CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 39656/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggi, 29 OTT. 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/4/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 12/1/2023 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comnna 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza della legge penale, con vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, pur ricorrendone i presupposti, tra il reato contestato e quello accertato con sentenza del Tribunale di Palermo del 9/5/2019, confermata in appello il 29/11/2019 ed irrevocabile il 16/12/2019. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima questione qui ribadita, ha rigettato la richiesta di continuazione con una motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifesta, dunque non censurabile. 4.1 In particolare, la sentenza ha sottolineato che l'appellante non aveva allegato - né tantomeno provato - che la detenzione a fine di spaccio di circa 16 grammi di hashish, accertata il 7/2/2017 e oggetto del giudizio in corso, costituisse momento esecutivo di un unico disegno criminoso che avrebbe poi coinvolto anche la duplice cessione di cocaina (e detenzione di hashish e marijuana) accertata il 14/1/2019 ed il 9/2/2019, oggetto del diverso giudizio divenuto irrevocabile il 16/12/2019. La Corte, dunque, ha congruamente evidenziato che l'imputato non aveva offerto alcun elemento (se non, in modo generico, lo stesso luogo dei fatti, Palermo) per dimostrare che, al momento del reato qui contestato, aveva già programmato una condotta della stessa indole che avrebbe tenuto circa due anni dopo, con oggetto anche differenti sostanze stupefacenti e, peraltro, in regime di arresti domiciliari. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottob