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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 14326/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • [OSCURATO:PERSONA] Maurizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale Libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 13/07/2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Roma il 10/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di truffa aggravata (capo A) e di autoriciclaggio (capo B).

2. Avverso l'ordinanza collegiale ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. - artt. 640 - 648 ter 1 - 483 cod. proc. pen.) e l'erronea valutazione dei presupposti della misura cautelare.

Ha rilevato a riguardo che le dichiarazioni delle persone offese erano state smentite dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e dalla consulenza grafologica espletata su incarico della difesa; la tesi accusatoria - secondo cui Sandro e [OSCURATO:PERSONA] erano stati truffati dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella qualità di consulente finanziario, avrebbe carpito il loro consenso ad effettuare, suo tramite, determinati investimenti, anche negli USA, per poi distrarre a proprio vantaggio le somme di denaro investite - non aveva avuto riscontro nelle dichiarazioni dell'addetto allo sportello della banca, attestante la riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni di bonifico, e negli esiti delle indagini tecniche circa la genuinità delle firme apposte sulla documentazione di riferimento, con conseguente insussistenza del presupposto del fumus.

3. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. sez. 2, sent. n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017 - Rv. 269656).

Ciò premesso, l'ordinanza impugnata ricostruisce la condotta delittuosa verificando la corrispondenza tra la prospettazione dei fatti risultante dalla deposizione delle persone offese e gli esiti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, in ordine ai numerosi artifici posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenere somme di denaro attraverso fittizi investimenti, effettuati con bonifici alla società Yam - falsamente indicata come facente parte della compagine della [OSCURATO:PERSONA] ma in realtà appartenente all'indagato ed alla moglie, in stato di liquidazione - o verso l'estero, su inesistenti conti correnti americani; flussi di denaro che confluivano nella disponibilità del ricorrente per essere poi reinvestite in attività finanziarie e imprenditoriali.

4. A fronte di tale motivazione - che tiene conto delle inverosimili prospettazioni difensive circa l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti a giustificazione delle ingenti somme acquisite - il ricorso reitera un'alternativa lettura dei dati investigativi, già esaminata dal tribunale che ha ritenuto inattendibili le conclusioni del consulente di parte e non rilevanti le dichiarazioni rese dai funzionari della banca; prospettazione, soprattutto, che non inficia la portata logica del ragionamento a base del sequestro, incentrato sul tracciamento del denaro (dalle vittime all'indagato, per essere poi reinvestite), sugli artifici posti in essere per rendere credibili gli investimenti, sulla mancata prova di qualsiasi causa debendi a giustificazione dei bonifici.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il giorno 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L igi Agostina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • [OSCURATO:PERSONA] Maurizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale Libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 13/07/2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Roma il 10/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di truffa aggravata (capo A) e di autoriciclaggio (capo B). 2. Avverso l'ordinanza collegiale ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. - artt. 640 - 648 ter 1 - 483 cod. proc. pen.) e l'erronea valutazione dei presupposti della misura cautelare. Ha rilevato a riguardo che le dichiarazioni delle persone offese erano state smentite dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e dalla consulenza grafologica espletata su incarico della difesa; la tesi accusatoria - secondo cui Sandro e [OSCURATO:PERSONA] erano stati truffati dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella qualità di consulente finanziario, avrebbe carpito il loro consenso ad effettuare, suo tramite, determinati investimenti, anche negli USA, per poi distrarre a proprio vantaggio le somme di denaro investite - non aveva avuto riscontro nelle dichiarazioni dell'addetto allo sportello della banca, attestante la riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni di bonifico, e negli esiti delle indagini tecniche circa la genuinità delle firme apposte sulla documentazione di riferimento, con conseguente insussistenza del presupposto del fumus. 3. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. sez. 2, sent. n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017 - Rv. 269656). Ciò premesso, l'ordinanza impugnata ricostruisce la condotta delittuosa verificando la corrispondenza tra la prospettazione dei fatti risultante dalla deposizione delle persone offese e gli esiti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, in ordine ai numerosi artifici posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenere somme di denaro attraverso fittizi investimenti, effettuati con bonifici alla società Yam - falsamente indicata come facente parte della compagine della [OSCURATO:PERSONA] ma in realtà appartenente all'indagato ed alla moglie, in stato di liquidazione - o verso l'estero, su inesistenti conti correnti americani; flussi di denaro che confluivano nella disponibilità del ricorrente per essere poi reinvestite in attività finanziarie e imprenditoriali. 4. A fronte di tale motivazione - che tiene conto delle inverosimili prospettazioni difensive circa l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti a giustificazione delle ingenti somme acquisite - il ricorso reitera un'alternativa lettura dei dati investigativi, già esaminata dal tribunale che ha ritenuto inattendibili le conclusioni del consulente di parte e non rilevanti le dichiarazioni rese dai funzionari della banca; prospettazione, soprattutto, che non inficia la portata logica del ragionamento a base del sequestro, incentrato sul tracciamento del denaro (dalle vittime all'indagato, per essere poi reinvestite), sugli artifici posti in essere per rendere credibili gli investimenti, sulla mancata prova di qualsiasi causa debendi a giustificazione dei bonifici. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il giorno 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L igi Agostina
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