CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 23457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29864/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. FREGOLI, 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI,20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5514/2021 depositata il26/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’ATER del Comune di Roma, al fine di sentir dichiarare l’esistenza del diritto del Petrucci ad acquistare l’immobile sito in Roma, via Imera n. 3, alla cifra già fissata con l’Ente, pari ad Euro 60.425,45, nonché per sentir condannare l’ATER al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua condottaomissiva e negligente. A fondamento delle sue ragioni, l’attore dedusse che: il nonno era stato assegnatario dell’alloggio in via Imera, a partire dal 1951; che, dopo la sua morte, era subentrata come assegnataria la nonna, [OSCURATO:PERSONA], la quale, su invito dell’ATER, aveva più volte manifestato interesse all’acquisto dell’immobile in questione; che, nel 2002, egli si era riunito al nucleo familiare presso l’alloggio in via Imera e che, nonostante i numerosi solleciti da parte della nonna e, successivamente, della madre [OSCURATO:PERSONA], le manifestazioni di volontà di acquisto dell’immobile erano rimaste del tutto prive di riscontro da parte dell’Ente convenuto. Si costituì in giudizio l’ATER del Comune di Roma, deducendo l’infondatezza della domanda e, in particolare, escludendo che il Petrucci fosse titolare del diritto di acquisto dell’immobile in questione. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5650/2016, rigettò la domanda, ritenendo che non vi fosse la prova che il Petrucci fosse parte del nucleo familiare dell’assegnataria dell’immobile, in quanto [OSCURATO:PERSONA], nel 2002, aveva indicato come unica componente del suo nucleo famigliare la figlia [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5514 del 26 luglio 2021 ha rigettato l’appello, confermando integralmente la pronuncia impugnata. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che il Petrucci non fornì la prova della sua qualità di erede, per il mancato deposito degli atti dello stato civile, ai sensi dell’art. 565 c.p.c. Sostiene, infatti, il ricorrente che la sua qualità di erede, non essendo mai stata contestata dalla controparte, costituisce un fatto pacifico, che non necessita di essere provato. La Corte d’Appello avrebbe anche omesso di esaminare il certificato dello stato di famiglia, depositato dal ricorrente con l’atto di citazione del giudizio di primo grado, da cui si desumerebbe chiaramente la sua qualità di erede convivente dell’originario assegnatario dell’alloggio, documento che, peraltro, non è mai stato oggetto di contestazione da parte dell’ATER. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2, 3 comma della l. 136/2001”, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata non avrebbe dato corretta applicazione alla norma citata, che, interpretata letteralmente, prevede che, nel caso in cui il conduttore muoia dopo aver già presentato la domanda di riscatto dell’immobile, ma non abbia ancora stipulato il formale atto di acquisto, gli eredi avrebbero diritto a vedersi trasferita la proprietà dell’alloggio in luogo del defunto riscattante. Ma anche qualora si accogliesse una interpretazione più restrittiva della norma, la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto riconoscere l’obbligo dell’ATER di provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo volto alla cessione dell’alloggio. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, a fronte dell’inerzia procedimentale dell’Ente convenuto. In particolare, nel 1999 l’ATER avrebbe prima attivato il procedimento volto alla vendita dell’immobile, per poi rimanere inerte per circa due anni e, poi, ancora, dopo la comunicazione del prezzo di vendita, con la relativa accettazione della parte interessata, avrebbe inspiegabilmente reiterato tale comportamento omissivo. Tali gravi circostanze non sarebbero state esaminate dal Giudice d’Appello, nonostante, secondo il ricorrente, esse assumano un rilievo decisivo per la definizione della controversia. 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3. La Corte d’Appello avrebbe condannato l’odierno ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, ritenendolo erroneamente soccombente, per aver omesso di esaminare la domanda relativa al risarcimento del danno dovuto alla condotta inerte dell’Amministrazione. 5.Il primo motivo è inammissibile. La domanda è stata rigettata e tale statuizione è stata conferma ta in appello sulla base delle due seguenti rationes decidendi : 1) il diritto ad ottenere la cessione non è trasmissibile all’erede essendo subordinato alla verifica dei requisiti di legge ; 2) non è stata provata la qualità di erede non essendo stati depositati gli atti dello stato civile da cui sarebbe risultato il suo “diritto esclusivo” a succedere nell’eventuale conclusione del contratto. La censura è inammissibile per un duplice ordine diragioni: a) lo stato di famiglia risultante dal certificato rilasciato dall’ufficiale di anagrafe, così come trascritto nel motivo di ricorso (pag. 11), è fatto privo di decisività perché non risultano indicati gradi di parentale, ma solo le persone e, poiché “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (art. 4 regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con il d.P.R. n. 223/1989), la mera indicazione delle persone non attestal’esistenza di vincoli di parentela; b) la corte ha affermato che non è stato provato il “diritto esclusivo” a succedere nell’eventuale conclusione del contratto e il motivo portante della decisione, rappresentato dal “diritto esclusivo”, non è oggetto di specifica impugnazione, sicché la censura risult priva di decisività (peraltro il certificato dello stato di famiglia, anche ipotizzando l’esistenza nel documento dell’indicazione dei vincoli di parentela, non dimostrerebbe il detto “diritto esclusivo”). Il secondo motivo risulta assorbito per effetto d e ll’inammissibilità del primomotivo. Il terzo motivo è inammissibile perché deve intendersi che il giudice, reputando non provata la qualità di erede, abbia ritenuto assorbita la domanda, per cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’assorbimento e non una omessa pronuncia. Il quarto motivo infine è inammissibile in quanto non motivo. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso, con assorbimento del secondo motivo,e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a n