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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 30213/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., in data 13 marzo 2023, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale la Corte di Appello di Bologna aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domicíliari, in atto nei suoi confronti, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (relativo alla del:enzione di quasi tre etti di sostanza stupefacente del tipo cocaina) o, in subordine, di sostituzione di detta misura con quella dell'obbligo di dimora in [OSCURATO:PERSONA], o, in ulteriore subordine, di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa.

Gjeleshi era stato arrestato in flagranza in data 28 ottobre 2021 e, in esito al giudizio di convalida, gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Con sentenza in rito abbreviato, in data 11 novembre 2021, era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione, oltre che alla pena della multa, e tale sentenza era stata confermata in grado di appello.

Con ordinanza del 3 marzo 2022, la Corte di Appello di Bologna aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico e con il divieto di comunicare con persone diverse dai coabitanti.

Già in data 19 settembre 2022, la Corte di Appello aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura in atto con quella del divieto di dimora e di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, in subordine, la richiesta di trasferimento del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari; il Tribunale del Riesame, in sede di appello, aveva confermato detta ordinanza e non era stato proposto ricorso per cassazione.

2. Avverso l'ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 275, 274 e 284, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

Il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe richiamato per relationem la motivazione di altra, non recente ordinanza, emessa a seguito di appello avverso il rigetto di altra analoga istanza e si sarebbe limitato a affermare la irrilevanza dell'unico elemento di novità, rappresentato dal tempo trascorso.

I giudici- osserva il difensore- non avevano tenuto conto dell'effetto di deterrenza prodotto dagli ulteriori cinque mesi di detenzione, nonché delle mutate condizioni economiche, sia dell'imputato, sia dei soggetti ospitanti, per i quali il mantenimento del ricorrente era diventato gravoso.

Inoltre il Tribunale non aveva considerato che la sede lavorativa dell'imputato sarebbe stata distante dal luogo di commissione del reato e che l'attività lavorativa, per il cui svolgimento era stata richiesta l'autorizzazione, sarebbe stata svolta in squadra e, dunque, con modalità tali da garantire il controllo di terzi.

Infine, il difensore lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui dà rilievo alla mancanza di elementi atti a dimostrare la intervenuta resipiscenza e osserva come, in tal modo, siano richiesti, da un lato, una probatio diabolica e, dall'altro, un presupposto non previsto per la concedibilità di misure cautelari più favorevoli.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale, nel respingere l'appello, ha richiamato la motivazione di altra precedente ordinanza reiettiva, nella quale si era dato atto: - della gravità della condotta di reato per la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna, espressione di radicamento nel contesto criminale dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ricorrente era stato arrestato in flagranza dopo che nell'appartamento da lui locato erano stati rinvenuti gr.297,7 lordi di cocaina e dalle indagini era emerso che lo stesso era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti da oltre un anno; - della intensa capacità a delinquere dimostrata, rispetto alla quale il dato della incensuratezza era destinato a recedere.

In tale contesto, era stato ritenuto elevato il peric:olo di recidivanza specifica, fronteggiabile solo con la misura detentiva, non avendo offerto il ricorrente garanzie in ordine al rispetto di misure meno afflittive; la misura in atto era stata ritenuta proporzionata alla pena irrogata, pari ad anni 4 di reclusione.

Infine, alla luce della valutazione negativa della sua personalità, si era escluso che il periodo trascorso in detenzione, prima carceraria e poi domestica, pari a neanche un anno, potesse aver svolto apprezzabili "risultati dissuasivi" e si era ritenuto che l'osservanza delle prescrizioni inerenti la misura, in quanto condotta doverosa, non poteva essere considerata un elemento positivo di valutazione.Le stesse ragioni, ovvero l'intensità delle esigenze cautelari, erano state poste alla base del diniego dell'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa in cantieri dislocati in luoghi diversi: in tal senso i giudici avevano osservato che tale autorizzazione avrebbe posto l'imputato nella condizione di riprendere i contatti collegati al traffico illecito.

Così riepilogati i passaggi argomentativi della precedente pronuncia, il Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata, ha rilevato che il quadro doveva ritenersi immutato, se non per l'ulteriore periodo di tempo trascorso, pari a soli cinque mesi, insufficiente, in assenza di altri elementi dimostrativi di intervenuta resipiscenza, a far ritenere ridimensionato il pericolo di recidiva. 2.1.11 percorso argomentativo adottato dal Tribunale dl Riesame non si presta a censure, in quanto esaustivo, coerente con i dati riportati e non illogico.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908) hanno chiarito che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessualeu riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.

La preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di Cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, esplicitamente o implicitamente, intendendosi per queste ultime quelle che si pongono in rapporto di stretta connessione logica con le prime (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 6, n. 8900 del 16/1/2018, Persano, Rv. 272338).

E', dunque, possibile dedurre in ogni momento, in sede cautelare, elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 5, n. 1241 del 2/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555; vedi anche Sez. 3, n. 10976 del 19/1/2016, Grasso, Rv. 266712).

Ciò premesso, il Tribunale ha escluso che il decorso del tempo fosse un elemento di novità tale da determinare la revisione del precedente giudizio, in coerenza con l'orientamento per cui, ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832).

2.2. Anche la censura relativa alla mancata considerazione da parte del Tribunale, ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, dell'argomento relativo alle mutate condizioni economiche, sia del ricorrente, sia dei soggetti ospitanti, è manifestamente infondata.

Il Tribunale, richiamando la precedente ordinanza, ha valutato che l'autorizzazione avrebbe, in concreto, vanificato la cautela, facendo applicazione del principio consolidato per cui, in tema di arresti domiciliari, la valutazione da compiere ai fini della concessione dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell' attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 4 n. 21758 del 26/06/2020, Costanzo, Rv. 279350; sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015, Prago, Rv. 263237).

Inconferente è, infine, il richiamo alle condizioni economiche dei soggetti ospitanti, posto che si tratta di aspetto che esula dall'ambito della valutazione del giudice della cautela.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. Costi n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., in data 13 marzo 2023, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale la Corte di Appello di Bologna aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domicíliari, in atto nei suoi confronti, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (relativo alla del:enzione di quasi tre etti di sostanza stupefacente del tipo cocaina) o, in subordine, di sostituzione di detta misura con quella dell'obbligo di dimora in [OSCURATO:PERSONA], o, in ulteriore subordine, di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa. Gjeleshi era stato arrestato in flagranza in data 28 ottobre 2021 e, in esito al giudizio di convalida, gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Con sentenza in rito abbreviato, in data 11 novembre 2021, era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione, oltre che alla pena della multa, e tale sentenza era stata confermata in grado di appello. Con ordinanza del 3 marzo 2022, la Corte di Appello di Bologna aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico e con il divieto di comunicare con persone diverse dai coabitanti. Già in data 19 settembre 2022, la Corte di Appello aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura in atto con quella del divieto di dimora e di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, in subordine, la richiesta di trasferimento del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari; il Tribunale del Riesame, in sede di appello, aveva confermato detta ordinanza e non era stato proposto ricorso per cassazione. 2. Avverso l'ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 275, 274 e 284, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe richiamato per relationem la motivazione di altra, non recente ordinanza, emessa a seguito di appello avverso il rigetto di altra analoga istanza e si sarebbe limitato a affermare la irrilevanza dell'unico elemento di novità, rappresentato dal tempo trascorso. I giudici- osserva il difensore- non avevano tenuto conto dell'effetto di deterrenza prodotto dagli ulteriori cinque mesi di detenzione, nonché delle mutate condizioni economiche, sia dell'imputato, sia dei soggetti ospitanti, per i quali il mantenimento del ricorrente era diventato gravoso. Inoltre il Tribunale non aveva considerato che la sede lavorativa dell'imputato sarebbe stata distante dal luogo di commissione del reato e che l'attività lavorativa, per il cui svolgimento era stata richiesta l'autorizzazione, sarebbe stata svolta in squadra e, dunque, con modalità tali da garantire il controllo di terzi. Infine, il difensore lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui dà rilievo alla mancanza di elementi atti a dimostrare la intervenuta resipiscenza e osserva come, in tal modo, siano richiesti, da un lato, una probatio diabolica e, dall'altro, un presupposto non previsto per la concedibilità di misure cautelari più favorevoli. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, nel respingere l'appello, ha richiamato la motivazione di altra precedente ordinanza reiettiva, nella quale si era dato atto: - della gravità della condotta di reato per la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna, espressione di radicamento nel contesto criminale dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorrente era stato arrestato in flagranza dopo che nell'appartamento da lui locato erano stati rinvenuti gr.297,7 lordi di cocaina e dalle indagini era emerso che lo stesso era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti da oltre un anno; - della intensa capacità a delinquere dimostrata, rispetto alla quale il dato della incensuratezza era destinato a recedere. In tale contesto, era stato ritenuto elevato il peric:olo di recidivanza specifica, fronteggiabile solo con la misura detentiva, non avendo offerto il ricorrente garanzie in ordine al rispetto di misure meno afflittive; la misura in atto era stata ritenuta proporzionata alla pena irrogata, pari ad anni 4 di reclusione. Infine, alla luce della valutazione negativa della sua personalità, si era escluso che il periodo trascorso in detenzione, prima carceraria e poi domestica, pari a neanche un anno, potesse aver svolto apprezzabili "risultati dissuasivi" e si era ritenuto che l'osservanza delle prescrizioni inerenti la misura, in quanto condotta doverosa, non poteva essere considerata un elemento positivo di valutazione.Le stesse ragioni, ovvero l'intensità delle esigenze cautelari, erano state poste alla base del diniego dell'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa in cantieri dislocati in luoghi diversi: in tal senso i giudici avevano osservato che tale autorizzazione avrebbe posto l'imputato nella condizione di riprendere i contatti collegati al traffico illecito. Così riepilogati i passaggi argomentativi della precedente pronuncia, il Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata, ha rilevato che il quadro doveva ritenersi immutato, se non per l'ulteriore periodo di tempo trascorso, pari a soli cinque mesi, insufficiente, in assenza di altri elementi dimostrativi di intervenuta resipiscenza, a far ritenere ridimensionato il pericolo di recidiva. 2.1.11 percorso argomentativo adottato dal Tribunale dl Riesame non si presta a censure, in quanto esaustivo, coerente con i dati riportati e non illogico. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908) hanno chiarito che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessualeu riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. La preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di Cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, esplicitamente o implicitamente, intendendosi per queste ultime quelle che si pongono in rapporto di stretta connessione logica con le prime (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 6, n. 8900 del 16/1/2018, Persano, Rv. 272338). E', dunque, possibile dedurre in ogni momento, in sede cautelare, elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 5, n. 1241 del 2/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555; vedi anche Sez. 3, n. 10976 del 19/1/2016, Grasso, Rv. 266712). Ciò premesso, il Tribunale ha escluso che il decorso del tempo fosse un elemento di novità tale da determinare la revisione del precedente giudizio, in coerenza con l'orientamento per cui, ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). 2.2. Anche la censura relativa alla mancata considerazione da parte del Tribunale, ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, dell'argomento relativo alle mutate condizioni economiche, sia del ricorrente, sia dei soggetti ospitanti, è manifestamente infondata. Il Tribunale, richiamando la precedente ordinanza, ha valutato che l'autorizzazione avrebbe, in concreto, vanificato la cautela, facendo applicazione del principio consolidato per cui, in tema di arresti domiciliari, la valutazione da compiere ai fini della concessione dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell' attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 4 n. 21758 del 26/06/2020, Costanzo, Rv. 279350; sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015, Prago, Rv. 263237). Inconferente è, infine, il richiamo alle condizioni economiche dei soggetti ospitanti, posto che si tratta di aspetto che esula dall'ambito della valutazione del giudice della cautela. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Costi n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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