CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 16056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 19/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 20/5/2019 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 133-bis cod. pen., con riguardo alla quale i Giudici del merito avrebbero dovuto compiere un ponderato e completo apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto l'applicazione della norma citata non è stata richiesta in sede di gravame, concentrato esclusivamente sul diniego della sospensione condizionale della pena, non potendo, dunque, esser contestato in questa sede un difetto di motivazione sul punto nella sentenza di appello. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M