata esaminata e decisa benché fosse stata proposta ancor prima che la stazione appaltante deliberasse il collaudo dei lavori. 8. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha spiegato che l’impedimento previsto dall’art. 44 d.P.R. 1063/1962 viene meno, a mente dell’art. 5 l. 741/1981, nel caso in cui sia trascorso inutilmente – come nella fattispecie in esame - il termine stabilito per l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La censura in esame elude questa statuizione, evitando di confrontarsi con le ragioni su cui la stessa è fondata e di contestarle, e si limita a discettare sul principio di improponibilità della domanda stabilito dalla norma denunciata come violata. Il che determina l’inammissibilità della censura, poiché l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione una simile nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata conl'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 6496/2017, Cass. 17330/2015, Cass.359/2005). 9. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., in relazione alla domanda riconvenzionale sollevata dal Comune di Ercolano e a tutte le eccezioni dichiarate assorbite in primo grado: la Corte d’appello, nel ritenere precluso l’esame delle eccezioni non rilevabili d’ufficio che il Comune di Ercolano aveva sollevato in primo grado senza riproporle espressamente in appello, ha illegittimamente onerato l’amministrazione a ricorrere a particolari formalismi nel ripresentare in sede di impugnazione le eccezioni già dedotte in primo grado e, in questo modo, ha trascurato di considerare il tenore delle difese illustrate negli scritti difensivi e nelle memorie conclusionali. 10. Il motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove un’eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, è sì sufficiente la mera riproposizione della stessa in appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., a patto però che essa sia effettuata in modo espresso; la mancanza di questa riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte (Cass., Sez. U., 11799/2017). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di questo principio, laddove ha ritenuto che il Comune di Ercolano non avesse assolto l’onere a cui era tenuta onde riproporre le eccezioni in senso proprio sollevate in primo grado (fra cui l’eccezione di tardività delle riserve), giacché non aveva espressamente ripresentato le eccezioni non accolte né vagliate dalla sentenza di primo grado, ma si era limitato a richiamare, in maniera del tutto generica, le eccezioni e le difese già sollevate nella precedente sede processuale. Risulta altrettanto corretto il mancato esame delle eccezioni sollevate in comparsa conclusionale, poiché la riproposizione da parte dell’appellato deve avvenire in maniera esplicita in qualsiasi scritto, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, pena l'effetto di tacita rinuncia sancito dall'art. 346 cod. proc. civ. (Cass.11565/2015, Cass. 8314/2015, Cass. 12490/2007, Cass. 413/2006, Cass. 15223/2005). 11. Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello, sulla domanda di ristoro delle maggiori spese generali che l’appaltatore aveva dovuto sostenere in conseguenza di illegittime sospensioni dei lavori e dell’andamento anomalo degli stessi, dato che la decisione impugnata si è occupata soltanto delle voci di danno concernenti i maggiori oneri sopportati dall’appaltatore per attrezzature e personale e i mancati utili. 12. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., nell’agire in giudizio e nel proporre appello avverso la decisione del primo giudice,hanno vantato – fra l’altro – un credito di £ 10.149.074.355 per i maggiori oneri derivanti dalle sospensioni illegittime dei lavori e per l’andamento anomalo degli stessi, per fatti imputabili alla stazione appaltante, facendo riferimento alla prima riserva iscritta poi richiamata all’interno delle riserve finali. Fra i maggiori oneri derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante sono state indicate le spese generali correlate al periodo di ridotta produttività e alle sospensioni totali dei lavori. Rispetto a questa specifica voce di danno la Corte di merito nulla ha statuito, occupandosi espressamente soltanto dei “maggiori oneri dovuti alle sospensioni (illegittime) dei lavori” e del “mancato utile” (pag. 12). Né è possibile ritenere – come sostiene l’amministrazione controricorrente - che i giudici distrettuali abbiano voluto disattendere una simile richiesta laddove hanno rilevato che “le società appaltatrici, nel formulare le loro richieste, hanno fatto riferimento (così come più volte ribadito dal C.T.U., ing. [OSCURATO:PERSONA]) ad apodittiche voci di costo senza fornire il benché minimo elemento, documentale o soltanto oggettivo di possibile riscontro” (pag. 12). Un simile assunto si fonda sulla constatazione, immediatamente successiva, che le appellanti “infatti non hanno provato in giudizio le loro pretese risarcitorie mediante la produzione della documentazione richiamata nella riserva finale (libro dei cespiti e libro matricola della società costituita … per l’esecuzione dei lavori)”. Il riferimento a voci di costo che dovevano trovare giustificazione nel libro cespiti e nel libro matricola rende evidente come, in questo modo, la Corte distrettuale abbia inteso far riferimento ai profili di danno derivanti dalle maggiori spese per personale e per attrezzature e mezzi d’opera, autonomamente esposte all’interno della riserva e separatamente richieste al momento di agire in giudizio. L’espressione utilizzata esula, invece, completamente dalla tematica delle spese generali e del relativo danno che l'impresa sopporta durante la sospensione, tenuto conto che le spese generali costituiscono una voce inerente all'azienda e all’impianto del cantiere dovute all'appaltatore nel caso di illegittima sospensione dei lavori a titolo risarcitorio, il cui rimborso costituisce componente ineluttabile del risarcimento del danno patito dall'appaltatore in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione ed è dovuto in via automatica e presuntiva (cfr. Cass. 14779/2020, Cass. 4391/2014, Cass. 28429/2011, Cass.5010/2009). La mancanza di alcuna statuizione, esplicita o implicita, a proposito del credito in discorso integra una violazione del principio di necessaria corrispondenza fra “tutta la domanda” presentata e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e determina, di conseguenza, la nullità del decreto impugnato, in parte qua. 13. Rimane perciò assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata prospettata la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 20 r.d. 350/1895, 16 e 30 d.P.R. 1063/1962 e 14 l. 741/1981 nell’ipotesi in cui si voglia intendere la locuzione utilizzata dalla sentenza impugnata come riferita anche alla voce di riserva relativa alle spese generali. 14.1 Il terzo motivo di ricorso si duole dell’omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta e documentata, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.: la sentenza impugnata ha ravvisato la carenza di elementi probatori rispetto alle voci di danno relative ad attrezzature e mezzi d’opera e al personale, stante la mancata produzione in giudizio del libro dei cespiti e del libro matricola della società consortile costituita per l’esecuzione dei lavori. Senonché questi documenti erano stati ritualmente prodotti dalle società appaltatrici fin dal primo grado di giudizio e la Corte di merito, nell’omettere del tutto il loro esame ovvero nel travisarne le risultanze, ha adottato un’errata pronuncia di carattere meramente processuale che ha provocato il mancato esame, nel merito, delle domande avanzate a questo proposito. 14.2 Il quarto motivo di ricorso, sotto la rubrica “ridondanza del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove ex art. 116 c.p.c. in violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.”, assume che l’erronea ricostruzione della quaestio facti relativa alla consistenza della prova documentale offerta dalle società attrici ha indotto il giudice di merito ad applicare erroneamente una norma di diritto, cosicché le voci di domanda concernenti lo sperpero di attrezzature e personale sono state respinte sulla base di un’erronea applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.. 14.3 Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto storico costituito dal danno che le imprese hanno sopportato per l’improduttivo vincolo, oltre i limiti del tempo contrattuale di esecuzione, di attrezzature e mezzi d’opera e personale; una simile omissione sarebbe stata provocata dal mancato esame del libro cespiti e del libro matricola, che erano stati ritualmente prodotti. 15. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, tutti, inammissibili. I mezzi in esame intendono dolersi, sotto vari profili, del fatto che la Corte di merito abbia respinto le pretese risarcitorie per sperpero di attrezzature e personale sulla base del rilievo che il libro cespiti e il libro matricola della società consortile costituita per l’esecuzione dei lavori non erano stati prodotti, quando invece la produzione era avvenuta. Va escluso che una simile statuizione comporti un vizio di omessa pronuncia (vizio che presuppone l'effettiva obliterazione della "postulazione di giudizio" in almeno una delle sue articolazioni e che non sussiste quando la domanda sia stata comunque esaminata, senza che rilevino i motivi di rito o di merito per cui essa sia stata disattesa; Cass. 11517/1995), dato che la domanda in discorso, in realtà, è stata presa in esame e respinta, perché non suffragata dal necessario corredo istruttorio. Allo stesso modo non è possibile sostenere che il fatto storico costituito dal danno che le imprese avevano sopportato per l’improduttivo vincolo di attrezzature e mezzi d’opera e personale non sia stato esaminato dai giudici distrettuali, i quali, al contrario, hannovalutato questa circostanza, ritenendola però non dimostrata sulla base della congerie istruttoria disponibile. Si tratterebbe, quindi, al più di un esame non omesso, ma erroneo del fatto addotto, evenienza che si pone al di fuori dei limiti propri del canone di critica previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il quale riguarda il tralasciato esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non si estende all’esame inappagante per la parte di tale fatto. Non è neppure possibile proporre una censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. denunciando un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, in quanto una simile doglianza è esperibile solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass.26367/2022). Invece, il mancato esame di documenti che il giudice motivi con l'affermazione che non risultino inclusi tra gli atti del processo non può che essere prospettato come un errore di fatto nel quale il giudice sia incorso per una mera svista materiale, errore rispetto al quale l'unico rimedio esperibile è quello della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 5475/2004; nello stesso senso Cass. 903/2005). La questione sottesa a tutti i mezzi in esame doveva perciò essere prospettata, piuttosto che nei termini dedotti con i motivi in esame, tramite il rimedio della revocazione. 16. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso proposto dal Comune di Ercolano deve essere respinto. La sentenza impugnata deve essere,invece, cassata in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., nei limiti in precedenza indicati. Di conseguenza, la causa deve essere rinviata alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., dichiara assorbito il secondo e inammissibili il terzo, il quarto e il quinto; rigetta il ricorso presentato dal Comune di Ercolano; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.