CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28215/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che le eventuali ragioni d'incompatibilità devono essere fatte valere con l'istituto della ricusazione e con i mezzi d'impugnazione a tal uopo previsti, ma non con il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla responsabilità; considerato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la denuncia di mancata assunzione di una prova decisiva (nel cui paradigma deve essere collocata la doglianza di mancata audizione dei testi richiesti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.), è inammissibile, attesa la natura dichiarativa delle prove richieste, dovendosi ribadire che «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente», (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti in sede di legittimità, poiché fondato su mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, così che essi si mostrano privi di specificità e soltanto apparenti, in quanto eludono un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso