CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2017
Cassazione n. 29044/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3516/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. PER L’EMILIA –ROMAGMNA n.2000/2017 depositata i l 20/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un controllo nei confronti della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", esercente "commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati", quanto all'anno d'imposta 2008. All'esito della verifica, conclusasi il 22.12.2010 con notifica del relativo P.V.C., si rilevavano violazioni degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili, che venivano ritenute inattendibili, sì da procedere alla ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi corrispondenti al 2008, ai sensi dell’art. 39, primo comma lett. d), d.P.R. 600/73. I verificatori, dopo aver individuato (in contraddittorio con la contribuente) un campione rappresentativo della merce maggiormente commercializzata, rilevavano i prezzi di vendita al pubblico e, successivamente, il prezzo d'acquisto di ciascun articolo desunto dalle relative fatture d'acquisto. Il campione di merce così selezionato era poi stato raggruppato nelle varie categorie (aseconda della tipologia di merce) per determinare la percentuale di ricarico per ciascuna categoria, che risultava mediamente più bassa di quella dichiarata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] insede di contraddittorio. Successivamente, per ciascuna categoria di merce, i verificatori determinavano il costo del venduto, sulla base dell'equazione “esistenze iniziali + acquisti —rimanenze finali”. Con riferimento alle vendite a stock, in sede di verifica venivano esaminate le relative fatture e i relativi d.d.t., che, tuttavia, indicavano solo genericamente la quantità complessiva dei capi e del costo complessivo d'acquisto. Anche la tipologia era indicata del tutto indifferenziatamente come "capi abbigliamento bimbi". La contribuente offriva apporto collaborativo, producendo memoria. La ripresa a tassazione si concretava con atto impositivo, avversato dalla contribuente avanti il giudice di prossimità, dove trovava apprezzamento delle proprie ragioni. Anche il giudice d'appello apprezzava le ragioni della parte privata, donde ricorre per Cassazione l'Ufficio, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta nullità per violazione degli artt. 36 n. 4 d. lgs. 546/92, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella sostanza lamentando motivazione apparente. La parte motiva della sentenza in scrutinio si riduce a quanto segue: “[OSCURATO:PERSONA] visti gli atti di causa osserva che l'appello non merita di essere accolto atteso che in effetti i Giudici di prime cure hanno compiutamente valutato che le presunzioni poste alla base dell'atto impositivo non sono gravi, precise e concordanti. Respinte ogni altra eccezione. Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese". Il motivo è fondato e merita accoglimento. Ed infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem"è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. n.14815/2008). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad un’altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico -giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 1740 3/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI –5, n. 22022/2017). Tale è il caso della sentenza in scrutinio, la cui parte motiva, neppure guardando alla parte narrativa, raggiunge il minimo richiesto dalla giurisprudenza costante di questa Corte. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si adegui ai sopraindicati principi. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Emilia –Romag