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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16575/2024

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so iscritt o a l numer o 1775 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da [OSCURATO:PERSONA], r appresentat o e difes o , giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi presso lo studio del primo in Napoli, alla via G. Carducci, n. 18 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in [OSCURATO:PERSONA], alla via Miliscola, n. 424, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto: Co mpensazione delle spese.

Contestazione.RG n. 1775/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza n. 9324/21resa in grado d’appello dal Tribunale di Napoli, depositata in data 1 6 novembre 2021 e notificata in pari data; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 9 maggio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. *** Rilevato che: - con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1182/15 del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rigettato l’opposizione propostae confermato il decreto ingiuntivo che aveva emesso; -emerge dagli atti che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento di una quota della somma che la cooperativa si era impegnata a pagare al Comune di Bacoli con una transazione; - la quota era stata posta a carico dell’opponente , soci o di [OSCURATO:SOCIETA] cooperativa edilizia a r.l.,in base a una delibera con la quale la cooperativa l’aveva annoverato tra i soci obbligati al pagamento e aveva, appunto, ripartito le quote; - il tribunale ha posto a fondamento della decisione il sopravvenuto annullamento, divenuto definitivo, della delibera della cooperativa, configurata come « presupposto imprescindibile per l’emissione del d.i….come del resto confermato dalla stessa appellata», ritenendo applicabile l’art. 336, comma 2, c.p.c.; -pur accogliendo l’appello, tuttavia, il tribunale ha interamente compensato le spese del doppio grado di giudizio giustappunto facendo leva, quali gravi ed eccezionali ragioni, sull’annullamento della delibera, che ha considerato successivo all’introduzione del giudizio di appello; -contro questo capo della sentenza il ricorrente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA] cooperativa edilizia a r.l. replica con controricorso; -entrambe le parti depositano memorie illustrative.RG n. 1775/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] che: - col primo e col secondo motivo, da esaminare congiuntamente, perché aspetti della medesima censura, il ricorrente lamenta: 1) la “violazione art. 360 comma 1 n. 5c.p.c. con riferimento agli art.li 91, 92 e 100 c.p.c.” per omesso esame del fatto decisivo che il ricorso monitorio non era stato corredato della delibera di riparto, il che aveva determinato la nullità originaria del decreto ingiuntivo emesso (primo motivo); 2) la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. sulla condanna alle spese e sulla pronuncia di compensazione, perché, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, all’atto di proposizione dell’appello era già stata emessa la sentenza di annullamento della delibera, il giudice d’appello non ne ha tratto le dovute conseguenze, posto che ha revocato il decreto ingiuntivo, inluogo di dichiararlo decaduto, e non ha considerato che, al momento in cui la cooperativa ha proposto il ricorso monitorio, il ricorrente aveva già impugnato la delibera (secondo motivo); -la censura complessivamente proposta è inammissibile ; -quanto al primo profilo, di là dalle modalità dell’allestimento col motivo, col quale si denunciano violazioni di legge in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il fatto ivi dedotto non è certo decisivo; - a fondamento della sentenza impugnata v’è difatti la caducazione del “presupposto imprescindibile” della pretesa di pagamento, dovuta all’annullamento della suddetta delibera della cooperativa, anche se qualificata, pur in mancanza di una sentenza riformata o cassata, come effetto espansivo esterno ; - la caducazione assorbe ogni questione, compresa quella dedotta col motivo, poiché ha comporta to l’accertamento , non RG n. 1775/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore contestato, dell’insussistenza del diritto azionato in via monitoria; - il decreto ingiuntivo è stato quindi superato da quest’accertamento, di modo che coerentemente il tribunale ne ha disposto la revoca, alla quale non è d’ostacolo la posteriorità dell’accertamento all’emissione del decreto (tra varie, Cass. n. 6514/07 e n. 24258/10); - irrilevante è poi la considerazione che , diversamente da quanto stabilito in sentenza, al momento dell’introduzione del giudizio d’appello già era intervenuta la sentenza di annullamento, in quanto quel che contaè che l’annulla mento della delibera fosse sopravvenuto alla sentenza impugnata del giudice di pace; - è difatti ininfluente che al momento del ricorso monitorio l’ingiunto ave sse già impugnato in altro giudizio la delibera , posto che questa circostanza al contrario implica che in quel momento la delibera ci fosse, producesse i propri effettie quindi giustificasse la pretesaazionata; - d’altronde il giudice può sindacare l'annullabilità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione, purché sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione( Cass., sez. un., n. 9839/21, cit.; in termini, da ultimo, Cass. n. 5235 /24, in tema di riscossione dei contributi consortili); -si ribadisce poi che, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla RG n. 1775/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/21); - è quindi consentito il sindacato del giudice di legittimità soltanto se il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; il sindacato di questa Corte, tuttavia, non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», di là dalle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495/22); - nel caso in esame, invece, la motivazione posta a sostegno della compensazione non è astratta,ma è , nella sostanza, puntuale e rispondente agli eventi processuali dell’annullamento della delibera della cooperativa, della conferma della sentenza di primo grado da parte della corte d’appello e del successivo giudicato, ed ècoerente con la ragione del decidere, calibrata sull’effetto derivante dall’annullamento; - resta quindi inibito a questa Corte il sindacato sulla pregnanza delle ragioni addotte a fondamento della decisione di compensare le spese; - in definitiva, il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi nei quali è articolato e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il rad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so iscritt o a l numer o 1775 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da [OSCURATO:PERSONA], r appresentat o e difes o , giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi presso lo studio del primo in Napoli, alla via G. Carducci, n. 18 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in [OSCURATO:PERSONA], alla via Miliscola, n. 424, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto: Co mpensazione delle spese. Contestazione.RG n. 1775/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza n. 9324/21resa in grado d’appello dal Tribunale di Napoli, depositata in data 1 6 novembre 2021 e notificata in pari data; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 9 maggio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. *** Rilevato che: - con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1182/15 del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rigettato l’opposizione propostae confermato il decreto ingiuntivo che aveva emesso; -emerge dagli atti che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento di una quota della somma che la cooperativa si era impegnata a pagare al Comune di Bacoli con una transazione; - la quota era stata posta a carico dell’opponente , soci o di [OSCURATO:SOCIETA] cooperativa edilizia a r.l.,in base a una delibera con la quale la cooperativa l’aveva annoverato tra i soci obbligati al pagamento e aveva, appunto, ripartito le quote; - il tribunale ha posto a fondamento della decisione il sopravvenuto annullamento, divenuto definitivo, della delibera della cooperativa, configurata come « presupposto imprescindibile per l’emissione del d.i….come del resto confermato dalla stessa appellata», ritenendo applicabile l’art. 336, comma 2, c.p.c.; -pur accogliendo l’appello, tuttavia, il tribunale ha interamente compensato le spese del doppio grado di giudizio giustappunto facendo leva, quali gravi ed eccezionali ragioni, sull’annullamento della delibera, che ha considerato successivo all’introduzione del giudizio di appello; -contro questo capo della sentenza il ricorrente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA] cooperativa edilizia a r.l. replica con controricorso; -entrambe le parti depositano memorie illustrative.RG n. 1775/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] che: - col primo e col secondo motivo, da esaminare congiuntamente, perché aspetti della medesima censura, il ricorrente lamenta: 1) la “violazione art. 360 comma 1 n. 5c.p.c. con riferimento agli art.li 91, 92 e 100 c.p.c.” per omesso esame del fatto decisivo che il ricorso monitorio non era stato corredato della delibera di riparto, il che aveva determinato la nullità originaria del decreto ingiuntivo emesso (primo motivo); 2) la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. sulla condanna alle spese e sulla pronuncia di compensazione, perché, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, all’atto di proposizione dell’appello era già stata emessa la sentenza di annullamento della delibera, il giudice d’appello non ne ha tratto le dovute conseguenze, posto che ha revocato il decreto ingiuntivo, inluogo di dichiararlo decaduto, e non ha considerato che, al momento in cui la cooperativa ha proposto il ricorso monitorio, il ricorrente aveva già impugnato la delibera (secondo motivo); -la censura complessivamente proposta è inammissibile ; -quanto al primo profilo, di là dalle modalità dell’allestimento col motivo, col quale si denunciano violazioni di legge in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il fatto ivi dedotto non è certo decisivo; - a fondamento della sentenza impugnata v’è difatti la caducazione del “presupposto imprescindibile” della pretesa di pagamento, dovuta all’annullamento della suddetta delibera della cooperativa, anche se qualificata, pur in mancanza di una sentenza riformata o cassata, come effetto espansivo esterno ; - la caducazione assorbe ogni questione, compresa quella dedotta col motivo, poiché ha comporta to l’accertamento , non RG n. 1775/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore contestato, dell’insussistenza del diritto azionato in via monitoria; - il decreto ingiuntivo è stato quindi superato da quest’accertamento, di modo che coerentemente il tribunale ne ha disposto la revoca, alla quale non è d’ostacolo la posteriorità dell’accertamento all’emissione del decreto (tra varie, Cass. n. 6514/07 e n. 24258/10); - irrilevante è poi la considerazione che , diversamente da quanto stabilito in sentenza, al momento dell’introduzione del giudizio d’appello già era intervenuta la sentenza di annullamento, in quanto quel che contaè che l’annulla mento della delibera fosse sopravvenuto alla sentenza impugnata del giudice di pace; - è difatti ininfluente che al momento del ricorso monitorio l’ingiunto ave sse già impugnato in altro giudizio la delibera , posto che questa circostanza al contrario implica che in quel momento la delibera ci fosse, producesse i propri effettie quindi giustificasse la pretesaazionata; - d’altronde il giudice può sindacare l'annullabilità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione, purché sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione( Cass., sez. un., n. 9839/21, cit.; in termini, da ultimo, Cass. n. 5235 /24, in tema di riscossione dei contributi consortili); -si ribadisce poi che, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla RG n. 1775/22 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/21); - è quindi consentito il sindacato del giudice di legittimità soltanto se il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; il sindacato di questa Corte, tuttavia, non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», di là dalle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495/22); - nel caso in esame, invece, la motivazione posta a sostegno della compensazione non è astratta,ma è , nella sostanza, puntuale e rispondente agli eventi processuali dell’annullamento della delibera della cooperativa, della conferma della sentenza di primo grado da parte della corte d’appello e del successivo giudicato, ed ècoerente con la ragione del decidere, calibrata sull’effetto derivante dall’annullamento; - resta quindi inibito a questa Corte il sindacato sulla pregnanza delle ragioni addotte a fondamento della decisione di compensare le spese; - in definitiva, il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi nei quali è articolato e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il rad
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