CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 13481/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa il 5 dicembre 2024, con la quale la Corte di appello di Salerno confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ritenuto che il ricorso in esame chiede il riesame complessivo della vicenda processuale, che, relativamente alla mancata concessione delle misure alternative di cui all'art. 20-bis cod. pen., risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che la Corte di appello di Salerno compiva una valutazione prognostica pienamente rispettosa del compendio probatorio e della personalità di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando l'impossibilità di applicare le misure sostitutive invocate, tenuto conto dei parametri dosimetrici di cui al combinato disposto degli artt. 20-bis e 133 cod. pen., resa evidente dalla circostanza, correttamente richiamata a pagina 5 della sentenza impugnata, che Peluso era «sistematicamente e caparbiamente proteso a disattendere le prescrizioni impostegli dall'A.G. [...]». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il