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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03013/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cosenza ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cosenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di lesioni personali; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], successivamente, ha depositato memoria scritta; - che i motivi di ricorso - al di là della loro formale enunciazione - si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez.

V, n.22854 del 29.04.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); che i motivi di ricorso, inoltre, sono privi di specificità estrinseca; che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cosenza ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cosenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di lesioni personali; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], successivamente, ha depositato memoria scritta; - che i motivi di ricorso - al di là della loro formale enunciazione - si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. V, n.22854 del 29.04.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); che i motivi di ricorso, inoltre, sono privi di specificità estrinseca; che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 03013/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris