CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro. Udita la relazione svolta dalla ConsiglieraMaria [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioin scritte del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per la detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere giusto provvedimento del G.i.p. locale eseguito in data 29 novembre 2016 in relazione al reato di cui all’art. 416bis co. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto gravemente indiziato difar parte dell’associazione di tipo mafioso detta “cosca [OSCURATO:PERSONA]” radicata sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condannato, in esito al giudizio abbreviato,con sentenza del Gip di Catanzaro del 18 novembre 2018 alla pena di anni otto, già ridotti per la scelta del rito, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dalla Corte di appello locale con la formula perché il fatto non sussiste con sentenza del 16 novembre 2020 e immediatamente scarcerato. 2. Avverso l’ordinanzaindicata in epigrafe è stato proposto ricorso affidato a un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte della riparazione ha respinto l’istanza di riparazione ravvisando la condizione ostativa nelle “frequentazioni ambigue” e nella “contiguità” con gli esponenti del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non, piuttosto, in comportamenti specifici che abbiano dato causa all’instaurazione dello stato privativo della libertàin rapporto causale con il provvedimento restrittivo. La Corte territoriale, dopo aver dato atto che la sentenza assolutoria aveva escluso l’esistenza di un vincolo associativo e che la frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] trovava giustificazione in un rapporto di lavoro, ha fondato il rigetto sulla circostanza che gli stretti rapporti con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], non riconducibili ad un ambito lavorativo, integravano una «contiguità suscettibile, magari in futuro, di evolvere in una vera e propria appartenenza»e comportamenti «tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite». In altri termini, in tesi difensiva, la Corte della riparazione ha ritenuto sussistente una contiguità che la stessa sentenza di appello ha ritenuto non sufficiente a provare la partecipazione e che la stessa ordinanza ammette essere priva di un vincolo, in una colpa grave macroscopica e causale. L’ordinanza,inoltre, ravvisa quale elemento di colpa grave,l’attività di guardiania illecita all’interno del villaggio Corrao, come volta a imporre l’ordine economico del sodalizio. Il giudice della riparazione avrebbe dovuto effettuare un raffronto tra il comportamento gravemente colposo dell’interessato e le ragioni che hanno determinato l’adozione della misura, ossia il reato di cui all’art. 416 biscod. pen. e non l’attività di guardiania che,per quanto penalmente rilevante, non costituiva il presupposto della adozione dell’ordinanza genetica. Inoltre, la motivazione è illogica e contraddittoria non riuscendo a conciliare il giudizio assolutorio con la sussistenza della colpa grave in quanto introduce una distinzione tra frequentazioni lavorative (con i [OSCURATO:PERSONA], che ritiene giustificate) e nonlavorative (con i [OSCURATO:PERSONA]). L’assenza di un rapporto di lavoro formale con un coimputato non può integrare la colpa grave , s alvo c he s i dimostri che tali frequentazioni extralavorative fosse imprudenti e dirette a favorire il sodalizio, circostanza questa esclusa dalla sentenza assolutoria. A palesare la illogicità della ordinanza impugnata soccorrono anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla consorteria, che ha definito il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto dedito al lavoro ed estraneo al contesto criminale di riferimento. 3. Con requisitoria scritta tempestivamente depositata il PG ha concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l ricorso è manifestament e infondato . 2. La Corte di appello di Catanzaro, nell’autonomia del giudizio che è propria del giudizio di riparazione, il cui unico limite è rappresentato dal non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, n.12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), dopo avere ricostruito le vicende cautelari relative al Mancusoe il quadro giurisprudenziale di riferimento ha ravvisato i profili di colpa, ostativa all’accoglimento della richiesta, nei rapporti che [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto non con il capo della cosca [OSCURATO:PERSONA], al quale era legato da un rapporto di lavoro, quale operaio,ma con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È stato evidenziato innanzitutto che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva, sotto le direttive illecite dei [OSCURATO:PERSONA] e per conto della cosca [OSCURATO:PERSONA],attività illecita di guardiania all’interno del villaggio Carrao. 3. Sul punto è stato richiamato quanto evidenziato dal G.i.p. nell’ordinanza cautelare ossia che,anche ammettendo che detta guardiania fosse stata frutto di libera contrattazione, si sarebbe trattato, comunque, di una attività illecita in quanto svolta senza specifica autorizzazione di polizia, dunque, in violazione dell’art. 140 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte della riparazione ha poi rilevato che non si trattava di mera vigilanza privata non autorizzata, volta a prevenire episodi di danneggiamento ai danni degli ospiti del villaggio Carrao,ma di una vera e propria attività di controllo del territorio, diretta ad assicurare “l’ordine pubblico” ed “economico” nell’interesse del sodalizio. In proposito è stata richiamata la conversazione del 29 luglio 2014, ore 12.09,nel corso della quale il ricorrente, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di avere allontanato, non senza porre in essere chiare minacce di ritorsioni, un venditore che si era avventurato all’interno del villaggio per svolgere la propria attività. La Corte territoriale ha, inoltre,ritenuto significative le conversazioni intercorse tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], il quale lo considerava “uomo di fiducia” dato che gli riferiva i dettagli della raccolta di denaro dai condomini del villaggio per “la protezione” garantita dall’attività di guardiania nonché quelle relative alla progettazione di una rapina ai danni di una tabaccheria (pag. 6 della ordinanza impugnata) per poi rivendere le sigarette . Sono stati inoltre valorizzati i dialoghi relativi a messaggi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto “portare”per conto dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a soggetti estranei al suo rapporto di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA]. Veniva ulteriormente richiamato l’episodio in cui [OSCURATO:PERSONA] si era prodigato per garantire l’incolumità del ricorrente in una occasione in cui aveva temuto di essere aggredito da una persona rimasta ignota. Quanto sopra riportato è stato letto alla luce della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 della ordinanza impugnata)del 30 luglio 2014 in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA], commentando una lite che si era verificatatra alcuni soggetti e che aveva provocato una iniziativa disciplinare da parte di [OSCURATO:PERSONA],nei confronti di un componente della famiglia [OSCURATO:PERSONA], spiegava a [OSCURATO:PERSONA], altro partecipe al sodalizio, le dinamiche relazionali che avevano interessato i soggetti coivolti nella vicenda e la loro attrazione nella sfera dell’articolazione di ‘ndrangheta dei [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 dell’ordinanza). Nel corso del dialogo,[OSCURATO:PERSONA] riferiva che le direttive impartite dai vertici erano nel senso di reclutare tutti quei soggetti che venivano individuati come “nuove leve” della consorteria, ivi compresi coloro i quali avevano in un primo momento cambiato schieramento, salvo poi ritornare tra le fila della cosca [OSCURATO:PERSONA]. Tra costoro veniva menzionato [OSCURATO:PERSONA], detto “il capitano”, il quale aveva litigato con [OSCURATO:PERSONA] ed era transitato nuovamente nel gruppo dei [OSCURATO:PERSONA]. Era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire che [OSCURATO:PERSONA] era nuovamente legato ai [OSCURATO:PERSONA], il che consente di escludere la dedotta illogicità della ordinanza in virtù del fatto che [OSCURATO:PERSONA] stesso, transitato tra le fila dei collaboratori di giustizia, abbia definito il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto dedito al lavoro ed estraneo al contesto criminale di riferimento. 4. L’ordinanza impugnata, ad avviso di questo Collegio, risulta esente dalla censure mosse poiché attinge, contrariamente a quanto si assume in ricorso, a condotte poste in essere personalmente dal ricorrente,che non risultano giustificate dalla qualità di operaio di [OSCURATO:PERSONA],che denotano, come rilevato dalla Corte della riparazione, una evidente contiguità con i principali referenti della cosca [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Condottenon connesse in alcun modo ad un rapporto di lavoroche hanno creato l’apparenza della appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso. Che poi [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto in secondo grado, con valutazione ex post, ritenuta l’insufficienza della prova che il contributo fosse “causalmente rilevante …dal punto di vista associativo” non è stata ritenuta circostanza idonea ad escludere che dette condotte, non negate dalla stessa sentenza di assoluzione, fossero al momento della emissione dell’ordinanza genetica, percepibili come indicative di una sua contiguità asoggetti appartenenti a quel sodalizio criminale, peraltro condannati per il medesimo fatto delittuoso, con i quali intratteneva frequentazioni ambigue e, comunque, non giustificate dalla esistenza di un rapporto di lavoro. 5. Secondo questo Collegio, il giudice della riparazione ha fatto buon governo della costante giurisprudenza secondo cui «le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate»(Sez. 4, n. 29550 del 5.6.2019, Morabito , Rv. 277475). La Corte della riparazione ha spiegato in modo puntuale le ragioni della consapevolezza del ricorrente circa l’attività illecita posta dai soggetti con i quali intratteneva le frequentazioni ed ha chiarito come le stesse non potessero dirsi necessitate dal tautologico richiamo a rapporti di lavoro. Si tratta, all’evidenza , di condotte di connivenza e contiguità aventi effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare patita dal [OSCURATO:PERSONA], congruamente ritenute rilevanti dalla Corte di appello ai fini della esclusione dell’indennizzo, in quanto espressione di una condotta gravemente imprudente, che seppure non sufficiente a integrare il reato contestato, può considerarsi idonea ad ingenerare l’apparenza di un coinvolgimento nell’attività criminosa, con sicuro rilievo ai fini della esclusione della chiesta riparazione. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricors