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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 08710/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello, non essendo stata devoluta al giudice dell'appello la questione della sussistenza del reato ma solo quella della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello, non essendo stata devoluta al giudice dell'appello la questione della sussistenza del reato ma solo quella della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08710/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris