CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28694-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1398/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28694 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg. n. 28694/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate- riscossione Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 1398/2021 dep. il 8/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento dell'Agenzia delle entrate -riscossione, notificata il 26 settembre 2018, a fronte del mancato pagamento di tre avvisi di accertamento dell'ADM del 6 novembre 2013, per ritenuta inesistenza della notifica effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, ha rigettato l'appello del contribuente, confermando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] ha statuito la legittimità della notifica dell'atto in formato pdf invece che p7m, ed ha altresì rilevato la conoscenza degli atti impositivi presupposti, come accertato dalla sentenza di primo grado che ha dato atto della loro impugnazione in separati giudizi, con conseguente sanatoria di ogni eventuale nullità della relativa notifica, ex art. 156, comma 3, c.p.c., della notifica degli atti di imposizione tributaria. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1.Con l'unico motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 n.3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1.40 c.p.c., 156 c.p.c. nonché la omessa ed insufficiente motivazione e falsa e/o erronea applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e degli artt. 6 e 7 Legge 212/2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto perfezionato il processo di notifica. Rilevato che: non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo alla Sezione Tributaria. Roma, 22 novembre 2022 Presidente D