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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24276/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 625 bis cod. proc. pen. la sentenza della Corte di Cassazione, prima sezione, che ne ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, a sua volta di rigetto della richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno - irrogatagli con sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello di Palermo in data 11 ottobre 2002, irrevocabile il 2 febbraio 2004 - con quella di anni trenta di reclusione, formulata sul presupposto della violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia. 2.L'atto di impugnazione consta di un solo, composito motivo, che ha lamentato la commissione di un errore percettivo o di fatto da parte dei giudici supremi, che non avrebbero preso in esame gli specifici motivi di impugnazione presentati dal ricorrente avverso l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Palermo, a cui era stato sottoposto un vizio di ultra-petizione in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17248 del 2004, da cui era dipesa la mancata ammissione del Marceca al rito abbreviato all'epoca richiesto (in quanto - secondo la tesi del ricorrente - la semplice richiesta di ammissione al giudizio abbreviato introdurrebbe la rinnovazione parziale del dibattimento nel giudizio di appello, nel senso che "la tempestività della richiesta" del rito abbreviato sarebbe legata "alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, cosicchè affermare la prima significa riconoscere la seconda"); e che la Corte di merito avrebbe erroneamente ricondotto all'esercizio della funzione di nomofilachia di competenza della Corte di legittimità.

Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto fuori dai casi consentiti e manifestamente infondato. 1.0ccorre ricordare, preliminarmente, che secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016 - dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789) e di seguito riaffermato (Sez. 5, n. 33143 del 26/03/2018, Vitagliano, Rv. 273773), il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto.

1.1. La legittimazione al ricorso straordinario si inscrive nella tendenza, che ha trovato pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità, che ha contribuito alla progressiva erosione del giudicato, individuando una gamma di rimedi all'irrevocabilità delle decisioni penali per garantire la legalità della pena (Sez.

U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2014, Gatto; Sez.

U., n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. 5, n. 16507 del 11/02/2010, Scoppola, Rv.247244, che ha affermato che è ammissibile il ricorso straordinario promosso dal "condannato", preordinato ad ottenere, in esecuzione di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - che abbia accertato la non equità del trattamento sanzionatorio determinato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6 e 7 CEDU — la sostituzione della pena inflitta con quella ritenuta equa dalla Corte europea).

Ne deriva che il concetto di "stabilizzazione del giudicato" non può essere circoscritto all'affermazione di colpevolezza, ma deve essere esteso ai casi in cui il verdetto sia suscettibile di incidere sulla legalità della pena comminata, che all'affermazione di colpevolezza è strettamente collegata, anche quando rimessa in discussione per effetto dei mutamenti normativi o giurisprudenziali.

Nel caso di specie, dunque, Marceca è da ritenersi legittimato all'impugnazione straordinaria avverso la decisione della Corte di cassazione che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, in quanto strumento finalizzato a "destabilizzare" il giudicato sulla pena, di cui si prospetta l'illegalità, ed a porre rimedio ad un pregiudizio, derivante dal lamentato errore di fatto, altrimenti irreversibile (cfr. sez.5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, in motivazione; più recentemente, sez.5, n. 32085 del 22/05/2024, Pucillo, in motivazione, n.m.). 2.Va ribadito tuttavia il costante insegnamento di questa Corte, per il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280).

Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez.

Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527).

Infatti, il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062).

2.1. Costituisce allora ius receptum che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez.

Unite, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; conf. da ultimo Sez. 6, ord. n.28424 del 23 giugno 2022, Spadini, Rv. 283667).

L'errore percettivo consiste in un errore materiale ed oggettivo, di circoscritta applicazione, di regola identificabile in una svista deliberativa "interna" o in un vizio incontrovertibile della decisione del giudice di legittimità che abbia omesso di considerare un motivo di ricorso o una memoria di parte di valenza decisiva, o abbia dato per esistente, con ricadute ineluttabili, un atto processuale inesistente o ancora come inesistenti un atto o un'iniziativa processuale, a loro volta di valenza dirimente, invece presenti e rinvenibili nel fascicolo procedinnentale.

2.2. Ed a proposito della portata infirmante del dedotto errore, quello rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. deve assumere connotato disarticolante, nel senso che deve aver condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata ove esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20 marzo 2014, Apicella, Rv. 259503).

Principio, questo, di cui deve tenersi conto anche qualora l'errore di fatto denunciato riguardi l'omesso esame di un motivo dell'originario ricorso per cassazione giacché, anche in questo caso, è necessario che l'omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando quest'ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10 febbraio 2010, Cillari, Rv. 247236). 3.Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione non è incorsa in alcun vulnus di percezione, dal momento che ha perfettamente compreso ciò che Marceca intendeva denunciare, ovvero "un vizio di ultra petizione da parte della sentenza della Corte di cassazione che, il 2 febbraio 2004, investita della questione relativa alla tempestività della richiesta di ammissione all'abbreviato sotto il profilo dell'osservanza del termine di cui all'art. 4-ter, comma 3 lett. a), di. n. 82 del 2000, si era pronunciata anche sul difetto del presupposto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di secondo grado" e, di conseguenza, che "se la Corte di Assise di appello non avesse erroneamente dichiarato la tardività dell'istanza e la Corte di cassazione nei limiti del devoluto avesse rilevato soltanto l'errore di diritto dedotto, Marceca sarebbe t stato ammesso al giudizio abbreviato e, quindi, in esecuzione non vi sarebbe la pena dell'ergastolo".

Ha, per l'effetto, deciso di respingere il motivo di impugnazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, osservando in particolare che "legittimo appare, viceversa, il diniego di riconoscimento della cennata diminuente rispetto al condannato mai ammesso al rito alternativo, per non avere egli presentato, nel corso del giudizio di merito, istanze in tal senso, ovvero per aver presentato istanze ritualmente dichiarate inammissibili.".

In altre parole, la Corte di Cassazione, con enunciati di taglio squisitamente valutativo, ha ritenuto corretta o comunque non più sindacabile la decisione adottata nel corso del giudizio di cognizione - fatta propria dal giudice dell'esecuzione - con particolare riferimento alla declaratoria di inammissibilità del rito abbreviato richiesto dall'allora imputato, pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Palermo e condivisa dalla Corte di Cassazione, investita dal ricorso dell'imputato, con la sentenza n.17248 del 2004.

Ai fini del presente scrutinio, il cui perimetro è rigorosamente delimitato dal legislatore e che non può essere interpretato alla stregua di una sorta di "grado ulteriore" di rivisitazione tout court delle questioni già coperte dal giudicato, non è dunque richiesto, né previsto e consentito, al lume dei canoni ermeneutici richiamati, che il collegio estenda la delibazione ai profili di fondatezza dell'istanza all'epoca presentata dal ricorrente sul presupposto di cui all'art. 4 ter, comma 3, lett. b) del D.L. n. 82 del 2000.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 625 bis cod. proc. pen. la sentenza della Corte di Cassazione, prima sezione, che ne ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, a sua volta di rigetto della richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno - irrogatagli con sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello di Palermo in data 11 ottobre 2002, irrevocabile il 2 febbraio 2004 - con quella di anni trenta di reclusione, formulata sul presupposto della violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia. 2.L'atto di impugnazione consta di un solo, composito motivo, che ha lamentato la commissione di un errore percettivo o di fatto da parte dei giudici supremi, che non avrebbero preso in esame gli specifici motivi di impugnazione presentati dal ricorrente avverso l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Palermo, a cui era stato sottoposto un vizio di ultra-petizione in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17248 del 2004, da cui era dipesa la mancata ammissione del Marceca al rito abbreviato all'epoca richiesto (in quanto - secondo la tesi del ricorrente - la semplice richiesta di ammissione al giudizio abbreviato introdurrebbe la rinnovazione parziale del dibattimento nel giudizio di appello, nel senso che "la tempestività della richiesta" del rito abbreviato sarebbe legata "alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, cosicchè affermare la prima significa riconoscere la seconda"); e che la Corte di merito avrebbe erroneamente ricondotto all'esercizio della funzione di nomofilachia di competenza della Corte di legittimità. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto fuori dai casi consentiti e manifestamente infondato. 1.0ccorre ricordare, preliminarmente, che secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016 - dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789) e di seguito riaffermato (Sez. 5, n. 33143 del 26/03/2018, Vitagliano, Rv. 273773), il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. 1.1. La legittimazione al ricorso straordinario si inscrive nella tendenza, che ha trovato pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità, che ha contribuito alla progressiva erosione del giudicato, individuando una gamma di rimedi all'irrevocabilità delle decisioni penali per garantire la legalità della pena (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano; Sez. U, n. 32 del 22/11/2014, Gatto; Sez. U., n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. 5, n. 16507 del 11/02/2010, Scoppola, Rv.247244, che ha affermato che è ammissibile il ricorso straordinario promosso dal "condannato", preordinato ad ottenere, in esecuzione di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - che abbia accertato la non equità del trattamento sanzionatorio determinato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6 e 7 CEDU — la sostituzione della pena inflitta con quella ritenuta equa dalla Corte europea). Ne deriva che il concetto di "stabilizzazione del giudicato" non può essere circoscritto all'affermazione di colpevolezza, ma deve essere esteso ai casi in cui il verdetto sia suscettibile di incidere sulla legalità della pena comminata, che all'affermazione di colpevolezza è strettamente collegata, anche quando rimessa in discussione per effetto dei mutamenti normativi o giurisprudenziali. Nel caso di specie, dunque, Marceca è da ritenersi legittimato all'impugnazione straordinaria avverso la decisione della Corte di cassazione che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, in quanto strumento finalizzato a "destabilizzare" il giudicato sulla pena, di cui si prospetta l'illegalità, ed a porre rimedio ad un pregiudizio, derivante dal lamentato errore di fatto, altrimenti irreversibile (cfr. sez.5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, in motivazione; più recentemente, sez.5, n. 32085 del 22/05/2024, Pucillo, in motivazione, n.m.). 2.Va ribadito tuttavia il costante insegnamento di questa Corte, per il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). Infatti, il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062). 2.1. Costituisce allora ius receptum che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. Unite, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; conf. da ultimo Sez. 6, ord. n.28424 del 23 giugno 2022, Spadini, Rv. 283667). L'errore percettivo consiste in un errore materiale ed oggettivo, di circoscritta applicazione, di regola identificabile in una svista deliberativa "interna" o in un vizio incontrovertibile della decisione del giudice di legittimità che abbia omesso di considerare un motivo di ricorso o una memoria di parte di valenza decisiva, o abbia dato per esistente, con ricadute ineluttabili, un atto processuale inesistente o ancora come inesistenti un atto o un'iniziativa processuale, a loro volta di valenza dirimente, invece presenti e rinvenibili nel fascicolo procedinnentale. 2.2. Ed a proposito della portata infirmante del dedotto errore, quello rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. deve assumere connotato disarticolante, nel senso che deve aver condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata ove esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20 marzo 2014, Apicella, Rv. 259503). Principio, questo, di cui deve tenersi conto anche qualora l'errore di fatto denunciato riguardi l'omesso esame di un motivo dell'originario ricorso per cassazione giacché, anche in questo caso, è necessario che l'omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando quest'ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10 febbraio 2010, Cillari, Rv. 247236). 3.Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione non è incorsa in alcun vulnus di percezione, dal momento che ha perfettamente compreso ciò che Marceca intendeva denunciare, ovvero "un vizio di ultra petizione da parte della sentenza della Corte di cassazione che, il 2 febbraio 2004, investita della questione relativa alla tempestività della richiesta di ammissione all'abbreviato sotto il profilo dell'osservanza del termine di cui all'art. 4-ter, comma 3 lett. a), di. n. 82 del 2000, si era pronunciata anche sul difetto del presupposto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di secondo grado" e, di conseguenza, che "se la Corte di Assise di appello non avesse erroneamente dichiarato la tardività dell'istanza e la Corte di cassazione nei limiti del devoluto avesse rilevato soltanto l'errore di diritto dedotto, Marceca sarebbe t stato ammesso al giudizio abbreviato e, quindi, in esecuzione non vi sarebbe la pena dell'ergastolo". Ha, per l'effetto, deciso di respingere il motivo di impugnazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, osservando in particolare che "legittimo appare, viceversa, il diniego di riconoscimento della cennata diminuente rispetto al condannato mai ammesso al rito alternativo, per non avere egli presentato, nel corso del giudizio di merito, istanze in tal senso, ovvero per aver presentato istanze ritualmente dichiarate inammissibili.". In altre parole, la Corte di Cassazione, con enunciati di taglio squisitamente valutativo, ha ritenuto corretta o comunque non più sindacabile la decisione adottata nel corso del giudizio di cognizione - fatta propria dal giudice dell'esecuzione - con particolare riferimento alla declaratoria di inammissibilità del rito abbreviato richiesto dall'allora imputato, pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Palermo e condivisa dalla Corte di Cassazione, investita dal ricorso dell'imputato, con la sentenza n.17248 del 2004. Ai fini del presente scrutinio, il cui perimetro è rigorosamente delimitato dal legislatore e che non può essere interpretato alla stregua di una sorta di "grado ulteriore" di rivisitazione tout court delle questioni già coperte dal giudicato, non è dunque richiesto, né previsto e consentito, al lume dei canoni ermeneutici richiamati, che il collegio estenda la delibazione ai profili di fondatezza dell'istanza all'epoca presentata dal ricorrente sul presupposto di cui all'art. 4 ter, comma 3, lett. b) del D.L. n. 82 del 2000. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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