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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14055/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; —I - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.HELD Gisaino ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Trento la quale lo aveva riconosciuto colpevole del furto in concorso di generi alimentari all'interno di esercizio commerciale e lo aveva condannato alla pena di mesi due giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti sia in ragione della impossibi- lità di riconoscere la persona dell'imputato dalle immagini estratte dalla videori- presa a circuito chiuso, sia per l'assenza di adeguata motivazione in relazione al fatto che il suo intervento abbia fornito un effettivo contributo alla perpetrazione dell'azione delittuosa.

Con ulteriori articolazioni denuncia violazione di legge con riferimento agli art.53 e 59 L.689/81 e 460 comma 5 cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento della sanzione amministrativa sostitutiva.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata, tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello.

Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica e non contraddittoria risposta ai temi oggi sollevati dalla parte ricorrente, evidenziando in termini assolutamente puntuali e logici gli elementi indiziari ed oggettivi per cui erano i-isaliti alla identi- ficazione del ricorrente quale compartecipe all'episodio furtivo (condotta tenuta all'interno del negozio con indicazione della merce, uscita contestuale dal negozio unitamente ai familiari in assenza di pagamento della merce prelevata e dirigen- dosi verso il veicolo in sosta, quali elementi di emersione dell'elemento soggettivo) condotte che, sulla base del costante insegnamento del giudice di legittimità, sug- geriscono, oltre alla consapevolezza dell'azione delittuosa, un evidente contributo alla condotta apprensiva (indicazione della merce), sia quale rafforzamento dell'al- trui elemento psicologico, con contestuale adesione alla complessiva condotta fur- tiva.

Il secondo motivo risulta parimenti inammissibile in quanto l'art. 58 della L.689/81 consente al giudice di escludere il beneficio della sostituzione della pena a prescindere dalla ricorrenza delle ipotesi di esclusione soggettiva contemplate dal successivo art.59 e al secondo comma fai divieto della sostituzione allor- quando ritenga che le prescrizioni concernenti la misura non verranno rispettate, e sul punto la sentenza impugnata presenta logica motivazione che non ha formato oggetto di impugnazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; —I - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.HELD Gisaino ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Trento la quale lo aveva riconosciuto colpevole del furto in concorso di generi alimentari all'interno di esercizio commerciale e lo aveva condannato alla pena di mesi due giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti sia in ragione della impossibi- lità di riconoscere la persona dell'imputato dalle immagini estratte dalla videori- presa a circuito chiuso, sia per l'assenza di adeguata motivazione in relazione al fatto che il suo intervento abbia fornito un effettivo contributo alla perpetrazione dell'azione delittuosa. Con ulteriori articolazioni denuncia violazione di legge con riferimento agli art.53 e 59 L.689/81 e 460 comma 5 cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento della sanzione amministrativa sostitutiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata, tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica e non contraddittoria risposta ai temi oggi sollevati dalla parte ricorrente, evidenziando in termini assolutamente puntuali e logici gli elementi indiziari ed oggettivi per cui erano i-isaliti alla identi- ficazione del ricorrente quale compartecipe all'episodio furtivo (condotta tenuta all'interno del negozio con indicazione della merce, uscita contestuale dal negozio unitamente ai familiari in assenza di pagamento della merce prelevata e dirigen- dosi verso il veicolo in sosta, quali elementi di emersione dell'elemento soggettivo) condotte che, sulla base del costante insegnamento del giudice di legittimità, sug- geriscono, oltre alla consapevolezza dell'azione delittuosa, un evidente contributo alla condotta apprensiva (indicazione della merce), sia quale rafforzamento dell'al- trui elemento psicologico, con contestuale adesione alla complessiva condotta fur- tiva. Il secondo motivo risulta parimenti inammissibile in quanto l'art. 58 della L.689/81 consente al giudice di escludere il beneficio della sostituzione della pena a prescindere dalla ricorrenza delle ipotesi di esclusione soggettiva contemplate dal successivo art.59 e al secondo comma fai divieto della sostituzione allor- quando ritenga che le prescrizioni concernenti la misura non verranno rispettate, e sul punto la sentenza impugnata presenta logica motivazione che non ha formato oggetto di impugnazione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 14055/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris