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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 08142/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 14/12/2021, la Corte di appello di Brescia - ridotta la durata delle pene accessorie fallimentari - ha, nel resto, confermato la sentenza del 23/11/2015 con la quale il Tribunale di Mantova aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA], fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], del reato di bancarotta fraudolenta documentale, (perché, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraeva o distruggeva i libri e le altre scritture contabili dell'impresa, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari), condannandolo alla pena principale di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione.

2.1.1. In ordine al dato temporale, il curatore fallimentare che ha redatto la sua unica relazione il 16/07/2012, due mesi dopo il fallimento, a quella data aveva sentito Formisano, socio della fallita, il quale aveva raccontato della riferibilità della società a [OSCURATO:PERSONA] e della tenuta delle scritture presso lo studio commerciale Zaltieri di Casalodo, studio con il quale il curatore ha riferito di aver avuto un possibile contatto telefonico, senza però precisare se aveva formulato specifiche richieste di informazioni sulle scritture contabili.

La relazione del curatore e le due successive comunicazioni al giudice delegato si limitano a dare atto della mancanza dei libri e delle altre scritture contabili, con la conseguente impossibilità di ricostruire il movimento degli affari della fallita.

Come dichiarato e documentato dal teste Ventura (collaboratore dello studio Zaltieri), la consegna della prima tranche di documenti avvenne nel gennaio del 2013, sicché per otto mesi dopo il fallimento le scritture sono rimaste depositate presso lo studio del commercialista, mentre una copia integrale delle scritture sarebbe stata comunque conservata nel computer dello studio.

Illogicamente dunque la sentenza impugnata afferma che [OSCURATO:PERSONA] prima aveva ritirato le scritture dal luogo in cui erano depositate all'inizio degli accertamenti del curatore, per poi evitare di fornire al curatore ogni elemento utile in suo possesso, in quanto il dato temporale è oggetto di travisamento, posto che dall'inizio dell'attività del curatore alla consegna delle scritture a [OSCURATO:PERSONA] decorsero circa otto mesi, nel corso dei quali il curatore era già stata informato da Formisano che un professionista si era occupato della contabilità della società ed era stato lì indirizzato.

Il dato temporale è dunque inconciliabile con il dolo della bancarotta fraudolenta documentale, in quanto condotta e dolo specifico, nell'illogica costruzione delle sentenze di merito, sarebbero venuti in essere a distanza di mesi dalla conoscenza da parte dell'imputato del fallimento, della nomina del curatore e del fatto che il curatore era già stato indirizzato presso lo studio Zaltieri.

Né è stata data spiegazione della singolare inerzia di [OSCURATO:PERSONA] che, nei mesi intercorsi, avrebbe avuto la possibilità di venire il possesso della documentazione contabile e fiscale della società, tanto più che, sulla base dell'esperienza fatta in occasione del fallimento di un'altra sua società, era convinto che il curatore avrebbe acquisito direttamente la documentazione.

Priva di valore argonnentativo è la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avvisò Formisano del ritiro della documentazione.

2.1.2. Acquisendo in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale la documentazione indicata dalla difesa, la Corte di appello ha preso atto della novità rappresentata da un'altra tranche di documentazione della fallita conservata dallo [OSCURATO:PERSONA] e consegnata a [OSCURATO:PERSONA] solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dopo il primo grado di giudizio), novità sottoposta alla Corte di appello anche a sostegno della tesi della mancanza del dolo specifico in capo al ricorrente, provando essa chiaramente che una significativa parte della contabilità della fallita era rimasta nella disponibilità dello studio professionale ancora quattro anni dopo il fallimento e addirittura dopo il processo di primo grado.

La sentenza impugnata, però, non si confronta correttamente con la novità rappresentata dall'acquisizione probatoria, che era finalizzata a dimostrare l'insussistenza non già dell'elemento materiale del reato, ma di quello soggettivo, dimostrando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna intenzione di occultare o di distruggere documenti della società, in quanto, in tale ipotesi, già nel 2013 avrebbe portato via anche la documentazione successivamente acquisita.

2.1.3. Nella sua testimonianza, Ventura ha rappresentato che il suo studio professionale ha conservato su supporto informatico copia delle scritture contabili a suo tempo consegnate a [OSCURATO:PERSONA], dato, questo, non considerato dai giudici di merito, che esclude la lesione del bene giuridico e contrasta con il dolo specifico, in quanto, almeno fino al 2008, la ricostruzione dei movimenti della fallita sarebbero stati ricostruibili dal curatore, anche dopo la consegna dei documenti a [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per mancanza di correlazione tra contestazione e condanna intervenuta in relazione all'irregolare tenuta delle scritture contabili per le annualità successive al 2008, condotta mai oggetto di contestazione. i

2.3. Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione con riferimento alla e_e- richiesta di riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Muovendo in ordine di priorità logico-giuridica dal secondo motivo, esso non merita accoglimento.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf.

Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205620).

E' questa l'ipotesi alla quale deve ricondursi il caso in esame.

Al riguardo, mette conto osservare che già la sentenza di primo grado aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse deliberatamente sottratto e occultato le scritture contabili fino al 2008 e cessato la tenuta della contabilità della società da tale data, in modo da stendere sulla situazione patrimoniale e finanziaria della stessa un velo impermeabile in modo da non far risultare le reali attività operative dell'ente.

Nella medesima prospettiva, la sentenza di appello ha distinto i due periodi, affermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'occultamento e la sottrazione delle scritture esistenti fino al 2009 e per l'irregolare tenuta di quelle successive, duplice condotta — chiosa il giudice di appello — che, di fatto, ha reso impossibile al curatore il rintraccio di poste attive e crediti esigibili, inibendo sul nascere anche solo l'individuazione di azioni a tutela del ceto creditorio.

Dunque, fin dal primo grado, la contestazione aveva assunto la fisionomia poi, in buona sostanza, confermata in appello, il che rende ragione del rilievo che, attraverso l'iter del processo, l'imputato è venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (che, comunque, faceva riferimento a entrambe le figure di bancarotta documentale).

3. Il primo motivo non merita accoglimento.3.1.

La sentenza impugnata ha valorizzato la testimonianza di Ventura, dipendente dello studio che custodiva le scritture contabili della fallita, il quale ha riferito di aver consegnato personalmente a [OSCURATO:PERSONA] la documentazione contabile della fallita pochi mesi dopo la sentenza di fallimento: dalla ricevuta di consegna in data 11/01/2013, si evince che si trattava delle paghe 2005/2006, dei registri IVA dal 2003 al 2007, dei libri giornale e dei bilanci del 2005 e del 2006, degli inventari e delle fatture del 2008.

Ventura aveva confermato che lo studio commercialista non si era occupato di tenere la contabilità successiva al 2008 e che non erano state presentate le dichiarazioni fiscali successive.

Osserva il giudice di appello che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato meramente negligente e inoperoso, perché egli stesso si attivò personalmente per ritirare la documentazione in possesso dello studio del commercialista, avendo poi omesso di consegnarla al curatore e negando «strenuamente» di averla presso di sé nelle diverse fasi del giudizio (oltre a omettere di non avvisare il socio Formisano dell'avvenuta consegna), sicché la condotta dell'imputato risulta consapevole e diretta a impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita.

Rileva la sentenza impugnata che, infatti, la completa mancata consegna delle scritture al curatore si è associata alla totale assenza di beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa (certo presenti in relazione all'attività edile oggetto della fallita) e dei crediti attivi, la cui conferma risulta confermata anche dall'imputato.

Tale azioni, osserva ancora il giudice di appello, unitamente alla non minima rilevanza del passivo fallimentare, mirava a conseguire lo scopo di procurare un pregiudizio ai creditori, impedendo agli organi della curatela di individuare e aggredire i beni aziendali e i ricavi percepiti dalla società.

Le doglianze proposte dal ricorso non inficiano il ragionamento posto a base della motivazione della sentenza impugnata.

3.2. Le doglianze incentrate sul dato temporale tendono, in sintesi, a escludere il dolo della bancarotta fraudolenta documentale, dal momento che condotta e dolo specifico si sarebbero verificati a distanza di mesi dalla conoscenza da parte dell'imputato del fallimento, della nomina del curatore e che il curatore era già stato indirizzato presso lo studio Zaltieri.

Ora, che l'imputato fosse venuto a conoscenza che il socio Formisano aveva indicato lo studio Zaltieri al curatore è affermazione del ricorso non specificamente correlata ad alcun dato probatorio, risultando anzi che il curatore non era riuscito a rintracciare l'imputato.

Il nucleo essenziale della doglianza, comunque, trascura di considerare che, indipendentemente dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse, al momento della dichiarazione di fallimento, la disponibilità fisica dei libri e delle scritture (ma, avendole affidate alla studio commercialistico, ne aveva la disponibilità giuridica), queste - prima e dopo la consegna effettuata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - restarono sottratte alla procedura fallimentare, in violazione dell'obbligo incombente sul fallito a seguito della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, primo comma, n. 3,

I. fall.).

D'altra parte, la tesi difensiva contrasta con il dato centrale nel ragionamento dei giudici di merito, ossia con il fatto che, ricevuta la documentazione già detenuta dallo studio Zaltieri, [OSCURATO:PERSONA] non adempì al proprio obbligo, sottraendola alla procedura.

Il ricorso stigmatizza la sentenza impugnata lì dove non ha offerto spiegazione dell'inerzia di [OSCURATO:PERSONA] che, nei mesi a cavallo tra dichiarazione di fallimento e consegna del gennaio del 2013, non si attivò per recuperare la documentazione della società: ma anche da questo punto di vista, resta decisiva la circostanza della sottrazione della documentazione (prima della consegna, quando la stessa era affidata alla studio commercialistico e) dopo che l'imputato ne acquisì la disponibilità (anche) materiale.

Sul punto, il ricorso non offre una spiegazione di tale condotta in grado di infirmare la tenuta logico-argonnentativa della tesi sposata dalle conformi sentenze di merito, che hanno posto in correlazione la sottrazione con il mancato rinvenimento dei beni aziendali e la mancata individuazione (ed escussione) dei creditori della fallita.

3.3. Anche le censure basate sulla "seconda" consegna di documentazione nel 2016 non colgono nel segno.

La direzione delle doglianze è la medesima di quelle già esaminate, ossia escludere l'elemento psicologico del reato, ma esse muovono dal presupposto che l'imputato, se davvero animato dal dolo specifico delineato dai giudici di merito, avrebbe avuto interesse a recuperare tale documentazione fin dal 2013; il rilievo, tuttavia, è meramente congetturale e non sposta i termini della questione così come tratteggiati dalle conformi sentenze di merito, ossia la sottrazione alla procedura concorsuale della documentazione ante 2008 e, prima di tutto, di quella nella disponibilità (poi) anche fisica del ricorrente.

3.4. Le censure relative all'esistenza di una copia delle scritture su supporto informatico sono inammissibili.

In primo luogo, esse fanno leva su un frammento della deposizione di Ventura, ma, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).

D'altra parte, il riferimento al brano indicato non lascia comprendere se la documentazione indicata come contenuta nel supporto informatico coincida o meno con quella consegnata, in due occasioni, a [OSCURATO:PERSONA], circostanza che l'imputato - obbligato ex lege, come si è ricordato, alla consegna - avrebbe potuto accertare direttamente ovvero sollecitare il Tribunale procedente (o la Corte di appello in sede di rinnovazione istruttoria) ad acquisirla.

L'alternativa irrisolta si salda con il rilievo che il ricorrente neppure deduce, con la necessaria specificità, che la documentazione consegnatagli dallo studio di cui si serviva fosse senz'altro idonea a ricostruire compiutamente il patrimonio e il movimento degli affari della fallita.

Il che rende ragione di un ulteriore profilo di inammissibilità delle censure, manifestamente inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

3.5. Rileva, infine, il Collegio che il ricorso non articola alcuna deduzione in ordine alla documentazione successiva al 2008, anch'essa contestata a titolo di bancarotta documentale ritenuta dalle conformi sentenze di merito, documentazione non certo detenuta dallo studio Zaltieri, posto che, come sottolinea la sentenza impugnata, il teste Ventura ha confermato che lo studio non si era occupato di tenere la contabilità successiva al 2008 e che non erano state presentate dichiarazioni fiscali successive.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto, la conferma del giudizio di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta documentale implicitamente comporta il rigetto della richiesta di riqualificazione a norma dell'art. 217

I. fall.

5. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 14/12/2021, la Corte di appello di Brescia - ridotta la durata delle pene accessorie fallimentari - ha, nel resto, confermato la sentenza del 23/11/2015 con la quale il Tribunale di Mantova aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA], fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], del reato di bancarotta fraudolenta documentale, (perché, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraeva o distruggeva i libri e le altre scritture contabili dell'impresa, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari), condannandolo alla pena principale di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. 2.1.1. In ordine al dato temporale, il curatore fallimentare che ha redatto la sua unica relazione il 16/07/2012, due mesi dopo il fallimento, a quella data aveva sentito Formisano, socio della fallita, il quale aveva raccontato della riferibilità della società a [OSCURATO:PERSONA] e della tenuta delle scritture presso lo studio commerciale Zaltieri di Casalodo, studio con il quale il curatore ha riferito di aver avuto un possibile contatto telefonico, senza però precisare se aveva formulato specifiche richieste di informazioni sulle scritture contabili. La relazione del curatore e le due successive comunicazioni al giudice delegato si limitano a dare atto della mancanza dei libri e delle altre scritture contabili, con la conseguente impossibilità di ricostruire il movimento degli affari della fallita. Come dichiarato e documentato dal teste Ventura (collaboratore dello studio Zaltieri), la consegna della prima tranche di documenti avvenne nel gennaio del 2013, sicché per otto mesi dopo il fallimento le scritture sono rimaste depositate presso lo studio del commercialista, mentre una copia integrale delle scritture sarebbe stata comunque conservata nel computer dello studio. Illogicamente dunque la sentenza impugnata afferma che [OSCURATO:PERSONA] prima aveva ritirato le scritture dal luogo in cui erano depositate all'inizio degli accertamenti del curatore, per poi evitare di fornire al curatore ogni elemento utile in suo possesso, in quanto il dato temporale è oggetto di travisamento, posto che dall'inizio dell'attività del curatore alla consegna delle scritture a [OSCURATO:PERSONA] decorsero circa otto mesi, nel corso dei quali il curatore era già stata informato da Formisano che un professionista si era occupato della contabilità della società ed era stato lì indirizzato. Il dato temporale è dunque inconciliabile con il dolo della bancarotta fraudolenta documentale, in quanto condotta e dolo specifico, nell'illogica costruzione delle sentenze di merito, sarebbero venuti in essere a distanza di mesi dalla conoscenza da parte dell'imputato del fallimento, della nomina del curatore e del fatto che il curatore era già stato indirizzato presso lo studio Zaltieri. Né è stata data spiegazione della singolare inerzia di [OSCURATO:PERSONA] che, nei mesi intercorsi, avrebbe avuto la possibilità di venire il possesso della documentazione contabile e fiscale della società, tanto più che, sulla base dell'esperienza fatta in occasione del fallimento di un'altra sua società, era convinto che il curatore avrebbe acquisito direttamente la documentazione. Priva di valore argonnentativo è la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avvisò Formisano del ritiro della documentazione. 2.1.2. Acquisendo in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale la documentazione indicata dalla difesa, la Corte di appello ha preso atto della novità rappresentata da un'altra tranche di documentazione della fallita conservata dallo [OSCURATO:PERSONA] e consegnata a [OSCURATO:PERSONA] solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dopo il primo grado di giudizio), novità sottoposta alla Corte di appello anche a sostegno della tesi della mancanza del dolo specifico in capo al ricorrente, provando essa chiaramente che una significativa parte della contabilità della fallita era rimasta nella disponibilità dello studio professionale ancora quattro anni dopo il fallimento e addirittura dopo il processo di primo grado. La sentenza impugnata, però, non si confronta correttamente con la novità rappresentata dall'acquisizione probatoria, che era finalizzata a dimostrare l'insussistenza non già dell'elemento materiale del reato, ma di quello soggettivo, dimostrando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna intenzione di occultare o di distruggere documenti della società, in quanto, in tale ipotesi, già nel 2013 avrebbe portato via anche la documentazione successivamente acquisita. 2.1.3. Nella sua testimonianza, Ventura ha rappresentato che il suo studio professionale ha conservato su supporto informatico copia delle scritture contabili a suo tempo consegnate a [OSCURATO:PERSONA], dato, questo, non considerato dai giudici di merito, che esclude la lesione del bene giuridico e contrasta con il dolo specifico, in quanto, almeno fino al 2008, la ricostruzione dei movimenti della fallita sarebbero stati ricostruibili dal curatore, anche dopo la consegna dei documenti a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per mancanza di correlazione tra contestazione e condanna intervenuta in relazione all'irregolare tenuta delle scritture contabili per le annualità successive al 2008, condotta mai oggetto di contestazione. i 2.3. Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione con riferimento alla e_e- richiesta di riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Muovendo in ordine di priorità logico-giuridica dal secondo motivo, esso non merita accoglimento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205620). E' questa l'ipotesi alla quale deve ricondursi il caso in esame. Al riguardo, mette conto osservare che già la sentenza di primo grado aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse deliberatamente sottratto e occultato le scritture contabili fino al 2008 e cessato la tenuta della contabilità della società da tale data, in modo da stendere sulla situazione patrimoniale e finanziaria della stessa un velo impermeabile in modo da non far risultare le reali attività operative dell'ente. Nella medesima prospettiva, la sentenza di appello ha distinto i due periodi, affermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'occultamento e la sottrazione delle scritture esistenti fino al 2009 e per l'irregolare tenuta di quelle successive, duplice condotta — chiosa il giudice di appello — che, di fatto, ha reso impossibile al curatore il rintraccio di poste attive e crediti esigibili, inibendo sul nascere anche solo l'individuazione di azioni a tutela del ceto creditorio. Dunque, fin dal primo grado, la contestazione aveva assunto la fisionomia poi, in buona sostanza, confermata in appello, il che rende ragione del rilievo che, attraverso l'iter del processo, l'imputato è venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (che, comunque, faceva riferimento a entrambe le figure di bancarotta documentale). 3. Il primo motivo non merita accoglimento.3.1. La sentenza impugnata ha valorizzato la testimonianza di Ventura, dipendente dello studio che custodiva le scritture contabili della fallita, il quale ha riferito di aver consegnato personalmente a [OSCURATO:PERSONA] la documentazione contabile della fallita pochi mesi dopo la sentenza di fallimento: dalla ricevuta di consegna in data 11/01/2013, si evince che si trattava delle paghe 2005/2006, dei registri IVA dal 2003 al 2007, dei libri giornale e dei bilanci del 2005 e del 2006, degli inventari e delle fatture del 2008. Ventura aveva confermato che lo studio commercialista non si era occupato di tenere la contabilità successiva al 2008 e che non erano state presentate le dichiarazioni fiscali successive. Osserva il giudice di appello che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato meramente negligente e inoperoso, perché egli stesso si attivò personalmente per ritirare la documentazione in possesso dello studio del commercialista, avendo poi omesso di consegnarla al curatore e negando «strenuamente» di averla presso di sé nelle diverse fasi del giudizio (oltre a omettere di non avvisare il socio Formisano dell'avvenuta consegna), sicché la condotta dell'imputato risulta consapevole e diretta a impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Rileva la sentenza impugnata che, infatti, la completa mancata consegna delle scritture al curatore si è associata alla totale assenza di beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa (certo presenti in relazione all'attività edile oggetto della fallita) e dei crediti attivi, la cui conferma risulta confermata anche dall'imputato. Tale azioni, osserva ancora il giudice di appello, unitamente alla non minima rilevanza del passivo fallimentare, mirava a conseguire lo scopo di procurare un pregiudizio ai creditori, impedendo agli organi della curatela di individuare e aggredire i beni aziendali e i ricavi percepiti dalla società. Le doglianze proposte dal ricorso non inficiano il ragionamento posto a base della motivazione della sentenza impugnata. 3.2. Le doglianze incentrate sul dato temporale tendono, in sintesi, a escludere il dolo della bancarotta fraudolenta documentale, dal momento che condotta e dolo specifico si sarebbero verificati a distanza di mesi dalla conoscenza da parte dell'imputato del fallimento, della nomina del curatore e che il curatore era già stato indirizzato presso lo studio Zaltieri. Ora, che l'imputato fosse venuto a conoscenza che il socio Formisano aveva indicato lo studio Zaltieri al curatore è affermazione del ricorso non specificamente correlata ad alcun dato probatorio, risultando anzi che il curatore non era riuscito a rintracciare l'imputato. Il nucleo essenziale della doglianza, comunque, trascura di considerare che, indipendentemente dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse, al momento della dichiarazione di fallimento, la disponibilità fisica dei libri e delle scritture (ma, avendole affidate alla studio commercialistico, ne aveva la disponibilità giuridica), queste - prima e dopo la consegna effettuata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - restarono sottratte alla procedura fallimentare, in violazione dell'obbligo incombente sul fallito a seguito della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, primo comma, n. 3, I. fall.). D'altra parte, la tesi difensiva contrasta con il dato centrale nel ragionamento dei giudici di merito, ossia con il fatto che, ricevuta la documentazione già detenuta dallo studio Zaltieri, [OSCURATO:PERSONA] non adempì al proprio obbligo, sottraendola alla procedura. Il ricorso stigmatizza la sentenza impugnata lì dove non ha offerto spiegazione dell'inerzia di [OSCURATO:PERSONA] che, nei mesi a cavallo tra dichiarazione di fallimento e consegna del gennaio del 2013, non si attivò per recuperare la documentazione della società: ma anche da questo punto di vista, resta decisiva la circostanza della sottrazione della documentazione (prima della consegna, quando la stessa era affidata alla studio commercialistico e) dopo che l'imputato ne acquisì la disponibilità (anche) materiale. Sul punto, il ricorso non offre una spiegazione di tale condotta in grado di infirmare la tenuta logico-argonnentativa della tesi sposata dalle conformi sentenze di merito, che hanno posto in correlazione la sottrazione con il mancato rinvenimento dei beni aziendali e la mancata individuazione (ed escussione) dei creditori della fallita. 3.3. Anche le censure basate sulla "seconda" consegna di documentazione nel 2016 non colgono nel segno. La direzione delle doglianze è la medesima di quelle già esaminate, ossia escludere l'elemento psicologico del reato, ma esse muovono dal presupposto che l'imputato, se davvero animato dal dolo specifico delineato dai giudici di merito, avrebbe avuto interesse a recuperare tale documentazione fin dal 2013; il rilievo, tuttavia, è meramente congetturale e non sposta i termini della questione così come tratteggiati dalle conformi sentenze di merito, ossia la sottrazione alla procedura concorsuale della documentazione ante 2008 e, prima di tutto, di quella nella disponibilità (poi) anche fisica del ricorrente. 3.4. Le censure relative all'esistenza di una copia delle scritture su supporto informatico sono inammissibili. In primo luogo, esse fanno leva su un frammento della deposizione di Ventura, ma, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). D'altra parte, il riferimento al brano indicato non lascia comprendere se la documentazione indicata come contenuta nel supporto informatico coincida o meno con quella consegnata, in due occasioni, a [OSCURATO:PERSONA], circostanza che l'imputato - obbligato ex lege, come si è ricordato, alla consegna - avrebbe potuto accertare direttamente ovvero sollecitare il Tribunale procedente (o la Corte di appello in sede di rinnovazione istruttoria) ad acquisirla. L'alternativa irrisolta si salda con il rilievo che il ricorrente neppure deduce, con la necessaria specificità, che la documentazione consegnatagli dallo studio di cui si serviva fosse senz'altro idonea a ricostruire compiutamente il patrimonio e il movimento degli affari della fallita. Il che rende ragione di un ulteriore profilo di inammissibilità delle censure, manifestamente inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 3.5. Rileva, infine, il Collegio che il ricorso non articola alcuna deduzione in ordine alla documentazione successiva al 2008, anch'essa contestata a titolo di bancarotta documentale ritenuta dalle conformi sentenze di merito, documentazione non certo detenuta dallo studio Zaltieri, posto che, come sottolinea la sentenza impugnata, il teste Ventura ha confermato che lo studio non si era occupato di tenere la contabilità successiva al 2008 e che non erano state presentate dichiarazioni fiscali successive. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto, la conferma del giudizio di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta documentale implicitamente comporta il rigetto della richiesta di riqualificazione a norma dell'art. 217 I. fall. 5. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigetta
Decreto Cassazione n. 08142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris