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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50174/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione e 800 C di multa per il reato continuato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive - in questa sede meramente riprodotte - avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato, con valutazione di merito qui insindacabile, le ragioni per cui non poteva dirsi conseguito un lucro di speciale tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione e 800 C di multa per il reato continuato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive - in questa sede meramente riprodotte - avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato, con valutazione di merito qui insindacabile, le ragioni per cui non poteva dirsi conseguito un lucro di speciale tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 50174/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris