CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03310/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27331-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale coniuge ed erede del Sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato vur [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 417/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 27331 sez. M3 - ud. 20-12-2022 -2- Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 417 del 2021 della Corte di appello di Catanzaro, esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] deducendo la natura usuraia del rapporto di credito sotteso; - Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte territoriale secondo cui non sussisteva il difetto di motivazione dedotto con il gravame, né, nel merito, la prova della pattuizione e riscossione dei pretesi interessi usurai, in specie non potendo darsi valore dirimente alla prodotta sentenza di patteggiamento a carico della parte opposta; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con il primo e secondo motivo, accorpati da parte istante nella stessa formulazione, si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 360 n. 5, 132, n. 4, 112, 115, 116, cod. proc. civ., nonché 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo concretamente di vagliare, quale giudice di merito e non cassatorio, la questione dell'allegata usura, e in particolare: i documenti rappresentati dalla sentenza di patteggiamento e dalla sottesa denuncia in cui si era fatto dettagliato riferimento a decine di assegni rilasciati dal preteso debitore; le coerenti prove orali; documentazione redatta di proprio pugno dal preteso creditore, in cui in specie s'indicava il tasso di interesse al 10% mensile; la mancata contestazione dei documenti e degli stessi fatti quali sottesi alla sentenza di applicazione della pena su richiesta;RG n 2733 I del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2729, cod. civ., 116, cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato mancando di menzionare ed esaminare le plurime produzioni documentali quali gli assegni e gli atti del procedimento penale, oltre che la menzionata scrittura autografa dall'originario istante per ingiunzione; con il quarto motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2702, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non vi era altra spiegazione a quanto emergente dai suddetti documenti prodotti e non disconosciuti; con il quinto motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2721, 2724, cod. civ., poiché il Tribunale aveva erroneamente dichiarato inammissibile la prova per testi del figlio del preteso creditore [OSCURATO:PERSONA], già assunta e correlata a principi di prova scritta secondo quanto osservato nelle precedenti censure, escussione altresì dichiarata inattendibile, e disattesa dalla stessa Corte di appello, senza spiegare le ragioni di tale conclusione, ulteriori al mero e a tal fine insufficiente rapporto di parentela; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: i motivi debbono esaminarsi congiuntamente per la loro strettissima connessione, e sono in parte inammissibili, in parte infondati; va in primo luogo evidenziato che le censure diffusamente spiegate richiamando l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili per il divieto di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.; ciò posto, non risulta alcuna omessa pronuncia posto che l'omesso esame di documenti integra proprio la diversa fattispecie appena indicata come non scrutinabile; né si può ipotizzare che vi sia una omessa statuizione sulla questione dell'usura espressamente affrontata a pag. 8 della sentenza di seconde cure;RG n 27331 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] anche l'ipotizzata violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., è insussistente posto che la motivazione è pienamente riconoscibile, negando, la Corte territoriale, valore di prova o indizio autonomamente sufficiente alla sentenza penale di applicazione su richiesta (cfr. Cass., 30/07/2018, n. 20170 e succ. conf.), e affermando la carenza d'idonea prova in ordine alla pattuizione e riscossione d'interessi usurai in ordine al credito, invece per converso dimostrato; la denuncia di carenza del requisito motivazionale è formulata non con riferimento all'intima natura della motivazione asseritamente apparente ma irritualmente mediante la comparazione con le risultanze processuali; parte ricorrente non dimostra nel ricorso, come necessario in ragione della specificità del gravame cassatorio, in quale specifica sede processuale, e non genericamente in quale grado, avrebbe prodotto i documenti che indica decisivi e principio di prova scritta che, come tali, avrebbero dovuto rendere ammissibile la prova per testi esclusa dal giudice di prime cure e non apprezzata dal quello di seconde, ossia gli assegni e la scrittura indicata come autografa che riporterebbe il patto sugli interessi (pag. 12 del ricorso), oltre che gli atti del procedimento penale di cui neppure si riporta il contenuto specifico (pagg. 14-15 del ricorso); sono infatti inammissibili per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469 e succ. conf.); ne consegue che tali non possono essere considerati al fine di vagliare la pretesa omissione della sentenza penale alla luce di più complessive risultanze;RG n 27331 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] è stato poi reiteratamente ribadito (cfr. Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo, pertanto, il limite dell'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.; ora, se la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime, viceversa, la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito - senza, logicamente, manifesti travisamenti dei fatti emersi (Cass., 06/09/2022, n. 26209, pagg. 9 e seguenti, Cass., 03/05/2022, n. 13918, pagg. 13 e seguenti) - per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune di quelle piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33); pertanto, espunti i profili derivanti dalle inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non emergono violazioni degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ.; in particolare, deve aggiungersi che nel ricorso si riporta una doglianza di appello in ordine all'inattendibilità dell'escussione del figlio dell'originario RG n 27331 del 2021 6 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] opponente affermata dal Tribunale, che si risolve nella critica alle carenze motivazionali senza incidere sul profilo assorbente del contestualmente affermato divieto ex artt. 2721 e 2726, cod. civ. (pag. 20 del ricorso e pag. 3 della sentenza di appello); nel descritto contesto processuale i motivi di ricorso per cassazione si risolvono comunque, complessivamente, nel tentativo di sollecitare una rivalutazione istruttoria estranea alla presente sede di legittimità; spese secondo soccombenza; non emergono i presupposti per la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata che, sebbene la stessa sia di natura oggettiva, non possono sovrapporsi alla soccombenza mera (Cass., 30/09/2021, n. 26545); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto,