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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 34023/2025

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ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 26195 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricavi e costi Determinazione quota consortile [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore: [OSCURATO:EMAIL]. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporee [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29ottobre 202 5 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015 con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 114/12/2012 che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi della società e dei soci proposti avverso avvisi di accertamento relativi agli anni 2000-2002con i quali: 1) in considerazione del fatto che la società faceva parte del [OSCURATO:PERSONA] venivano riprese a tassazione nei confronti della società (R25020400523-2006; R25020400525- 2006; R25020400527-2006), maggiore Irap e Iva contestando l’omessa fatturazione nei confronti del Consorzio per il ribaltamento, in proporzione alla quota consortile, dei proventi delle commesse ad essa attributi e l’omessa autofatturazione per i costi del consorzio non traslati alla consorziata; 2) erano stati accertati nei confronti dei soci (a carico di [OSCURATO:PERSONA] R25010400561-2006; R25010400562-2006; R25010400563-2006 e a carico di [OSCURATO:PERSONA] R25010400547-2006; R25010400548-2006; R25010400549- 2006) maggiori redditi di partecipazione nella detta società ai fini Irpef, addizionali e contributi previdenziali; - il giudice d'appello - atteso l’effetto espansivo del giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di cassazione (n. 26480/2014) che aveva respinto analogo ricorso degli stessi contribuenti relativamente ad altro anno di imposta (1999) –ha disatteso il motivo di gravame volto a contestare il meccanismo del ribaltamento dei costi e dei ricavi del consorzio sulle consorziate mentre ha accolto il motivo subordinato con il quale la società sosteneva che la quota consortile, in proporzione alla quale andava calcolato il ribaltamento di costi e ricavi al fine di accertare il maggior reddito della società e conseguentemente dei soci, non fosse di Lire 3.000.000 ma bensì di Lire 100.000, in quanto Lire 2.900.000 erano stati corrisposti “una tantum” per l’ammissione al consorzio e non concorressero a formare la quota consortile; -all’udienza del 24 febbraio 2023, con ordinanza del 3.7.2023, veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione; -l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 2.10.2023, atto di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione; -resiste con controricorso, depositato il 6.11.2023, il socio [OSCURATO:PERSONA], eccependo la tardività del ricorso e chiedendo, in via subordinata, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per avere aderito in data 17.4.2023 alla definizione agevolata dei carichi (Rottamazione-quater) ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22; -sono rimasti intimati la società e l’altro socio [OSCURATO:PERSONA]; - all’udienza del 26 giugno 2024, con ordinanza del 30.7.2024, rilevata la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata, e, in particolare, se essa si riferisseagli avvisi di accertamento impugnati, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a prendere posizione in ordine al procedimento di definizione agevolata; - in data 21.10.2024, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. rappresentando la persistenza dell’interesse alla decisione, atteso che non vi era stata definizione agevolata da parte di alcuno dei contribuenti, con riferimento alla parte di pretesa tributaria ancora sub iudiceoggetto del capo sfavorevole all’Ufficiodella sentenza della CTR; -in data 14 ottobre 2025, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo per l’inammissibilità del ricorso per tardività e, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in conseguenza dell’adesione del contribuente alla c.d.

Rottamazione-quater; [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di tardività della notifica ricorso per cassazionesollevata dal socio [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso. 1.1.In tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensidell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., 3 aprile 2019, n. 9206). 1.2.Invero, nella specie, come si evince dall’acquisito fascicolo di ufficio dei gradi di merito,il giudizio in questione – avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi societari e degli avvisi emessi,ai fini del reddito di partecipazione, nei confronti dei soci– ha avuto origine con la impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di Milanesi o e Granato dinanzi CTP di Torino degli avvisi societari di accertamento (R 25020400523-5-7), relativi ad IRAP ed IVA anno 2000 - 2002, giudizio conclusosicon la sentenza di accoglimento 136/07 del l0/l0/2007 e con la impugnazione da parte dei soci degli avvisi di maggior reddito di partecipazione (a carico di [OSCURATO:PERSONA] R25010400561-[OSCURATO:DATA_NASCITA] e a carico di [OSCURATO:PERSONA] R25010400547-[OSCURATO:DATA_NASCITA]) dinanzi alla CTP di Torino, giudizi conclusisi con sentenze di accoglimento n. 137/07e n. 138 /07; sull’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 136/2007, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte,con la sentenza n. 73/26/0 9, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario originario stante l’unitarietà del rapporto tributario, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado con rimessione del giudizio dinanzi alla CTP per integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci; su ll’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 137/2007,e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 138/2007, la CTR del Piemonte, con le sentenz e n. 72/26/09 e n. 71/26/09, aveva dichiarato la nullità della sentenza di prime cure con rimessione alla CTP per integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dei soci ; con la sentenza n. 114/12/2012della CTP di Torino, previa riunione , venivano rigettati i ricorsi della società e dei soci, pronuncia parzialmente modificata in sede di appello con la sentenza impugnata nel presente giudizio.

Ne consegue che , trattandosi di giudizio iniziato ante 4 luglio 2009, a fronte della sentenza impugnata depositata in data 16 ottobre 2015, la notifica del ricorso per cassazione è stata tempestivamente tentata a mezzo servizio postale nel termine annuale ex art. 327 c.p.c. (antenovella) con spedizione il 16.11.2016 della raccomandatasia nei confronti del procuratore domiciliatario (Avv.to [OSCURATO:PERSONA]) in grado di appello della società e dei soci che nei confronti personalmente della società (presso la sede della stessa). 1.3.Con ordinanza del 3.7.2023 (comunicata all’Agenzia via pec in data [OSCURATO:DATA_NASCITA])questa Corte - dopo avere rilevato: 1) la nullità della notifica, a mezzo servizio postale, del ricorso per cassazione presso il procuratore domiciliatario (Avv.to [OSCURATO:PERSONA]) in grado di appello della società e dei soci atteso che dall’avviso di ricevimento non si evinceva la spedizione della necessaria raccomandata informativa (CAN) per essere stato il piego consegnato in data 21.11.2016, a persona diversa dal destinatario; 2) la nullità della notifica nei confronti personalmente della società (presso la sede della stessa) in quanto effettuatain violazione dell’art.330 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in cassazione), che prevede la notificazione del ricorso in via prioritaria al procuratore domiciliatario (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014)- disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione. 1.4.L’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 2.10.2023, atto di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazioneeffettuato via pec in data 29.9.2023 all’indirizzo pec del procuratore domiciliatario ([OSCURATO:EMAIL]).

2. Quanto poi alla nota dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione depositata da [OSCURATO:PERSONA], in allegato al controricorso, di conferma della presa in carico della domanda di definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate- riscossione, presentata il 17.4.2023,ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22, a seguito della ordinanza del 30.7.2024 con la quale veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate, a prendere posizione in ordine al procedimento di definizione agevolata, l’Ufficio ha depositato,in data 21.10.2024, memoria illustrativa nella quale ha manifestato il persistente interesse alla decisione, atteso che non vi era stata alcuna definizione agevolata, da parte di alcuno dei contribuenti, con riferimento alla parte di pretesa tributaria ancora sub iudice, oggetto del capo sfavorevole all’Agenzia della sentenza della CTR evidenziando, al contempo, che la parte della detta pronuncia sfavorevole ai contribuenti non era stata,invece, da questi ultimi impugnata con ricorso incidentale (econ riguardo alla quale erano state effettuate le iscrizioni a ruolo provvisorie oggetto delle istanze di rottamazione).

In particolare, l’Agenziadelle entrate ha precisato che: 1) con riferimento agli avvisi di accertamento societari – (R25020400523 - 2006 (2000) - R25020400525-2006 (2001) – R25020400527 - 2006 (2000) – IVA/IRAP ), una prima istanza di rottamazione era stata presentata dal socio Milanesio, con un piano di pagamento poi non interamente onorato; 2) il socio [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla riapertura della sanatoria ex L. 197/2022, aveva presentato il 17.4.2023 un’istanza di rottamazione per il debito societario residuo, il cui pagamento era ad oggi in essere e alla quale si riferiva la documentazione allegata dal contribuente al controricorso e menzionata nell’ordinanza di codesta Corte; 3) con riferimento agli avvisi di accertamento personali a carico di [OSCURATO:PERSONA] (R25010400547-2006 (2002) -R25010400548 - 2006 (2001) - R25010400549-2006 (2002) –IRPEF), le iscrizioni a ruolo provvisorie risultano essere state pagate dal contribuente, aderendo a precedente rottamazione dei ruoli (L. 193/2016); 4) con riferimento agli avvisi di accertamento personali a carico di [OSCURATO:PERSONA] (R25010400561-2006 (2000)- R25010400562-2006 (2001) - R25010400563 - 2006 (2002) – IRPEF), era stata presentata istanza di rottamazione con riguardo alla quale era stata versata un’unica rata con conseguente mancato perfezionamento della definizione agevolata. 3.E’ dunque necessario procedere all’esame degli articolati motivi di ricorso. 4.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR nel rideterminare la quota consortile della società in L.100.000, in base alla quale calcolare il maggior reddito imputabile, trascurato di considerare che dal libro dei soci menzionato dalla stessa CTR la quota di L.2.900.000 non risultava corrisposta dalla società solo nell’anno 2000 ma anche negli anni 2001—2002 (espressa in euro) con conseguente concorrenza della stessa nella formazione della quota consortile. 5.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 e segg., 21 del D.P.R. n. 633/72, 1241 e segg. per avere la CTR erroneamente determinato la quota consortile in L. 100.000 escludendovi l’ulteriore importo di L. 2.900.000, in quanto corrisposto una tantumsebbene anche tale somma - come dichiarato dai contribuenti espressamente nell’atto di appello- fosse confluita nel fondo consortile, con conseguente necessaria determinazione della “quota consortile” come l’intera entità della partecipazione della consorziata al fondo consortile. 6.Il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo. 6.1.Nella sentenza impugnata la CTR –dopo avere affermato, in considerazione della portata ultrattiva del giudicato esterno ( Cass. n. 26480/2014) formatosi tra le stesse parti relativamente ad altra annualità di imposta, la responsabilità dell’impresa consorziata sia in merito ai mancati addebiti di costo da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto registrare il ricavo per il riaddebito a ciascuna consorziata (sanzionato in capo alla consorziata ai fini Iva quali omessa autofatturazione di ricavo) sia in relazione all’omessa fatturazione di ricavi delle commesse da parte della consorziata in ragione della quota consortile - ha ridotto l’importo di quest’ultima ad L. 100.000 rispetto alla somma individuata dalla G.d.F. nel p.v.c. pari a L. 3.000.000 considerando i restanti L. 2.900.000 non concorrenti alla determinazione della detta quota in quanto versati “una tantum” dalla consorziata per l’ammissione al consorzio. 6.2.L’art. 2602 c.c. stabilisce che: “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.

Partendo, dunque, dalla definizione del codice civile si evidenziano i principali elementi che caratterizzano il contratto di consorzio.

Si tratta, innanzitutto di un contratto, che secondo l’art. 2603 c.c. deve avere forma scritta a pena di nullità.

A tal proposito, si precisa, tra l’altro, che nel contratto occorre indicare gli obblighi assunti dai consorziati e i contributi da questi dovuti (art. 2603 comma 1 n. 3 c.c.) .

6.3. Ai sensi dell’art. 2614 c.c., per i consorzi con attività esterna “I contributi dei consorziati e i beni con questi acquistati” confluiscono in un fondo consortile che rappresenta il patrimonio del consorzio.

Il fondo consortile è funzionale allo svolgimento dell’attività del consorzio.

Pertanto, non rappresentando un vero e proprio diritto patrimoniale acquisito dai consorziati, né come capitale proprio e né tanto meno come mezzi finanziari investiti, quest’ultimi non possono richiedere la divisione del fondo se non a seguito dello scioglimento del consorzio.

Ai sensi dell’art. 2614 c.c., quindi, il fondo consortile gode di un’autonomia patrimoniale e si alimenta deicontributi versati dai consorziati in sede di costituzione e/o a copertura dei costi sostenuti dal consorzio, ovvero di contributi pari ad una percentuale che i consorziati riconoscono al consorzio per gli affari conclusi.

Il disposto dell’art. 2615, c.c., stabilisce il regime di responsabilità verso i terzi per le obbligazioni del consorzio -sancendo (al primo comma) la responsabilità esclusiva del consorzio mediante il fondo consortile e chiamando (al secondo comma) altresì a risponderne, limitatamente alle "obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati", questi ultimi in solido col fondo consortile; 6.4.Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze, sicché le singole consorziate sono tenute ad emettere fattura -ai fini IVA - nei confronti del consor zio in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei proventi delle commesse ad essa attribuiti, nonché autofattura, in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei relativi costi(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13360 del 17/05/2019; nello stesso senso, Cass. n. 26480/2014, tra le stesse parti).

Né, nel caso di specie, sono emersi elementi da cui evincere pur possibili distinte attività commerciali, con scopo di lucro, svolte dalla società consortile, così dovendosi escludere la necessità di stabilire il “ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto(cfr. Sez.

U, 12190/2016; cfr. 28734/2022). 6.5.Alla luce del quadro normativo sopra delineato, appare evidente che “per quota consortile” deve intendersi l’intera entità della partecipazione della singola consorziata al fondo consortile senza che assuma rilievo la differente denominazione nel libro socidel consorzio tra “quota di ammissione” e “quota consortile” di sottoscrizione. 6.6.Nella specie, come si evince dallo stralcio dell’atto di appello dei contribuenti riportato in ricorso costituiva circostanza pacifica l’avvenuta confluenza della somma di L.2.900.000 nel fondo consortile (“l’ulteriore importo di L. 2.900.000 versato dalla società appellante è confluito nel fondo consortile, aggregato contabile ben diverso dalla pura quota di sottoscrizione”).

6.7. Ne consegue che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nell’escludere ai fini della determinazione del quantum della “quota consortile” della società contribuente – in base alla quale operare il ribaltamento di costi e ricavi - l’importo di L. 2.900.000 risultando quest’ultimo versato a titolo di “quota di ammissione” al consorzio sebbene fosse incontestata la confluenza della detta somma nel fondo consortile. 7.In conclusione, va accolto il secondo motivo, assorbito il primo, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con rigetto degli originari ricorsidella società e dei socianche con riferimento all’importo della quota consortile.

8. Le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta i ricorsi originari de i contribuenti anche con riferimento alla determinazione del quantumdella quota consortile; condanna i contribuenti al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 26195 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricavi e costi Determinazione quota consortile [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore: [OSCURATO:EMAIL]. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporee [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29ottobre 202 5 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015 con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 114/12/2012 che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi della società e dei soci proposti avverso avvisi di accertamento relativi agli anni 2000-2002con i quali: 1) in considerazione del fatto che la società faceva parte del [OSCURATO:PERSONA] venivano riprese a tassazione nei confronti della società (R25020400523-2006; R25020400525- 2006; R25020400527-2006), maggiore Irap e Iva contestando l’omessa fatturazione nei confronti del Consorzio per il ribaltamento, in proporzione alla quota consortile, dei proventi delle commesse ad essa attributi e l’omessa autofatturazione per i costi del consorzio non traslati alla consorziata; 2) erano stati accertati nei confronti dei soci (a carico di [OSCURATO:PERSONA] R25010400561-2006; R25010400562-2006; R25010400563-2006 e a carico di [OSCURATO:PERSONA] R25010400547-2006; R25010400548-2006; R25010400549- 2006) maggiori redditi di partecipazione nella detta società ai fini Irpef, addizionali e contributi previdenziali; - il giudice d'appello - atteso l’effetto espansivo del giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di cassazione (n. 26480/2014) che aveva respinto analogo ricorso degli stessi contribuenti relativamente ad altro anno di imposta (1999) –ha disatteso il motivo di gravame volto a contestare il meccanismo del ribaltamento dei costi e dei ricavi del consorzio sulle consorziate mentre ha accolto il motivo subordinato con il quale la società sosteneva che la quota consortile, in proporzione alla quale andava calcolato il ribaltamento di costi e ricavi al fine di accertare il maggior reddito della società e conseguentemente dei soci, non fosse di Lire 3.000.000 ma bensì di Lire 100.000, in quanto Lire 2.900.000 erano stati corrisposti “una tantum” per l’ammissione al consorzio e non concorressero a formare la quota consortile; -all’udienza del 24 febbraio 2023, con ordinanza del 3.7.2023, veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione; -l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 2.10.2023, atto di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione; -resiste con controricorso, depositato il 6.11.2023, il socio [OSCURATO:PERSONA], eccependo la tardività del ricorso e chiedendo, in via subordinata, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per avere aderito in data 17.4.2023 alla definizione agevolata dei carichi (Rottamazione-quater) ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22; -sono rimasti intimati la società e l’altro socio [OSCURATO:PERSONA]; - all’udienza del 26 giugno 2024, con ordinanza del 30.7.2024, rilevata la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata, e, in particolare, se essa si riferisseagli avvisi di accertamento impugnati, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a prendere posizione in ordine al procedimento di definizione agevolata; - in data 21.10.2024, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. rappresentando la persistenza dell’interesse alla decisione, atteso che non vi era stata definizione agevolata da parte di alcuno dei contribuenti, con riferimento alla parte di pretesa tributaria ancora sub iudiceoggetto del capo sfavorevole all’Ufficiodella sentenza della CTR; -in data 14 ottobre 2025, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo per l’inammissibilità del ricorso per tardività e, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in conseguenza dell’adesione del contribuente alla c.d. Rottamazione-quater; [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di tardività della notifica ricorso per cassazionesollevata dal socio [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso. 1.1.In tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensidell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., 3 aprile 2019, n. 9206). 1.2.Invero, nella specie, come si evince dall’acquisito fascicolo di ufficio dei gradi di merito,il giudizio in questione – avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi societari e degli avvisi emessi,ai fini del reddito di partecipazione, nei confronti dei soci– ha avuto origine con la impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di Milanesi o e Granato dinanzi CTP di Torino degli avvisi societari di accertamento (R 25020400523-5-7), relativi ad IRAP ed IVA anno 2000 - 2002, giudizio conclusosicon la sentenza di accoglimento 136/07 del l0/l0/2007 e con la impugnazione da parte dei soci degli avvisi di maggior reddito di partecipazione (a carico di [OSCURATO:PERSONA] R25010400561-[OSCURATO:DATA_NASCITA] e a carico di [OSCURATO:PERSONA] R25010400547-[OSCURATO:DATA_NASCITA]) dinanzi alla CTP di Torino, giudizi conclusisi con sentenze di accoglimento n. 137/07e n. 138 /07; sull’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 136/2007, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte,con la sentenza n. 73/26/0 9, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario originario stante l’unitarietà del rapporto tributario, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado con rimessione del giudizio dinanzi alla CTP per integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci; su ll’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 137/2007,e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 138/2007, la CTR del Piemonte, con le sentenz e n. 72/26/09 e n. 71/26/09, aveva dichiarato la nullità della sentenza di prime cure con rimessione alla CTP per integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dei soci ; con la sentenza n. 114/12/2012della CTP di Torino, previa riunione , venivano rigettati i ricorsi della società e dei soci, pronuncia parzialmente modificata in sede di appello con la sentenza impugnata nel presente giudizio. Ne consegue che , trattandosi di giudizio iniziato ante 4 luglio 2009, a fronte della sentenza impugnata depositata in data 16 ottobre 2015, la notifica del ricorso per cassazione è stata tempestivamente tentata a mezzo servizio postale nel termine annuale ex art. 327 c.p.c. (antenovella) con spedizione il 16.11.2016 della raccomandatasia nei confronti del procuratore domiciliatario (Avv.to [OSCURATO:PERSONA]) in grado di appello della società e dei soci che nei confronti personalmente della società (presso la sede della stessa). 1.3.Con ordinanza del 3.7.2023 (comunicata all’Agenzia via pec in data [OSCURATO:DATA_NASCITA])questa Corte - dopo avere rilevato: 1) la nullità della notifica, a mezzo servizio postale, del ricorso per cassazione presso il procuratore domiciliatario (Avv.to [OSCURATO:PERSONA]) in grado di appello della società e dei soci atteso che dall’avviso di ricevimento non si evinceva la spedizione della necessaria raccomandata informativa (CAN) per essere stato il piego consegnato in data 21.11.2016, a persona diversa dal destinatario; 2) la nullità della notifica nei confronti personalmente della società (presso la sede della stessa) in quanto effettuatain violazione dell’art.330 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in cassazione), che prevede la notificazione del ricorso in via prioritaria al procuratore domiciliatario (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014)- disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione. 1.4.L’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 2.10.2023, atto di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazioneeffettuato via pec in data 29.9.2023 all’indirizzo pec del procuratore domiciliatario ([OSCURATO:EMAIL]). 2. Quanto poi alla nota dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione depositata da [OSCURATO:PERSONA], in allegato al controricorso, di conferma della presa in carico della domanda di definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate- riscossione, presentata il 17.4.2023,ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22, a seguito della ordinanza del 30.7.2024 con la quale veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate, a prendere posizione in ordine al procedimento di definizione agevolata, l’Ufficio ha depositato,in data 21.10.2024, memoria illustrativa nella quale ha manifestato il persistente interesse alla decisione, atteso che non vi era stata alcuna definizione agevolata, da parte di alcuno dei contribuenti, con riferimento alla parte di pretesa tributaria ancora sub iudice, oggetto del capo sfavorevole all’Agenzia della sentenza della CTR evidenziando, al contempo, che la parte della detta pronuncia sfavorevole ai contribuenti non era stata,invece, da questi ultimi impugnata con ricorso incidentale (econ riguardo alla quale erano state effettuate le iscrizioni a ruolo provvisorie oggetto delle istanze di rottamazione). In particolare, l’Agenziadelle entrate ha precisato che: 1) con riferimento agli avvisi di accertamento societari – (R25020400523 - 2006 (2000) - R25020400525-2006 (2001) – R25020400527 - 2006 (2000) – IVA/IRAP ), una prima istanza di rottamazione era stata presentata dal socio Milanesio, con un piano di pagamento poi non interamente onorato; 2) il socio [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla riapertura della sanatoria ex L. 197/2022, aveva presentato il 17.4.2023 un’istanza di rottamazione per il debito societario residuo, il cui pagamento era ad oggi in essere e alla quale si riferiva la documentazione allegata dal contribuente al controricorso e menzionata nell’ordinanza di codesta Corte; 3) con riferimento agli avvisi di accertamento personali a carico di [OSCURATO:PERSONA] (R25010400547-2006 (2002) -R25010400548 - 2006 (2001) - R25010400549-2006 (2002) –IRPEF), le iscrizioni a ruolo provvisorie risultano essere state pagate dal contribuente, aderendo a precedente rottamazione dei ruoli (L. 193/2016); 4) con riferimento agli avvisi di accertamento personali a carico di [OSCURATO:PERSONA] (R25010400561-2006 (2000)- R25010400562-2006 (2001) - R25010400563 - 2006 (2002) – IRPEF), era stata presentata istanza di rottamazione con riguardo alla quale era stata versata un’unica rata con conseguente mancato perfezionamento della definizione agevolata. 3.E’ dunque necessario procedere all’esame degli articolati motivi di ricorso. 4.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR nel rideterminare la quota consortile della società in L.100.000, in base alla quale calcolare il maggior reddito imputabile, trascurato di considerare che dal libro dei soci menzionato dalla stessa CTR la quota di L.2.900.000 non risultava corrisposta dalla società solo nell’anno 2000 ma anche negli anni 2001—2002 (espressa in euro) con conseguente concorrenza della stessa nella formazione della quota consortile. 5.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 e segg., 21 del D.P.R. n. 633/72, 1241 e segg. per avere la CTR erroneamente determinato la quota consortile in L. 100.000 escludendovi l’ulteriore importo di L. 2.900.000, in quanto corrisposto una tantumsebbene anche tale somma - come dichiarato dai contribuenti espressamente nell’atto di appello- fosse confluita nel fondo consortile, con conseguente necessaria determinazione della “quota consortile” come l’intera entità della partecipazione della consorziata al fondo consortile. 6.Il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo. 6.1.Nella sentenza impugnata la CTR –dopo avere affermato, in considerazione della portata ultrattiva del giudicato esterno ( Cass. n. 26480/2014) formatosi tra le stesse parti relativamente ad altra annualità di imposta, la responsabilità dell’impresa consorziata sia in merito ai mancati addebiti di costo da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto registrare il ricavo per il riaddebito a ciascuna consorziata (sanzionato in capo alla consorziata ai fini Iva quali omessa autofatturazione di ricavo) sia in relazione all’omessa fatturazione di ricavi delle commesse da parte della consorziata in ragione della quota consortile - ha ridotto l’importo di quest’ultima ad L. 100.000 rispetto alla somma individuata dalla G.d.F. nel p.v.c. pari a L. 3.000.000 considerando i restanti L. 2.900.000 non concorrenti alla determinazione della detta quota in quanto versati “una tantum” dalla consorziata per l’ammissione al consorzio. 6.2.L’art. 2602 c.c. stabilisce che: “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Partendo, dunque, dalla definizione del codice civile si evidenziano i principali elementi che caratterizzano il contratto di consorzio. Si tratta, innanzitutto di un contratto, che secondo l’art. 2603 c.c. deve avere forma scritta a pena di nullità. A tal proposito, si precisa, tra l’altro, che nel contratto occorre indicare gli obblighi assunti dai consorziati e i contributi da questi dovuti (art. 2603 comma 1 n. 3 c.c.) . 6.3. Ai sensi dell’art. 2614 c.c., per i consorzi con attività esterna “I contributi dei consorziati e i beni con questi acquistati” confluiscono in un fondo consortile che rappresenta il patrimonio del consorzio. Il fondo consortile è funzionale allo svolgimento dell’attività del consorzio. Pertanto, non rappresentando un vero e proprio diritto patrimoniale acquisito dai consorziati, né come capitale proprio e né tanto meno come mezzi finanziari investiti, quest’ultimi non possono richiedere la divisione del fondo se non a seguito dello scioglimento del consorzio. Ai sensi dell’art. 2614 c.c., quindi, il fondo consortile gode di un’autonomia patrimoniale e si alimenta deicontributi versati dai consorziati in sede di costituzione e/o a copertura dei costi sostenuti dal consorzio, ovvero di contributi pari ad una percentuale che i consorziati riconoscono al consorzio per gli affari conclusi. Il disposto dell’art. 2615, c.c., stabilisce il regime di responsabilità verso i terzi per le obbligazioni del consorzio -sancendo (al primo comma) la responsabilità esclusiva del consorzio mediante il fondo consortile e chiamando (al secondo comma) altresì a risponderne, limitatamente alle "obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati", questi ultimi in solido col fondo consortile; 6.4.Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze, sicché le singole consorziate sono tenute ad emettere fattura -ai fini IVA - nei confronti del consor zio in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei proventi delle commesse ad essa attribuiti, nonché autofattura, in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei relativi costi(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13360 del 17/05/2019; nello stesso senso, Cass. n. 26480/2014, tra le stesse parti). Né, nel caso di specie, sono emersi elementi da cui evincere pur possibili distinte attività commerciali, con scopo di lucro, svolte dalla società consortile, così dovendosi escludere la necessità di stabilire il “ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto(cfr. Sez. U, 12190/2016; cfr. 28734/2022). 6.5.Alla luce del quadro normativo sopra delineato, appare evidente che “per quota consortile” deve intendersi l’intera entità della partecipazione della singola consorziata al fondo consortile senza che assuma rilievo la differente denominazione nel libro socidel consorzio tra “quota di ammissione” e “quota consortile” di sottoscrizione. 6.6.Nella specie, come si evince dallo stralcio dell’atto di appello dei contribuenti riportato in ricorso costituiva circostanza pacifica l’avvenuta confluenza della somma di L.2.900.000 nel fondo consortile (“l’ulteriore importo di L. 2.900.000 versato dalla società appellante è confluito nel fondo consortile, aggregato contabile ben diverso dalla pura quota di sottoscrizione”). 6.7. Ne consegue che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nell’escludere ai fini della determinazione del quantum della “quota consortile” della società contribuente – in base alla quale operare il ribaltamento di costi e ricavi - l’importo di L. 2.900.000 risultando quest’ultimo versato a titolo di “quota di ammissione” al consorzio sebbene fosse incontestata la confluenza della detta somma nel fondo consortile. 7.In conclusione, va accolto il secondo motivo, assorbito il primo, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con rigetto degli originari ricorsidella società e dei socianche con riferimento all’importo della quota consortile. 8. Le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta i ricorsi originari de i contribuenti anche con riferimento alla determinazione del quantumdella quota consortile; condanna i contribuenti al pag
Sentenza Cassazione n. 34023/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris