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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38314/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rro Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sost dell'impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità.

1.1. Con riferimento al primo motivo, relativo alla violazione abituale del divieto di associarsi a persone pregiudicate, sussiste unievidente wrenza di interesse, posto che l'odierno imputato risulta essere stato assolto dall'addebito con la più ampia formula liberatoria sin dalla sentenza che ha dEfinitc il primo grado del giudizio nei confronti della quale non ha interposto appello il pubblico ministero.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e comunque int' hramente versato in fatto.

Trascura il ricorrente che la Corte distrettuale ha giustificato e3aust: vamente la scelta di non applicare la causa di proscioglimento di cui all'art. 13:1-bis cod. pen. ritenendo a tal fine ostative le numerose condanne irrevocabili per /iolazioni delle prescrizioni imposte dal regime di sorveglianza speciale di P.3. col obbligo di soggiorno, considerate correttamente sintomatiche di abitui dita del comportamento..

Sul punto il ricorrente nulla ha opposto, limitandosi a cqntestare genericamente l'erroneità della decisione.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dE I ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc !ssuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dE la causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore ck [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarrk nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca 3sa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rro Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sost dell'impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità. 1.1. Con riferimento al primo motivo, relativo alla violazione abituale del divieto di associarsi a persone pregiudicate, sussiste unievidente wrenza di interesse, posto che l'odierno imputato risulta essere stato assolto dall'addebito con la più ampia formula liberatoria sin dalla sentenza che ha dEfinitc il primo grado del giudizio nei confronti della quale non ha interposto appello il pubblico ministero. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e comunque int' hramente versato in fatto. Trascura il ricorrente che la Corte distrettuale ha giustificato e3aust: vamente la scelta di non applicare la causa di proscioglimento di cui all'art. 13:1-bis cod. pen. ritenendo a tal fine ostative le numerose condanne irrevocabili per /iolazioni delle prescrizioni imposte dal regime di sorveglianza speciale di P.3. col obbligo di soggiorno, considerate correttamente sintomatiche di abitui dita del comportamento.. Sul punto il ricorrente nulla ha opposto, limitandosi a cqntestare genericamente l'erroneità della decisione. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dE I ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc !ssuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dE la causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore ck [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarrk nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca 3sa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembr