CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18114/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., riducendo quella inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando vizi della motivazione in punto di mancata esclusione delle condizioni per pronunciare l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché, attraverso generiche considerazioni prive di ogni riferimento ai fatti in trattazione, pone questioni riguardanti condizioni di proscioglimento che neppure specifica, estranee ai motivi di appello e investiti dalla rinunzia in sede di proposizione del concordato avuto riguardo alla rideterminazione della pena. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, da emettere "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]