Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03644/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' STEFANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di ricorso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, in quanto non prende posizione sugli elementi introdotti in giudizio da cui i giudici del merito hanno ritenuto provata la natura di arma comune da sparo in senso proprio della carabina detenuta dal ricorrente, ovvero la circostanza che essa fosse catalogata dal Banco nazionale delle armi e regolarmente denunciata dal suo precedente possessore, cui era stata rubata; il ricorso non prende posizione su tali argomenti e si limita a proporre un percorso logico alternativo, evidenziando la circostanza, peraltro introdotta in violazione del principio di autosufficienza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n.

Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v.

Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc.

Conti, Rv. 273261), che la carabina sarebbe in grado di sprigionare una energia cinetica inferiore ai 7,5 joule, insufficiente a farla classificare come arma comune da sparo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' STEFANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di ricorso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, in quanto non prende posizione sugli elementi introdotti in giudizio da cui i giudici del merito hanno ritenuto provata la natura di arma comune da sparo in senso proprio della carabina detenuta dal ricorrente, ovvero la circostanza che essa fosse catalogata dal Banco nazionale delle armi e regolarmente denunciata dal suo precedente possessore, cui era stata rubata; il ricorso non prende posizione su tali argomenti e si limita a proporre un percorso logico alternativo, evidenziando la circostanza, peraltro introdotta in violazione del principio di autosufficienza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc. Conti, Rv. 273261), che la carabina sarebbe in grado di sprigionare una energia cinetica inferiore ai 7,5 joule, insufficiente a farla classificare come arma comune da sparo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 di
Sentenza Cassazione n. 03644/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris