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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33316/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3396/2022R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 36; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: tamarabarracca @ordineavvocatiroma.org ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] - Arbitrato ir rituale - Responsabilità civile degli arbitri e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o d a ll' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 13; –controricorrente – e nei confronti di Ministero della Giustizia; –resistente – e di [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4867 /202 1 depositata in data 2 luglio2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 2 novem bre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna, in via concorrente e/o alternativa, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causatigli dall'illegittimo spossessamento del chiosco di sua proprietà sito all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di Roma; spossessamento ascritto a responsabilità: a) del Sabellico per aver pronunciato quale unico arbitro lodo erroneo, in controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la risoluzione di contratto di affitto d’azienda senza accertare che di questa non faceva parte il chiosco; b) del Lancellotta, quale ufficiale giudiziario, e d e l Ministero ex art. 2049 cod. civ. , per avere portato ad esecuzione l’ordine di rilascio di detto bene.

2. Esteso il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiamata in garanzia dal Lancellotta, il Tribunale, con sentenza n. 15398 del 2017,rigettò la domanda.

3. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola alle spese del grado.

A fondamento di tale decisione,e per quanto ancora interessa , ha posto anzituttoil rilievo, espressamente indicat o come « assorbente e dirimente», dell’assenza di nesso causale tra il lodo irrituale pronunciato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e lo spossessamento del chiosco, avendo l'esecuzione tratto titolo, esclusivamente, dalla sentenza del Tribunale n. 25225/2010, che, accertato l’inadempimento del lodo irrituale, aveva ordinato il rilascio dell’aziendain favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Ha poi soggiunto, ad abundantiam, che: ─ come pure sottolineato nella sentenza di primo grado il punto nodale della controversia demandata all'arbitro non era stata la proprietà del chiosco da parte di un terzo, bensì la risoluzione del contratto per inadempimento, essendo la LVM morosa nel pagamento dei canonidovuti alla [OSCURATO:PERSONA]; ─ correttamente, comunque , era stata esclus a una negligenza inescusabile da parte dell'arbitro, ove si consideri, tra l'altro, che [OSCURATO:PERSONA] era al contempo il legale rappresentante tanto della LVM quanto della Gepa e che tale sovrapposizione era tale ingenerare un errore scusabile in merito alla proprietà del chiosco; ─ del resto l'arbitro, in assenza di elementi documentali comprovanti la titolarità del chiosco in capo alla Gepa, operò riferimento per relationem all'art. 2 del contratto ove erano indicati i beni di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ─ ove poi si volesse sottoporre a critica il ragionamento e la valutazione operati dall'arbitro in merito all'eccezione di nullità del contratto di affitto di azienda per malgoverno del materiale istruttorio, sarebbe del tutto palese la riconducibilità della critica al contenuto proprio della decisione arbitrale, al contrario insindacabile ai sensi della normativa citata dal Tribunale.

4. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorsi.

Il Ministero della Giustizia deposita c.d.

«atto di costituzione» al solo fine di ricevere comunicazione della data eventualmente fissata per l’udienza di discussione.

5. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 111, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. nonché violazione dell'art. 808-ter c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d’appelloaffermato che non vi sarebbe stato alcun nesso causale tra lo spossessamento subito dalla GEPA ed il lodo, in quanto ad essere eseguita era stata la sentenza del tribunale.

Sostiene che la motivazione sul punto offerta dalla Corte di merito è talmente illogica e apodittica da integrare una motivazione meramente apparente.

Afferma inoltre che il lodo è stato tutt'altro che neutro rispetto allo spossessamento subito, avendone costituito la causa diretta o, quanto meno, concausa efficiente essenziale, atteso che il Tribunale si era limitato a ratificare e a far proprio l'accertamento del l odo irrituale, ribadendolo e condannando la LVM all'esecuzione delle statuizioni in esso contenute senza nessun diverso accertamento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione degli artt. 1218 e 1710 c.c. e falsa applicazione dell'art. 813-ter c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di a ppello affermato la non responsabilità dell'arbitro, facendo riferimento al secondo dei citati articoli, disciplinante la responsabilità del (solo) arbitro rituale e non alla disciplina dovuta dal mandatario, quale si caratterizza l'arbitro irrituale e per avere la Corte di appello negato la ordinaria responsabilità contrattuale dell'arbitro».

3. Con il terzo motivo essa poi deduce « violazione dell'art. 813 - terc.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., per avere la Corte di Appello affermato che non costituirebbe colpa grave dell'arbitro la mancata risposta ai quesiti postigli e il puntuale esame dell'eccezione di nullità del contratto dinanzi a esso azionato dalle parti».

4. Il primo motivo è in parte infondato (là dove denuncia vizio di motivazione apparente), in altra parte inammissibile (là dove denuncia, contraddittoriamente rispetto alla prima censura, vizio di violazione di legge).

4.1. Quanto alla prima censura è appena il caso di rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti.

La motivazione è perfettamente comprensibile come dimostra del resto la stessa ricorrente che, avendola compresa, la sottopone a critica sotto diversi profili.

4.2. La seconda censura è inammissibile atteso che, ad onta della formale intestazione, le considerazioni in cui essa si sostanzia attengono al giudizio causale come tale riservato al giudice di merito, in quanto sottoposto a critica sulla base diprofili meramente fattuali, e tendono così inammissibilmente a sollecitare a questa Corte un giudizio di merito alternativo a quello espresso dal giudice d’appello.

Appare peraltro evidente l’inosservanza degli oneri di specifica indicazione degli atti richiamati, in palese violazione degli artt. 366 n.6 cod. proc. civ. e 369 n. 4 cod. proc. civ.; non è infatti mai riportato, quanto meno attraverso una sintesi esaustiva, il contenuto del lodo che è posto a base dell’ascritta pretesa risarcitoria, non essendo dunque consentito alcun vaglio in ordine alla dedotta riconducibilità causale del lamentato spoglio a quanto in esso stabilito.

5. Rimane assorbito l’esame dei restanti motivi in quanto relativi a rationes decidendidiverse e autonome.

Ciò non esime peraltro dal rilevare la manifesta infondatezza della tesi censoria che pretende di far valere in favore del ricorrente una responsabilità contrattuale in relazione a rapporto ─ quello devoluto alla cognizione di arbitrato irrituale ─ al quale, secondo pacifica allegazione, egli è estraneo.

6. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate come da dispositivo.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M. rigettail ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida: a) in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in Euro 6.500 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; a) in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in Euro 4.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3396/2022R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 36; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: tamarabarracca @ordineavvocatiroma.org ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] - Arbitrato ir rituale - Responsabilità civile degli arbitri e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o d a ll' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 13; –controricorrente – e nei confronti di Ministero della Giustizia; –resistente – e di [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4867 /202 1 depositata in data 2 luglio2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 2 novem bre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna, in via concorrente e/o alternativa, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causatigli dall'illegittimo spossessamento del chiosco di sua proprietà sito all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di Roma; spossessamento ascritto a responsabilità: a) del Sabellico per aver pronunciato quale unico arbitro lodo erroneo, in controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la risoluzione di contratto di affitto d’azienda senza accertare che di questa non faceva parte il chiosco; b) del Lancellotta, quale ufficiale giudiziario, e d e l Ministero ex art. 2049 cod. civ. , per avere portato ad esecuzione l’ordine di rilascio di detto bene. 2. Esteso il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiamata in garanzia dal Lancellotta, il Tribunale, con sentenza n. 15398 del 2017,rigettò la domanda. 3. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola alle spese del grado. A fondamento di tale decisione,e per quanto ancora interessa , ha posto anzituttoil rilievo, espressamente indicat o come « assorbente e dirimente», dell’assenza di nesso causale tra il lodo irrituale pronunciato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e lo spossessamento del chiosco, avendo l'esecuzione tratto titolo, esclusivamente, dalla sentenza del Tribunale n. 25225/2010, che, accertato l’inadempimento del lodo irrituale, aveva ordinato il rilascio dell’aziendain favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Ha poi soggiunto, ad abundantiam, che: ─ come pure sottolineato nella sentenza di primo grado il punto nodale della controversia demandata all'arbitro non era stata la proprietà del chiosco da parte di un terzo, bensì la risoluzione del contratto per inadempimento, essendo la LVM morosa nel pagamento dei canonidovuti alla [OSCURATO:PERSONA]; ─ correttamente, comunque , era stata esclus a una negligenza inescusabile da parte dell'arbitro, ove si consideri, tra l'altro, che [OSCURATO:PERSONA] era al contempo il legale rappresentante tanto della LVM quanto della Gepa e che tale sovrapposizione era tale ingenerare un errore scusabile in merito alla proprietà del chiosco; ─ del resto l'arbitro, in assenza di elementi documentali comprovanti la titolarità del chiosco in capo alla Gepa, operò riferimento per relationem all'art. 2 del contratto ove erano indicati i beni di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ─ ove poi si volesse sottoporre a critica il ragionamento e la valutazione operati dall'arbitro in merito all'eccezione di nullità del contratto di affitto di azienda per malgoverno del materiale istruttorio, sarebbe del tutto palese la riconducibilità della critica al contenuto proprio della decisione arbitrale, al contrario insindacabile ai sensi della normativa citata dal Tribunale. 4. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorsi. Il Ministero della Giustizia deposita c.d. «atto di costituzione» al solo fine di ricevere comunicazione della data eventualmente fissata per l’udienza di discussione. 5. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 111, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. nonché violazione dell'art. 808-ter c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d’appelloaffermato che non vi sarebbe stato alcun nesso causale tra lo spossessamento subito dalla GEPA ed il lodo, in quanto ad essere eseguita era stata la sentenza del tribunale. Sostiene che la motivazione sul punto offerta dalla Corte di merito è talmente illogica e apodittica da integrare una motivazione meramente apparente. Afferma inoltre che il lodo è stato tutt'altro che neutro rispetto allo spossessamento subito, avendone costituito la causa diretta o, quanto meno, concausa efficiente essenziale, atteso che il Tribunale si era limitato a ratificare e a far proprio l'accertamento del l odo irrituale, ribadendolo e condannando la LVM all'esecuzione delle statuizioni in esso contenute senza nessun diverso accertamento. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione degli artt. 1218 e 1710 c.c. e falsa applicazione dell'art. 813-ter c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di a ppello affermato la non responsabilità dell'arbitro, facendo riferimento al secondo dei citati articoli, disciplinante la responsabilità del (solo) arbitro rituale e non alla disciplina dovuta dal mandatario, quale si caratterizza l'arbitro irrituale e per avere la Corte di appello negato la ordinaria responsabilità contrattuale dell'arbitro». 3. Con il terzo motivo essa poi deduce « violazione dell'art. 813 - terc.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., per avere la Corte di Appello affermato che non costituirebbe colpa grave dell'arbitro la mancata risposta ai quesiti postigli e il puntuale esame dell'eccezione di nullità del contratto dinanzi a esso azionato dalle parti». 4. Il primo motivo è in parte infondato (là dove denuncia vizio di motivazione apparente), in altra parte inammissibile (là dove denuncia, contraddittoriamente rispetto alla prima censura, vizio di violazione di legge). 4.1. Quanto alla prima censura è appena il caso di rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti. La motivazione è perfettamente comprensibile come dimostra del resto la stessa ricorrente che, avendola compresa, la sottopone a critica sotto diversi profili. 4.2. La seconda censura è inammissibile atteso che, ad onta della formale intestazione, le considerazioni in cui essa si sostanzia attengono al giudizio causale come tale riservato al giudice di merito, in quanto sottoposto a critica sulla base diprofili meramente fattuali, e tendono così inammissibilmente a sollecitare a questa Corte un giudizio di merito alternativo a quello espresso dal giudice d’appello. Appare peraltro evidente l’inosservanza degli oneri di specifica indicazione degli atti richiamati, in palese violazione degli artt. 366 n.6 cod. proc. civ. e 369 n. 4 cod. proc. civ.; non è infatti mai riportato, quanto meno attraverso una sintesi esaustiva, il contenuto del lodo che è posto a base dell’ascritta pretesa risarcitoria, non essendo dunque consentito alcun vaglio in ordine alla dedotta riconducibilità causale del lamentato spoglio a quanto in esso stabilito. 5. Rimane assorbito l’esame dei restanti motivi in quanto relativi a rationes decidendidiverse e autonome. Ciò non esime peraltro dal rilevare la manifesta infondatezza della tesi censoria che pretende di far valere in favore del ricorrente una responsabilità contrattuale in relazione a rapporto ─ quello devoluto alla cognizione di arbitrato irrituale ─ al quale, secondo pacifica allegazione, egli è estraneo. 6. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate come da dispositivo. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida: a) in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in Euro 6.500 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; a) in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in Euro 4.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il
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