CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei ctzDfronti di BilardNGiuseppe quale responsabile del reato di omicidio colposo ai dannibe7-evito Vincenzo. Secondo l'ipotesi accusatoria, condivisa dai giudici di meritb, l'imputato, nel percorrere alla guida della sua auto Audi Q3 l'autostrada A-18 in direzione [OSCURATO:PERSONA], violando l'art.149 cod. strada, non manteneva una distanza di sicurezza idonea rispetto al motociclo [OSCURATO:PERSONA] 250 condotto dal Trevito, che lo precedeva, tamponandolo e provocando la caduta a terra del conducente, deceduto a causa del violento impatto al suolo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo ampiamente articolato, vizio di violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale tenuto conto esclusivamente delle conclusioni del perito d'ufficio, meramente probabilistiche sulla dinamica dell'incidente, senza considerare l'alternativa versione del fatto indicata dal consulente di parte. 3. Il Procuratore Generale in sede ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile. 2. Con riguardo a quanto denunciato in relazione all'affermazione di responsabilità, deve in primo luogo ribadirsi, come da costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che in tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez.6, n.13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441). Sono perciò precluse al giudice di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli indicati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482). In particolare, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n.37838 del 001/7/2009, Tarquini, Rv.245294; Sez.4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). Nel caso di specie, la Corte di Messina, con uno sviluppo motivazionale corretto e logico, ha già valutato e disatteso l'ipotesi offerta dall'imputato di una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente, valutando non solo gli esiti della perizia disposta d'ufficio, ma altresì il verbale urgente di accertamento dello stato dei luoghi e delle cose redatto dalla polizia giudiziaria operante, la consulenza tecnica redatta nell'interesse dell'imputato, nonché le dichiarazioni dei testi Pulvirenti e Gullo, intervenuti nell'immediatezza del fatto. A fronte di un'istruttoria che aveva consentito di acclarare che il I3ilardi aveva avuto la possibilità di percepire la presenza del motociclo che viaggiava sulla sua stessa carreggiata, in tratto rettilineo, e dunque di rallentare la marcia per evitare la collisione azionando il sistema frenante, la difesa aveva prospettato come motivo di appello la possibilità che il Trevito avesse effettuato uno scarto repentino a sinistra, finendo, in sostanza, per tagliare la strada al Bilardi. Rimarca, tuttavia, la Corte di Messina che tale possibilità era già stata convincentemente esclusa dal Tribunale, in ragione della natura dei danni riportati dai mezzi, nel senso che in tale caso non vi sarebbe stato un tamponamento ("un urto dritto da dietro" spiegava il perito Bertè), ma un danno alla parte laterale sinistra ed anteriore della moto, risultati perfettamente integri. In ogni caso, la sentenza impugnata afferma facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia - che anche in ipotesi di una lenta e prolungata manovra di spostamento verso la corsia di sorpasso del Trevito, il Bilardi non sarebbe stato esente da colpa, avendo avuto tutto il tempo di notare che lo scooter gli avrebbe tagliato la strada, ponendosi come ostacolo alla sua marcia e ciò in considerazione del lungo tratto di strada rettilineo. Non sussistono pertanto i denunciati vizi di legittimità. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. :3 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis