CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; e, per l'effetto, procedeva a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, dolendosi dell'eccessività degli aumenti di pena, apportati in base all'art. 81, cpv., cod. pen., e dell'inadeguata loro giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, come autorevolmente stabilito da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01. Fermo ciò, il giudice stesso, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di modesta entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01). 3. Il provvedimento impugnato è dunque conforme a legge, perché gli aumenti di pena in continuazione con esso disposti appaiono ragionevolmente contenuti (quattro mesi di reclusione per ciascuno dei reati fiscali e tre mesi per la truffa) e la relativa misura è stata convenientemente ridotta (da un terzo ad oltre la metà) rispetto a quella iniziale. Ai fini del rispetto dell'obbligo motivazionale era dunque sufficiente che il giudice a quo desse conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valutando «congrua» la pena come rideterminata, secondo quanto è esattamente avvenuto.4. Al conseguente rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual