CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 agosto 1998
Cassazione n. 41860/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1998 rappresentato e assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia avverso la sentenza del 27/06/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 3.500,00 di multa per i delitti di detenzione illecita di sostanza stupefacente, rapina impropria aggravata, minaccia aggravata e lesioni aggravate. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B) di imputazione che non è sussumibile nella fattispecie di rapina impropria, bensì in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni contemplata nell'art. 393 cod. pen., atteso che l'imputato ha fatto valere, con violenza e minaccia, una pretesa tutelabile dinanzi alla autorità giudiziaria come desumibile dalla scrittura privata sottoscritta da Scifo e dalla persona offesa in data 17/11/2023 ove vi è riferimento alla circostanza che la vicenda in esame originava da una mancata restituzione a Scifo di una somma di denaro elargita a titolo di prestito. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in punto di sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma contestata al capo B) di imputazione che non si configura, secondo il ricorrente, atteso che la pistola giocattolo utilizzata era facilmente individuabile come tale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. avendo l'imputato ha risarcito il danno prima del giudizio, come documentato nella scrittura privata del 17/11/2023 di cui sopra. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo relativa all'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B) di imputazione è manifestamente infondato. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato al contenuto dell'accordo tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. Per consolidato orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 1,n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri,Rv. 276219; Sez. 3,n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 6 n. 25167 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573, Sez. 2 n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 4,n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea la qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina (anziché nella diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni), così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Nel capo di imputazione si contesta infatti all'imputato di avere intimato alla persona offesa di consegnargli indebitamente una somma di denaro e, al rifiuto di questa, di averle sottratto una bicicletta elettrica del valore di circa 2.000,00 euro, quindi di essersi dato alla fuga con tale mezzo; inseguito dalla vittima, estraeva dalla tasca dei pantaloni una pistola sprovvista di tappo rosso e proferiva contestuale minaccia di morte, al fine di conseguire il possesso di quanto sottratto e di guadagnarsi l'impunità. Da tale ricostruzione fattuale non emerge,quindi,che l'imputato abbia esercitato minaccia nella ragionevole opinione di tutelare una propria pretesa economica giuridicamente azionabile. Per sostenere l'invocata riqualificazione in esercizio arbitrario,i1 ricorrente richiama il contenuto di una scrittura privata sottoscritta dall'imputato e dalla persona offesa a distanza di due mesi dai fatti (allegata al ricorso) che, tuttavia, costituisce un accordo transattivo ove vi è un mero generico accenno - privo di dettagli e, quindi, non circostanziato - sulla asserita pretesa restitutoria vantata dall'imputato il quale in tale documento si impegna a corrispondere una somma di denaro a titolo di risarcimento dei cagionati danni materiali e morali. 3.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo, pure manifestamente infondato, con il quale si deduce l'insussistenza della aggravante dell'uso dell'arma contestata al capo B) di imputazione. Questa Corte ha chiarito che, in tema di patteggiamento, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza aggravante in realtà insussistente, in quanto profilo attinente anch'esso alla corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214; Sez. 6,n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). Vale tuttavia anche in questo caso il principio già richiamato secondo cui occorre che la ricorrenza della aggravante in questione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica ed ictu ocu/i incongruente rispetto al contenuto del capo di imputazione, situazione che non ricorre nella specie laddove nell'addebito sub B) si contesta l'utilizzo di una pistola di colore nero priva di tappo rosso. Del resto, lo stesso ricorrente per sostenere l'insussistenza di tale circostanzaI I richiama la denuncia querela sporta dalla persona la quale aveva riferito di una minaccia subita con l'uso di una pistola che sembrava finta, in tal modo non esprimendo alcuna certezza al riguardo. 3.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre è inammissibile laddove si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione pena sottoposta al giudice (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279117). Nel caso di specie, l'accordo intervenuto tra le parti non contemplava il riconoscimento della diminuente di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. , bensì poneva la condotta riparatoria a fondamento delle invocate circostanze attenuanti generiche. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so