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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24966/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa F. CERONI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], in regime di arresti domiciliari cd. esecutivi in relazione alla pena di tre anni di reclusione inflittagli per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Ha rilevato a tal fine che la misura non è idonea a fronteggiare la pericolosità sociale del richiedente, come desumibile dalla gravità del reato per il quale la condanna è in esecuzione, peraltro commesso in data recente, e dai gravi precedenti penali, commessi nel periodo dal 2004 al 2014, oltre che dalle negative informazioni provenienti dalle Forze dell'ordine.

Ha comunque disposto la detenzione domiciliare per la residua pena da scontare.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

Non è dato comprendere da quali elementi il Tribunale abbia tratto il giudizio di pericolosità sociale tenuto conto che i precedenti sono risalenti nel tempo.

Il Tribunale non ha poi considerato le informazioni dell'UEPE, che ha espresso un parere favorevole alla concessione della misura alternativa.

Il Tribunale ha quindi fondato la decisione unicamente sulla gravità del reato per il quale la condanna è in espiazione e sulla personalità del condannato riferita al momento di commissione di quel reato e non ha valutato il percorso rieducativo avviato.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale, contrariamente a quanto asserito in ricorso, ha motivato in punto di pericolosità sociale del ricorrente non solo facendo riferimento alla gravità del reato per il quale è intervenuta la condanna in esecuzione.

Ha infatti preso in considerazione i precedenti penali, che non sono poi così lontani nel tempo avendo interessato il decennio dal 2004 al 2014 e le informazioni di polizia.

All'esito di una valutazione congiunta di una pluralità di elementi ha concesso la misura alternativa meno favorevole, ma pur sempre richiesta, ossia la detenzione domiciliare, con ciò facendo applicazione del principio di progressione trattamentale.

È stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che "il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento. penitenziario; e ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verisimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto condannato per traffico di stupefacenti; reiezione motivata con il rilievo che appariva necessario il previo esperimento di benefici più contenitivi)" - Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Rv. 212794 -.

Il ricorrente ha altresì dedotto l'omesso esame, nella valutazione complessiva degli elementi rilevanti, della relazione UEPE, ma sul punto, siccome non ha richiamato neanche sommariamente il contenuto di detta relazione né ha allegato copia della stessa, ha articolato un motivo generico. 3.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa F. CERONI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], in regime di arresti domiciliari cd. esecutivi in relazione alla pena di tre anni di reclusione inflittagli per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ha rilevato a tal fine che la misura non è idonea a fronteggiare la pericolosità sociale del richiedente, come desumibile dalla gravità del reato per il quale la condanna è in esecuzione, peraltro commesso in data recente, e dai gravi precedenti penali, commessi nel periodo dal 2004 al 2014, oltre che dalle negative informazioni provenienti dalle Forze dell'ordine. Ha comunque disposto la detenzione domiciliare per la residua pena da scontare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Non è dato comprendere da quali elementi il Tribunale abbia tratto il giudizio di pericolosità sociale tenuto conto che i precedenti sono risalenti nel tempo. Il Tribunale non ha poi considerato le informazioni dell'UEPE, che ha espresso un parere favorevole alla concessione della misura alternativa. Il Tribunale ha quindi fondato la decisione unicamente sulla gravità del reato per il quale la condanna è in espiazione e sulla personalità del condannato riferita al momento di commissione di quel reato e non ha valutato il percorso rieducativo avviato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale, contrariamente a quanto asserito in ricorso, ha motivato in punto di pericolosità sociale del ricorrente non solo facendo riferimento alla gravità del reato per il quale è intervenuta la condanna in esecuzione. Ha infatti preso in considerazione i precedenti penali, che non sono poi così lontani nel tempo avendo interessato il decennio dal 2004 al 2014 e le informazioni di polizia. All'esito di una valutazione congiunta di una pluralità di elementi ha concesso la misura alternativa meno favorevole, ma pur sempre richiesta, ossia la detenzione domiciliare, con ciò facendo applicazione del principio di progressione trattamentale. È stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che "il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento. penitenziario; e ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verisimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto condannato per traffico di stupefacenti; reiezione motivata con il rilievo che appariva necessario il previo esperimento di benefici più contenitivi)" - Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Rv. 212794 -. Il ricorrente ha altresì dedotto l'omesso esame, nella valutazione complessiva degli elementi rilevanti, della relazione UEPE, ma sul punto, siccome non ha richiamato neanche sommariamente il contenuto di detta relazione né ha allegato copia della stessa, ha articolato un motivo generico. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 24966/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris