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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 19377/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficio, iscritto al n.

RG 3142/2022,proposto nel procedimento tra [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’DUBLINO con ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 2052/2020 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell’interno-[OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il suo trasferimento in Germania; che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 4.2.2020, aveva declinato la competenza per territorio, a favore del Tribunale di Ancona, essendo egli ospite di una struttura di accoglienza governativa situata a Pesaro e gestit a per conto della Prefettura di Pesaro e Urbino, al di fuori del distretto di propria competenza; che il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 21 maggio 2020, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, ex art. 45 c.p.c., ritenendosi incompetente per territorio e indicando come giudice competente il Tribunale di Roma; che il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il regolamento dichiarando la competenza del Tribunale di Ancona; che si deve fare applicazione del principio secondo cui lacompetenza territoriale a decidere sull’impugnazione dei provvedimenti assunti dalla cd.

Unità diDublino si radica attraverso il collegamento con la struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro che lo ospita, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione “ordinaria” ovvero “straordinaria” della medesima (cfr. Cass. n. 5097/2021, 35762/2022, 32561/2022); che a questo principio, con il quale questa Corte ha mutato il proprio precedente orientamento, si deve dare continuità; che il conflitto in esame è risolto nel senso , suggerito dal Procuratore generale, che giudice territorialmente competente ad esaminarela domanda del signor [OSCURATO:PERSONA] è il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, presso il quale ha sede la struttura di accoglienza del ricorrente.

P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficio, iscritto al n. RG 3142/2022,proposto nel procedimento tra [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’DUBLINO con ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 2052/2020 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell’interno-[OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il suo trasferimento in Germania; che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 4.2.2020, aveva declinato la competenza per territorio, a favore del Tribunale di Ancona, essendo egli ospite di una struttura di accoglienza governativa situata a Pesaro e gestit a per conto della Prefettura di Pesaro e Urbino, al di fuori del distretto di propria competenza; che il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 21 maggio 2020, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, ex art. 45 c.p.c., ritenendosi incompetente per territorio e indicando come giudice competente il Tribunale di Roma; che il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il regolamento dichiarando la competenza del Tribunale di Ancona; che si deve fare applicazione del principio secondo cui lacompetenza territoriale a decidere sull’impugnazione dei provvedimenti assunti dalla cd. Unità diDublino si radica attraverso il collegamento con la struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro che lo ospita, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione “ordinaria” ovvero “straordinaria” della medesima (cfr. Cass. n. 5097/2021, 35762/2022, 32561/2022); che a questo principio, con il quale questa Corte ha mutato il proprio precedente orientamento, si deve dare continuità; che il conflitto in esame è risolto nel senso , suggerito dal Procuratore generale, che giudice territorialmente competente ad esaminarela domanda del signor [OSCURATO:PERSONA] è il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, presso il quale ha sede la struttura di accoglienza del ricorrente. P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassun
Sentenza Cassazione n. 19377/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris