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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 34136/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 6/3/2024, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti: a) sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo il 25/7/2019, confermata dalla Corte di Appello di Palermo e irrevocabile il 7/2/2022, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 309 del 1990, per avere organizzato la cessione ai fini della successiva immissione in commercio e il successivo trasporto di sostanza stupefacente di tipo cocaina, pari al valore di 13.000,00 euro, commesso a [OSCURATO:PERSONA], Racalmuto e Favara tra il 17 e il 26 maggio 2014, condanna ad anni dieci di reclusione pronunciata escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.; b) sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 18/10/2018 e irrevocabile il 4/3/2019, che ha ritenuto la continuazione tra i fatti oggetto dei reati di cui agli artt. 416 bis, commi 1, 2, 4 e 6 cod. pen. e 71 D.Lgs 159/2011 commessi dal giugno 2001 e quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 3/7/2003, irrevocabile il 3/10/2003, e ha rideterminato la pena in aumento nella misura di anni sei di reclusione per fatti commessi dal 2009 e sino "a data odierna"; c) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 14/2/2012, irrevocabile il 12/12/2012, per i reati di ricettazione, porto e detenzione di armi con matricola abrasa, commessi dal 7 al 9 novembre 2009, condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa; d) sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta del 3/7/2003, irrevocabile il 3/10/2003, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., pena di anni uno di reclusione applicata in continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della medesima Corte di appello del 15/4/1999.

2. Il giudice dell'esecuzione -pure preso atto che la Corte di Appello di Caltanissetta, con provvedimento del 18/11/2019, ha riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze i.

Corte di appello di Caltanissetta del 14/2/2012, ii.

Corte di Appello di Caltanissetta del 15/4/1999 e quelli delle iii.

Corti di Appello di Caltanissetta del 3/7/2003 e iv.

Corte di Appello del 18/10/2018- ha escluso l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. con i fatti relativi alle violazioni del D.P.R. 309 del 1990 commesse nell'anno 2014 oggetto della sentenza sub a).

Ciò in quanto il tempo trascorso, oltre quindici anni dai fatti oggetto della prima sentenza, quella della Corte di appello dell'anno 1999, imporrebbe di escludere che anche tali ultimi fatti, peraltro relativi a reati diversi da quelli riferibili all'organizzazione mafiosa (è stata esclusa anche l'aggravante) rientrassero nel programma originario, appunto risalente a più di quindici anni prima.

3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe preso in considerazione gli argomenti illustrati nella memoria depositata dalla difesa il 13/12/2023.

Nel provvedimento impugnato, infatti, non vi è alcuna motivazione in ordine alle circostanze indicate in tale atto, cioè che tra i fatti oggetto della sentenza pronunciata dalla Corte di appello il 18/10/2018 vi erano anche dei reati in materia di stupefacenti, come un'associazione, contestati come commessi dal 2007 sino a data presente, cioè sino alla data in cui è stata emessa la sentenza di primo grado il 26/10/2016.

Elementi questi che, ove correttamente considerati, imporrebbero di ritenere il vincolo della continuazione anche con i fatti commessi a Racalmuto nell'anno 2014.

Sotto tale profilo, quindi, l'ordinanza impugnata sarebbe manifestamente illogica e carente sia per la mancata considerazione della memoria depositata e solo citata sia per l'errato riferimento al criterio cronologico, evidentemente non adeguatamente considerato.

4. In data 14 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

La doglianza è infondata.

2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate - a individuare l'esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.

In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall'esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.

Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 — 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 — 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 — 01). 3 sà'" La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili "indici rivelatori" della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l'omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 - 01).

L'unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).

La nozione di continuazione, d'altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 - 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.

In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolirnitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.

Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.

2.2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha dato conto di avere adeguatamente valutato tutti gli elementi e la motivazione sul punto risulta conforme ai principi indicati.

La Corte di appello, infatti, anche dando atto di avere tenuto conto delle considerazioni esposte nella memoria, ha fatto coerente riferimento al criterio cronologico e al fatto che i reati in materia di stupefacenti si inserivano in contesti diversi.

Sotto tali profili, d'altro canto, il rinvio alla considerazione che appare inverosimile individuare la genesi del medesimo disegno criminoso in un periodo addirittura precedente all'anno 1999 non è sindacabile in questa sede, in ciò essendo irrilevante il momento finale della permanenza del reato, e, ancora, appare pertinente il rilievo che i fatti tra i quali è stata riconosciuta la continuazione sono tutti inseriti in un contesto riferibile alla criminalità organizzata che, invece, è stato escluso per i reati oggetto della condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 13/7/2021.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 6/3/2024, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti: a) sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo il 25/7/2019, confermata dalla Corte di Appello di Palermo e irrevocabile il 7/2/2022, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 309 del 1990, per avere organizzato la cessione ai fini della successiva immissione in commercio e il successivo trasporto di sostanza stupefacente di tipo cocaina, pari al valore di 13.000,00 euro, commesso a [OSCURATO:PERSONA], Racalmuto e Favara tra il 17 e il 26 maggio 2014, condanna ad anni dieci di reclusione pronunciata escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.; b) sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 18/10/2018 e irrevocabile il 4/3/2019, che ha ritenuto la continuazione tra i fatti oggetto dei reati di cui agli artt. 416 bis, commi 1, 2, 4 e 6 cod. pen. e 71 D.Lgs 159/2011 commessi dal giugno 2001 e quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 3/7/2003, irrevocabile il 3/10/2003, e ha rideterminato la pena in aumento nella misura di anni sei di reclusione per fatti commessi dal 2009 e sino "a data odierna"; c) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 14/2/2012, irrevocabile il 12/12/2012, per i reati di ricettazione, porto e detenzione di armi con matricola abrasa, commessi dal 7 al 9 novembre 2009, condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa; d) sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta del 3/7/2003, irrevocabile il 3/10/2003, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., pena di anni uno di reclusione applicata in continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della medesima Corte di appello del 15/4/1999. 2. Il giudice dell'esecuzione -pure preso atto che la Corte di Appello di Caltanissetta, con provvedimento del 18/11/2019, ha riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze i. Corte di appello di Caltanissetta del 14/2/2012, ii. Corte di Appello di Caltanissetta del 15/4/1999 e quelli delle iii. Corti di Appello di Caltanissetta del 3/7/2003 e iv. Corte di Appello del 18/10/2018- ha escluso l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. con i fatti relativi alle violazioni del D.P.R. 309 del 1990 commesse nell'anno 2014 oggetto della sentenza sub a). Ciò in quanto il tempo trascorso, oltre quindici anni dai fatti oggetto della prima sentenza, quella della Corte di appello dell'anno 1999, imporrebbe di escludere che anche tali ultimi fatti, peraltro relativi a reati diversi da quelli riferibili all'organizzazione mafiosa (è stata esclusa anche l'aggravante) rientrassero nel programma originario, appunto risalente a più di quindici anni prima. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe preso in considerazione gli argomenti illustrati nella memoria depositata dalla difesa il 13/12/2023. Nel provvedimento impugnato, infatti, non vi è alcuna motivazione in ordine alle circostanze indicate in tale atto, cioè che tra i fatti oggetto della sentenza pronunciata dalla Corte di appello il 18/10/2018 vi erano anche dei reati in materia di stupefacenti, come un'associazione, contestati come commessi dal 2007 sino a data presente, cioè sino alla data in cui è stata emessa la sentenza di primo grado il 26/10/2016. Elementi questi che, ove correttamente considerati, imporrebbero di ritenere il vincolo della continuazione anche con i fatti commessi a Racalmuto nell'anno 2014. Sotto tale profilo, quindi, l'ordinanza impugnata sarebbe manifestamente illogica e carente sia per la mancata considerazione della memoria depositata e solo citata sia per l'errato riferimento al criterio cronologico, evidentemente non adeguatamente considerato. 4. In data 14 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. La doglianza è infondata. 2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate - a individuare l'esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall'esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 — 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 — 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 — 01). 3 sà'" La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili "indici rivelatori" della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l'omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 - 01). L'unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d'altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 - 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolirnitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia. 2.2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha dato conto di avere adeguatamente valutato tutti gli elementi e la motivazione sul punto risulta conforme ai principi indicati. La Corte di appello, infatti, anche dando atto di avere tenuto conto delle considerazioni esposte nella memoria, ha fatto coerente riferimento al criterio cronologico e al fatto che i reati in materia di stupefacenti si inserivano in contesti diversi. Sotto tali profili, d'altro canto, il rinvio alla considerazione che appare inverosimile individuare la genesi del medesimo disegno criminoso in un periodo addirittura precedente all'anno 1999 non è sindacabile in questa sede, in ciò essendo irrilevante il momento finale della permanenza del reato, e, ancora, appare pertinente il rilievo che i fatti tra i quali è stata riconosciuta la continuazione sono tutti inseriti in un contesto riferibile alla criminalità organizzata che, invece, è stato escluso per i reati oggetto della condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 13/7/2021. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagam
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