CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 31440/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29605/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Brescia n. 1215 /20 2 2 , pubblicata in data17 ottobre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1.[OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere conferito mandato a [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento di una serie di incarichi, tra i quali, in particolare, quello per la liquidazione delle quote di due società , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo per l’importo di euro 233.654,29, oltre interessi, richiesto da Almici a titolo di compenso per l’attività svolta. Con sentenza n. 884/2021, il Tribunale adito, previa revoca del decreto ingiuntivo, accoglieva parzialmente la domanda proposta e condannava l’opponente al pagamento del minor importo di euro 15.000,00. La Corte d’appello di Brescia, pronunciando sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza impugnata e respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della suddetta decisione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed il controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso è denunziata la violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1371 cod. civ. Il ricorrente censura, in particolare, l’interpretazione resa dalla Corte d’appello con riguardo a l termine “recuperare” utilizzato nella clausola n. 5) del mandato conferito. 2.L’intervenuta rinuncia al ricorso e la conseguente accettazione esimono il Collegio dall’esame de l motiv o di ricorso e impon gono la dichiarazione di estinzione del ricorso. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, dovendo farsi applicazione del quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di